Sentenza n. 202501658/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 14/07/2023 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Procedura Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha presentato un'istanza alla pubblica amministrazione in data 14 luglio 2023 al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno, provvedimento necessario per la regolarità della permanenza nel territorio nazionale. La P.A., tuttavia, non ha risposto in termini di legge all'istanza presentata, mantenendo un atteggiamento di assoluto silenzio e omettendo di pronunciarsi nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Dinanzi a tale comportamento omissivo della pubblica amministrazione, il ricorrente ha promosso ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, al fine di ottenere l'annullamento del silenzio serbato e la condanna dell'amministrazione a provvedere. Nel corso del procedimento, tuttavia, la situazione fattuale ha subito una modifica sostanziale che ha influito sull'oggetto della controversia e sugli interessi in gioco.
Il quadro normativo
La materia del rilascio dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale stabilisce requisiti, procedure e termini entro cui la pubblica amministrazione è tenuta a provvedere sulle richieste presentate dai cittadini stranieri. Il silenzio della P.A. costituisce in linea di principio un vizio dell'azione amministrativa e può integrare l'elemento del danno da inadempimento dei termini procedimentali, per il quale è prevista tutela giurisdizionale innanzi ai giudici amministrativi. Tuttavia, il sistema processuale amministrativo riconosce l'istituto della cessazione della materia del contendere quale fattispecie che estingue il giudizio quando viene meno l'interesse concreto della parte ricorrente a ottenere la pronuncia del giudice, in particolare quando il provvedimento richiesto è stato successivamente adottato o la situazione di diritto si è modificata.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava l'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere entro i termini di legge sulla richiesta di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente. La questione non consisteva meramente nell'an, cioè se il permesso dovesse essere rilasciato o negato, bensì nel verificare se la P.A. avesse violato i termini procedimentali mediante inerzia ingiustificata e se tale violazione producesse conseguenze risarcitorie per il ricorrente. Al contempo, la questione doveva porsi in relazione all'esigenza di verificare se durante il pendere della causa l'amministrazione avesse finalmente adottato il provvedimento impugnato, evento che avrebbe modificato radicalmente la natura della controversia.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha accertato che nel corso del procedimento amministrativo, durante la pendenza della causa dinanzi al tribunale, la pubblica amministrazione ha adottato il provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente. Tale circostanza determina il venir meno della ragione giuridica e dell'interesse concreto che aveva originato il ricorso, poiché il ricorrente ha ormai conseguito il bene della vita che era stato chiesto. Il tribunale ha ritenuto che, sebbene il silenzio della P.A. sia stato effettivamente illegittimo e contrario alle disposizioni di legge, la successiva adozione del provvedimento favorevole al ricorrente estingue il giudizio per cessata materia del contendere. Questo criterio rappresenta un'applicazione coerente dei principi processuali amministrativi che mirano a non prolungare controversie quando le parti hanno comunque ottenuto il risultato sostanziale perseguito.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, dichiara cessata la materia del contendere e, di conseguenza, estingue il ricorso promosso dal ricorrente. Pur senza pronunciarsi nel merito sull'illegittimità del silenzio serbato, il tribunale riconosce implicitamente che il provvedimento richiesto è stato finalmente adottato, venendo meno l'interesse della parte a ottenere una pronuncia giurisdizionale. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta modificazione della situazione di diritto.
Massima
La pubblica amministrazione non può essere condannata per il silenzio serbato quando, durante il corso del giudizio, ha adottato il provvedimento richiesto dal ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore Simona Saracino, Referendario per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza del 14 luglio 2023, volta al rilascio del permesso di soggiorno ex artt. 5 ss. del d.lgs. n. 286/1998. sul ricorso numero di registro generale 2130 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difesp dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: - col ricorso in epigrafe, -OMISSIS- (in appresso, M. S.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Salerno sull’istanza del 14 luglio 2023, volta al rilascio del permesso di soggiorno ex artt. 5 ss. del d.lgs. n. 286/1998; - costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno rappresentava che il richiesto titolo di soggiorno era stato rilasciato; - alla camera di consiglio del 16 settembre 2025, in cui il difensore del ricorrente confermava il conseguimento del richiesto titolo di soggiorno da parte del proprio assistito, la causa era trattenuta in decisione; Ritenuto che: - per effetto del perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, confermato in udienza camerale dal difensore del ricorrente, quest’ultimo ha conseguito il bene della vita ambito; - stante l’effetto satisfattivo prodotto dall’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; - appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con imputazione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Ministero dell’Interno e in favore della parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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