Sentenza n. 202501736/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 10/07/2024 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Richiesta Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza alla pubblica amministrazione competente in data 10 luglio 2024 per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. La P.A., a fronte di tale domanda, non ha fornito alcuna risposta, neppure implicita attraverso un diniego formale, determinando un silenzio della pubblica amministrazione sulla richiesta. Di fronte a tale inerzia amministrativa, il ricorrente ha quindi presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale della Campania per denunciare il comportamento illegittimo della P.A., chiedendo al giudice amministrativo di condannare l'amministrazione a provvedere sulla sua istanza. Nel corso del processo, tuttavia, la situazione fattuale si è modificata, determinando il venir meno della controversia che originariamente aveva mosso il ricorrente a ricorrere in giudizio.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale è contenuta nel decreto legislativo numero 286 del 1998, che costituisce il testo unico delle norme sulla condizione dello straniero in Italia, nonché negli articoli relativi alla protezione internazionale e speciale previsti dal medesimo decreto. La legge amministrativa italiana, in particolare il codice del processo amministrativo, prevede che il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione è uno strumento mediante il quale il cittadino può impugnare il comportamento illegittimo dell'amministrazione che non provvede nei termini di legge. Il giudice amministrativo, nel decidere su tali ricorsi, deve verificare sia l'effettivo sussistere della situazione contestata sia la permanenza dell'interesse della parte a ottenere un provvedimento sfavorevole all'amministrazione.
La questione giuridica
Il punto controverso sotteso a questo ricorso riguarda la legittimità del silenzio della P.A. in relazione a una richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. La questione si pone in termini di corretta applicazione dei termini amministrativi previsti per l'esame delle istanze di protezione, nonché in merito ai diritti dello straniero a ottenere una risposta formale e motivata da parte dell'amministrazione competente. Si tratta altresì di verificare se sussista un diritto soggettivo del ricorrente a una pronuncia amministrativa e se il silenzio prolungato integri un comportamento illegittimo della P.A. nella gestione delle istanze di protezione internazionale e speciale.
La motivazione del giudice
Il TAR Campania, nel valutare la controversia, ha considerato l'evoluzione dei fatti verificatasi nel corso del procedimento giudiziale. Analizzando la vicenda processuale, il tribunale amministrativo ha ritenuto che la materia del contendere, originariamente sussistente al momento della proposizione del ricorso, non si presente più nel momento in cui il giudice deve emanare il provvedimento decisorio. Questo può accadere quando la P.A., nel corso del giudizio, abbia comunque emanato un provvedimento sulla richiesta del ricorrente, oppure quando siano mutate le circostanze di fatto che avevano giustificato il ricorso. Il collegio giudicante ha quindi ritenuto opportuno dichiarare la cessazione della materia del contendere, estinguendo così il giudizio in quanto venuto meno l'interesse concreto e attuale della parte ricorrente. Tale pronuncia presuppone l'accertamento che il ricorso ha conseguito comunque il suo fine pratico oppure che le circostanze non permettono più un provvedimento utile da parte del giudice.
La decisione
Il TAR Campania ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, estinguendo il processo contro la P.A. sul tema del permesso di soggiorno per protezione speciale. Tale decisione ha comportato l'archiviazione del ricorso, con la conseguenza che il ricorrente non ottiene alcun provvedimento condannatorio nei confronti dell'amministrazione, ma al contempo cessa la necessità di una decisione di merito sulla controversia. Le spese del procedimento seguiranno presumibilmente le regole ordinarie in assenza di colpa manifesta della ricorrente.
Massima
La cessazione della materia del contendere determina l'estinzione del giudizio amministrativo quando nel corso del processo venga meno l'interesse concreto e attuale della parte a ottenere una pronuncia giudiziale utile a soddisfare la pretesa che aveva originariamente motivato il ricorso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente, Estensore Olindo Di Popolo, Consigliere Marcello Polimeno, Referendario per l’accertamento, del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’istanza presentata in data 10.7.2024 dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza; sul ricorso numero di registro generale 114 del 2025, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC avvantoniogioiello@cgn.legalmail.it; Ministero dell’Interno, Questura di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata in data 10 luglio 2024, avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale; Considerato che, con memoria dell’8 ottobre 2025, la difesa erariale ha evidenziato l’avvenuto rilascio del richiesto titolo di soggiorno, circostanza confermata dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’odierna udienza; Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Rilevato, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti, con onere del pagamento del contributo unificato a carico dell’Amministrazione; Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico del Ministero dell’Interno. Manda alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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