Sentenza n. 202501598/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 25/07/2023 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Richiesta Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza il 25 luglio 2023 per richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale presso la competente pubblica amministrazione. Decorso il termine di legge senza che la pubblica amministrazione provvedesse a emanare una risposta espressa, il ricorrente si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale per impugnare il silenzio serbato. Ha depositato dunque un ricorso per la dichiarazione di illegittimità dell'inerzia amministrativa e la conseguente concessione del permesso di soggiorno richiesto. La controversia ha riguardato il mancato esercizio della funzione amministrativa entro il termine prescritto, in violazione dei diritti procedurali e sostanziali del ricorrente. La materia costituisce una delle questioni più frequenti nei giudizi amministrativi in tema di immigrazione e diritti dei migranti.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, il Testo Unico sull'Immigrazione, che prevede tra le altre la categoria della protezione speciale quale permesso rilasciabile in determinate circostanze. La richiesta di permesso di soggiorno deve essere decisa dalla pubblica amministrazione entro un termine perentorio fissato dalla legge, pena l'equiparazione del mancato provvedimento a rigetto della domanda. La Legge 7 agosto 1990 numero 241, nota come Legge sul procedimento amministrativo, stabilisce che il silenzio della pubblica amministrazione nei procedimenti amministrativi costituisce rifiuto tacito della domanda, garantendo in tal modo al cittadino il diritto di impugnare innanzi al giudice amministrativo l'inerzia della pubblica amministrazione. Le disposizioni del Codice del Processo Amministrativo disciplinano inoltre le modalità di ricorso e il procedimento dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali in materia di silenzio amministrativo.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava se il silenzio della pubblica amministrazione nella risposta alla domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale potesse costituire fondamento legittimo per ricorso amministrativo, e se il ricorrente avesse diritto a una pronuncia giudiziale che obbligasse la pubblica amministrazione a provvedere. Era in gioco altresì il diritto del ricorrente a ricevere una decisione amministrativa espressa entro il termine di legge, ovvero il diritto alla tutela giudiziale effettiva contro l'inerzia amministrativa. La questione toccava i principi costituzionali della legalità amministrativa e della tutela dei diritti degli stranieri secondo le convenzioni internazionali sulla protezione e la migrazione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha accertato che durante il corso del procedimento dinanzi al TAR, la pubblica amministrazione ha provveduto a emanare il provvedimento richiesto dal ricorrente, mediante il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, oppure ha comunque fornito una risposta formale alla domanda presentata. Tale circostanza determina il venir meno della materia della controversia, poiché il provvedimento combattuto cessa di produrre effetti lesivi una volta che la pubblica amministrazione lo sostituisce con un atto conforme alla legge o al diritto. Secondo il consolidato orientamento del giudice amministrativo, qualora la pubblica amministrazione provveda durante il procedimento a eliminare l'illegittimità che ha dato origine al ricorso, il giudice deve pronunciarsi sulla cessazione della materia del contendere, senza necessità di entrare nel merito della questione. Tale pronuncia implica comunque il riconoscimento indiretto della fondatezza della pretesa del ricorrente, in quanto conferma che la pubblica amministrazione doveva provvedere ed effettivamente ha provveduto a farlo.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sezione Terza, con sentenza del 8 ottobre 2025 ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso proposto dal ricorrente avverso il silenzio serbato sulla richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. Tale pronuncia equivale al riconoscimento che la pubblica amministrazione ha eliminato l'illegittimità originaria mediante l'emanazione del provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno. La sentenza produce l'effetto di estinguere il procedimento dinanzi al TAR, con il risultato pratico che il ricorrente ha conseguito la tutela sostanziale richiesta mediante l'intervento tardivo della pubblica amministrazione.
Massima
Il silenzio della pubblica amministrazione su una domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, e qualora la pubblica amministrazione provveda durante il procedimento a emanare il provvedimento richiesto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, riconoscendo implicitamente il diritto del ricorrente e l'illegittimità dell'originaria inerzia amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente, Estensore Olindo Di Popolo, Consigliere Marcello Polimeno, Referendario per l’accertamento, del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’istanza presentata in data 25.7.2023 dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza; sul ricorso numero di registro generale 2139 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, Prefettura di Salerno – Sportello Unico per l’Immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata in data 25 luglio 2023, avente ad oggetto la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale; Considerato che, nel corso dell’odierna udienza, l’avvocato Antonio Gioiello ha chiesto al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere, atteso l’avvento rilascio del titolo di soggiorno richiesto; Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza provvedimentale, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Rilevato, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti, con onere del pagamento del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente; Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico del Ministero dell’Interno. Manda alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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