Sentenza n. 202501602/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 12/07/2024 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Richiesta Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza presso la Pubblica Amministrazione competente il 12 luglio 2024 al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. A fronte del perdurante silenzio dell'amministrazione, il ricorrente ha impugnato tale inerzia mediante ricorso amministrativo davanti al Tribunale Amministrivo Regionale della Campania, sezione di Salerno, contestando il comportamento omissivo della P.A. In sostanza il ricorrente lamentava di non aver ricevuto alcuna risposta formale alla propria domanda, maturato il silenzio amministrativo entro i termini di legge previsti per il provvedimento in questione. Nel corso del giudizio, intervenendo gli sviluppi procedimentali dinanzi alla P.A., la situazione fattuale è mutata in modo tale da non permettere al giudice di pronunciarsi su una questione ancora controversa.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale è contenuta nel Decreto Legislativo 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) e dalla successiva normativa che ha implementato le direttive europee in materia di asilo e protezione internazionale. La procedura amministrativa è regolata dai principi generali della legge 241/1990 che disciplina i diritti dei cittadini dinanzi alla P.A., inclusa la disciplina del silenzio amministrativo. La richiesta di protezione speciale costituisce una domanda amministrativa che deve essere sottoposta a istruttoria da parte dell'amministrazione competente, la quale deve provvedere entro termini determinati, secondo i principi di celerità e ragionevolezza. In assenza di provvedimento esplicito entro i termini stabiliti, si configura il silenzio-rifiuto per materie previste dal codice.
La questione giuridica
La controversia verte sulla rilevanza giuridica dell'inerzia della P.A. nel rispondere a una domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale e sulla legittimità del silenzio serbato dal'amministrazione. Il ricorrente contestava la violazione dei termini procedimentali e il diritto a ottenere una decisione tempestiva sulla propria istanza, diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano e dalle normative sovranazionali in materia di diritti umani e protezione. La questione attiene al diritto fondamentale di accesso alla procedura amministrativa e al principio costituzionale della certezza del diritto, nonché alla tutela dei diritti patrimoniali e non patrimoniali della persona fisica.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato la situazione controversa verificando i presupposti processuali e il merito della questione. In particolare, il TAR ha rilevato che nel corso del procedimento dinanzi alla P.A., intervenuti sviluppi fattici e procedimentali, la situazione originaria nella quale era sorta la controversia ha subito trasformazioni significative. Il giudice ha accertato che la materia del contendere, intesa come l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia, era venuta meno per sopravvenuti motivi di fatto. Pertanto, il collegio ha ritenuto che la proposizione di sentenza nel merito non avrebbe prodotto effetti pratici significativi sulla posizione giuridica del ricorrente, facendo venir meno il presupposto indispensabile per esercitare la giurisdizione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, con sentenza del 8 ottobre 2025, ha dichiarato cessata la materia del contendere, estinguendo il processo senza pronunciarsi nel merito delle censure mosse dal ricorrente. Tale pronuncia comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della controversia, in quanto venuta meno la situazione di fatto che aveva originato la domanda giurisdizionale. Le eventuali spese di giudizio rimangono regolate secondo i principi ordinari sulla base delle disposizioni di legge applicabili.
Massima
Il silenzio della Pubblica Amministrazione su istanze relative a diritti soggetti a provvedimento cessa di costituire materia controversa quando, nel corso del giudizio amministrativo, la P.A. abbia adottato provvedimenti tali da modificare radicalmente la situazione fattuale sottoposta al controllo giurisdizionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente, Estensore Olindo Di Popolo, Consigliere Simona Saracino, Referendario per l’accertamento, del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’istanza presentata in data 12.7.2024 dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza; sul ricorso numero di registro generale 63 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, Prefettura di Salerno – Sportello Unico per l’Immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata in data 12 luglio 2024, avente ad oggetto la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale; Considerato che, nel corso dell’odierna udienza, la difesa di parte ricorrente ha evidenziato l’avvenuto rilascio del richiesto titolo di soggiorno; Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza provvedimentale, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Rilevato, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti, con onere del pagamento del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente; Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico del Ministero dell’Interno. Manda alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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