Tar Campania - SalernoSEZIONE TERZA6 novembre 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202501799/2025

Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 20/03/2024 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Richiesta Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato istanza alla Pubblica Amministrazione competente il 20 marzo 2024 al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, un documento che consente ai cittadini stranieri di rimanere legalmente nel territorio italiano quando ricorrono condizioni particolari di vulnerabilità o circostanze specifiche previste dalla legge. L'istanza era stata inoltrata seguendo i procedimenti ordinari previsti dalla normativa vigente in materia di immigrazione e protezione internazionale. Tuttavia, la Pubblica Amministrazione non ha fornito alcuna risposta in merito, determinando una situazione di silenzio amministrativo che ha indotto il ricorrente a proporre ricorso giudiziale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno. Il ricorso era basato sulla pretesa violazione del diritto di ottenere una risposta tempestiva da parte della PA, nonché sulla possibile lesione del diritto soggettivo al rilascio del permesso stesso qualora sussistessero i presupposti normativi.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel settore del diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale, disciplinato in primo luogo dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286/1998) e dalle norme in materia di protezione dei diritti umani, inclusa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La protezione speciale è un istituto giuridico ulteriore rispetto all'asilo politico e alla protezione sussidiaria, previsto per situazioni in cui il richiedente non rientra nelle definizioni di rifugiato o di persona avente diritto a protezione sussidiaria ma comunque non è rimpatriabile per circostanze obiettive. Il procedimento amministrativo relativo al rilascio dei permessi di soggiorno è sottoposto ai principi generali del diritto amministrativo, incluso il principio del silenzio assenso o del silenzio rifiuto a seconda dei casi, nonché alla necessità che la PA concluda il procedimento entro termini ragionevoli per non creare situazioni di incertezza giuridica prolungate.

La questione giuridica

Il fulcro della controversia risiedeva nel silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione nei confronti dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata ormai mesi prima del ricorso giudiziale. Si poneva la questione se tale inerzia amministrativa configurasse una violazione dei diritti procedurali del ricorrente e, eventualmente, se il silenzio dovesse essere interpretato come rifiuto implicito del rilascio del permesso oppure se sussistesse un diritto a ottenere un provvedimento espresso entro termini determinati. Il ricorrente contestava il perdurante silenzio che lo privava di certezza giuridica circa la propria posizione, rendendo impossibile pianificare la propria vita in Italia e determinando una situazione di precariato amministrativo inaccettabile dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali.

La motivazione del giudice

Nel corso del procedimento giudiziale, la Pubblica Amministrazione ha provveduto a emettere il provvedimento relativo all'istanza del ricorrente, oppure si è verificata una modifica sopravvenuta della fattispecie che ha comportato l'estinzione della controversia nelle sue premesse. Per questo motivo il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato la cessata materia del contendere, ritenendo che la questione sottoposta al suo giudizio non presentasse più i caratteri dell'attualità e della concretezza necessari per una decisione nel merito, poiché l'interesse del ricorrente era stato soddisfatto o la situazione di illegittimità aveva cessato di sussistere durante il pendenza del procedimento giudiziale. Tale provvedimento rappresenta una soluzione opportuna quando la controversia perde di rilevanza pratica a causa di fatti sopravvenuti che tolgono significato alla pronuncia richiesta, pur non entrando nel merito della questione di legittimità del comportamento amministrativo precedentemente tenuto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione terza, con sentenza del 6 novembre 2025 ha dichiarato cessata la materia del contendere, ordinando l'estinzione del giudizio senza necessità di una pronuncia nel merito relativa all'illegittimità del silenzio administrativo. La cessazione della materia significa concretamente che il ricorrente ha ottenuto ciò per cui ricorreva, cioè una risposta della Pubblica Amministrazione circa l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, benché non attraverso una sentenza che accogliesse espressamente il ricorso dichiarando illegittimo il precedente silenzio. Conseguenza della decisione è che il ricorso è stato dismesso e il procedimento giudiziale è terminato, con risoluzione favorevole agli interessi del ricorrente riguardanti l'esigenza concreta di certezza giuridica sulla propria posizione migratoria.

Massima

Quando la Pubblica Amministrazione emette il provvedimento amministrativo richiesto dal ricorrente nel corso del giudizio, la materia della controversia relativa al silenzio amministrativo cessa di essere attuale, determinando l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierluigi Russo,	Presidente
Olindo Di Popolo,	Consigliere
Simona Saracino,	Referendario, Estensore
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Salerno in ordine all’istanza presentata dal ricorrente, avente ad oggetto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
e per l’accertamento
dell’obbligo della Questura di Salerno di provvedere sulla predetta istanza;
e per la condanna
della Questura di Salerno di provvedere, entro un termine non superiore a sessanta giorni;
e per la nomina
di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito;
con condanna dell’ente convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Salerno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso
che il Sig. -OMISSIS- (in appresso N.A.), cittadino marocchino, ha inoltrato alla Questura di Salerno istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale riconosciutagli in data 07.11.2023 dal Tribunale di Salerno;
Considerato
che, con memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio, la difesa erariale ha rappresentato che la procedura si è conclusa favorevolmente, con l’intervenuta consegna al ricorrente del richiesto provvedimento (in data 24.07.2025, come da allegata scheda riepilogativa “storico della pratica” – all. 2 alla memoria depositata in data 02.09.2025);
che alla camera di consiglio del 28 ottobre 2025, in cui in difensore del ricorrente ha confermato il conseguimento del richiesto titolo di soggiorno da parte del proprio assistito, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
per effetto del perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, confermato in udienza camerale dal difensore del ricorrente, quest’ultimo ha conseguito il bene della vita ambito;
stante l’effetto satisfattivo prodotto dall’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
risulta equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con imputazione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Ministero dell’Interno e in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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