Tar Campania - SalernoSEZIONE TERZA29 gennaio 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202500171/2025

Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 16/06/2023 Dalla Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Procedura Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una ricorrente ha presentato istanza amministrativa alla pubblica amministrazione competente in data 16 giugno 2023, chiedendo il rinnovo del permesso di soggiorno. La pubblica amministrazione ha mantenuto il silenzio rispetto a questa richiesta, omettendo di pronunciarsi nei tempi previsti dalla legge e non comunicando alcuna decisione. Di fronte a tale inerzia amministrativa, la ricorrente ha deciso di impugnare il silenzio serbato ricorrendo al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, al fine di ottenere il provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno che le spettava.

Il quadro normativo

La materia relativa al rinnovo del permesso di soggiorno rientra nell'ambito della normativa sull'immigrazione e sulla regolarità della permanenza nel territorio dello Stato, disciplinata principalmente dal decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) e dalla normativa emanata dal Ministero dell'interno. La legge amministrativa riconosce che il silenzio della pubblica amministrazione oltre i termini legalmente fissati costituisce un vizio procedimentale grave, assoggettando la P.A. a responsabilità e al dovere di pronunciarsi esplicitamente. La ricorrente poteva impugnare il silenzio amministrativo in quanto equiparato a un diniego implicito secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla violazione dell'obbligo legale della pubblica amministrazione di pronunciarsi entro i termini previsti sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorso poneva il problema della tutela del diritto della ricorrente nei confronti dell'inerzia amministrativa e della necessità di ottenere una decisione esplicita sulla sua posizione di soggiornante. La questione toccava il tema della effettività della tutela giurisdizionale amministrativa e del rimedio processuali per contrastare i silenzi della P.A., specialmente in materia che incide direttamente sui diritti personali e sulla libertà di circolazione del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il tribunale amministrativo ha valutato la situazione procedurale e ha ritenuto che, nel corso del giudizio, la materia della contesa fosse venuta meno a causa di sopravvenuti eventi. In particolare, è probabile che la pubblica amministrazione abbia provveduto a emanare il provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, oppure che fossero intervenute circostanze che hanno eliminato l'interesse ricorrenziale del ricorrente a conseguire una pronuncia giudiziaria sul punto. In tal caso, il giudice non avrebbe riscontrato l'utilità di pronunciarsi nel merito della controversia, considerando che il risultato pratico richiesto dalla ricorrente era già stato conseguito o era divenuto impossibile da conseguire per fatti intervenuti.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, con sentenza del 29 gennaio 2025, ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo l'estinzione del giudizio. Tale pronuncia determina l'archiviazione della controversia senza che il giudice si sia espresso nel merito sulla fondatezza del ricorso, in quanto la situazione di fatto sottostante ha subito una modifica che ha reso la sentenza priva di utilità pratica. La decisione non costituisce un accertamento nel merito circa i diritti e le violazioni dedotte dalla ricorrente, ma rappresenta una chiusura del processo per venir meno dell'interesse ad agire.

Massima

Quando la pubblica amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente durante il giudizio amministrativo ovvero quando intervengono circostanze che eliminano l'interesse alla sentenza, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere e pronuncia l'estinzione del processo senza decidere nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierluigi Russo,	Presidente, Estensore
Marcello Polimeno,	Referendario
Simona Saracino,	Referendario
per la declaratoria
d’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Salerno in merito all’istanza presentata in data 16.6.2023 dal ricorrente, avente ad oggetto la-OMISSIS-, nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza;
sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Questura di Salerno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno domiciliataria ex lege in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Premesso che con il presente ricorso il deducente ha chiesto al Collegio di accertare la formazione del silenzio inadempimento in ordine all’istanza presentata in data 16 giugno 2023 alla Questura di Salerno, avente ad oggetto la -OMISSIS-(rilasciato il 16 marzo 2022) a permesso per lavoro subordinato;
2. Rilevato che l’Amministrazione resistente, con memora dell’11 gennaio 2025, ha evidenziato l’avvenuto rilascio del titolo di soggiorno, chiedendo al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
3. Rilevato che il difensore di parte ricorrente, nel corso dell’udienza del 28 gennaio 2025, ha condiviso tale richiesta;
4. Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo intervenuta la piena soddisfazione del bene della vita anelato dal ricorrente;
5. Ritenuto, quanto alle spese, di poterle compensare in ragione della natura della controversia e del comportamento attivo della Questura di Salerno;
6. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Contributo a carico dell’amministrazione soccombente.
Manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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