Sentenza n. 202501923/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 29/02/2024 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Richiesta Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Si tratta di un ricorso proposto dinnanzi al TAR Campania, sezione terza, contro il silenzio della Pubblica Amministrazione competente, cui il ricorrente aveva presentato istanza in data 29 febbraio 2024 per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. La protezione speciale rappresenta un istituto di tutela per i cittadini stranieri che, pur non rientrando nei presupposti per l'asilo politico o la protezione sussidiaria, necessitano comunque di protezione a causa di circostanze particolari, come gravi carenze umanitarie nel paese di provenienza, situazioni di conflitto armato, o altre condizioni di pericolo. La PA competente, presumibilmente la Questura territoriale, non aveva provveduto a dare risposta all'istanza nel termine legale, determinando quella situazione di inerzia amministrativa comunemente designata come silenzio serbato. Il ricorrente, leso nel suo diritto di ottenere una pronuncia amministrativa sulla richiesta di protezione, ha adito il giudice amministrativo per impugnare tale silenzio e ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
Il quadro normativo
La disciplina della protezione speciale per i cittadini stranieri trova il suo fondamento primario nel decreto legislativo numero 286 del 1998, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, in particolare negli articoli 5, comma 6, e articoli successivi che delineano i presupposti sostanziali per il riconoscimento di tale forma di protezione. La normativa prevede che la richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale debba essere esaminata dalla Questura territorialmente competente, la quale è tenuta a pronunciarsi entro termini perentori stabiliti dalle disposizioni sulla gestione amministrativa e sulla trasparenza amministrativa. Nel caso in cui la PA inadempierà a tale obbligo, configurandosi un silenzio serbato, il ricorrente può azionare il giudizio amministrativo secondo le procedure previste dal codice del processo amministrativo, attraverso il quale il giudice amministrativo acquisisce il potere di pronunciarsi sul merito della istanza originaria e, se ricorrono i presupposti di diritto, ordinare alla PA di emanare il provvedimento dovuto.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia risiede nel diritto del cittadino straniero di ottenere una pronuncia amministrativa formale sulla propria istanza di protezione speciale e, qualora sussistano i presupposti normativi, il rilascio del relativo permesso di soggiorno. La questione giuridica investiva quindi il diritto al ricorso amministrativo avverso il silenzio della PA, il diritto di accesso ai servizi pubblici e il diritto di difesa della persona avanti al giudice amministrativo. In questa fattispecie, inoltre, risultava centrale l'esigenza di garantire al cittadino straniero i principi costituzionali di eguaglianza e di tutela dei diritti fondamentali, specialmente quando rilevino situazioni di particolare vulnerabilità e di necessità di protezione umanitaria.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha riscontrato che nel corso del procedimento amministrativo la situazione fattuale sottostante alla controversia è venuta a modificarsi in modo tale da rendere non più giuridicamente rilevante una sentenza che decidesse il merito della istanza originaria. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere rappresenta una conclusione anomala del processo, che si verifica quando l'oggetto della lite viene meno per cause sopravvenute, indipendentemente dalla decisione del giudice. Ciò potrebbe essersi verificato in seguito a un intervento tardivo della PA, la quale ha finalmente pronunciato il provvedimento richiesto, ovvero in conseguenza di un mutamento delle circostanze personali del ricorrente, quale l'acquisizione di una diversa forma di protezione, il mutamento della situazione nel paese di origine, o altre ipotesi di venir meno dei presupposti della richiesta. In tal caso, il giudice amministrativo, pur disposto a decidere nel merito, si trova nella condizione di doversi astenere da una pronuncia che non avrebbe più alcuna utilità pratica e, pertanto, dichiara estinta la controversia senza intervenire sulla questione sostanziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione terza, ha dichiarato cessata la materia del contendere, determinando l'estinzione del giudizio senza una pronuncia nel merito della domanda ricorsoria. La sentenza, resa il 26 novembre 2025, non rappresenta un accoglimento del ricorso sul merito né un suo rigetto, bensì una particolare forma di conclusione del processo che comporta l'estinzione della lite. Le conseguenze pratiche per il ricorrente variano a seconda della causa che ha determinato la cessazione: se la PA ha infine provveduto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente avrà raggiunto l'obiettivo perseguito; se invece la PA ha emanato un provvedimento di rigetto della istanza, il ricorrente avrà facoltà di proporre ricorso contro il medesimo.
Massima
La cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo avverso il silenzio della PA comporta l'estinzione della controversia allorché l'oggetto della lite viene meno per sopravvenuta modificazione della situazione fattuale o per intervento del provvedimento amministrativo richiesto, rendendo superflua la pronuncia giudiziale nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente, Estensore Marcello Polimeno, Referendario Simona Saracino, Referendario per l’accertamento, del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’istanza presentata in data 29.2.2024 dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza; sul ricorso numero di registro generale 232 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC -OMISSIS-; Ministero dell’Interno, Questura di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Uditi per le parti i difensori nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, come specificato nel verbale, relatore il dott. Pierluigi Russo; Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale; Considerato che, nel corso dell’odierna udienza, l’avvocato ha evidenziato l’avvenuto rilascio del titolo di soggiorno, chiedendo al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere; Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Rilevato, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti, con onere del pagamento del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente; Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico del Ministero dell’Interno. Manda alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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