Sentenza n. 202500014/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 16/01/2023 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Procedura Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato un ricorso avanti il TAR Campania - Salerno avverso il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione in risposta a un'istanza inoltrata il 16 gennaio 2023. L'istanza verteva sulla procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, documento essenziale per la permanenza legale dello straniero nel territorio italiano. Il ricorrente, non avendo ricevuto alcun provvedimento esplicito entro i termini previsti dalla normativa, ha impugnato dinanzi al giudice amministrativo il comportamento omissivo della P.A., denunciando la violazione dell'obbligo di provvedere e di concludere la procedura amministrativa. Il ricorso rappresenta una tipica situazione di impasse burocratica, dove l'inerzia dell'amministrazione crea incertezza giuridica e pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente, rendendo necessario l'intervento del tribunale amministrativo per ripristinare la legalità.
Il quadro normativo
La fattispecie si inscrive nel complesso assetto normativo relativo all'immigrazione e al soggiorno degli stranieri, disciplinato dal Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e dalle relative disposizioni attuative. Fondamentale è il principio generale del diritto amministrativo secondo cui la pubblica amministrazione ha l'obbligo di provvedere sulle istanze presentate dai cittadini entro termini precisi, obbligo sancito dalla legge numero 241 del 1990 (legge sul procedimento amministrativo). In caso di silenzio della P.A., la normativa riconosce al ricorrente il diritto di ricorrere al giudice amministrativo per ottenere la condanna dell'amministrazione a provvedere o per far valere l'annullamento della fattispecie di silenzio quali illegittime manifestazioni di inerzia amministrativa. Le disposizioni richiedono alla prefettura competente di concludere il procedimento di rinnovo entro termini specifici, pena l'illegittimità dell'omissione.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava il comportamento omissivo della pubblica amministrazione nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorrente contestava che, a distanza considerevole dalla presentazione dell'istanza, la prefettura non avesse emesso alcun provvedimento, né di accoglimento né di rigetto, creando una situazione di totale incertezza circa lo stato della pratica e la possibilità di permanere legalmente sul territorio italiano. Si discuteva se tale silenzio costituisse una violazione dei tempi di conclusione obbligatori previsti dalla legge, per cui il ricorrente aveva diritto di ottenere dal giudice amministrativo una condanna a provvedere o un ordine di accelerazione del procedimento. La questione concerneva inoltre il bilanciamento tra i tempi della burocrazia e l'esigenza di tutelare i diritti fondamentali dello straniero, in particolare il diritto alla certezza della propria posizione giuridica.
La motivazione del giudice
Il collegio della terza sezione del TAR Campania ha verificato lo stato della fattispecie e ha constatato che, nel corso del procedimento giudiziale, la pubblica amministrazione ha successivamente provveduto al rinnovo del permesso di soggiorno. Questa circostanza ha determinato la cessazione della materia del contendere, in quanto il vizio denunciato (il silenzio della P.A.) era venuto meno mediante il tardivo provvedimento amministrativo. Il giudice ha quindi ritenuto che, sebbene fosse acclarata la violazione dei termini di legge e l'illegittimità dell'inerzia amministrativa, la fase contenziosa potesse essere conclusa con la dichiarazione di cessata materia, poiché l'interesse primario del ricorrente (ottenere il rinnovo del permesso) era stato comunque soddisfatto. Questa soluzione, pur non pronunciando un'esplicita condanna all'amministrazione, rappresenta comunque un'affermazione della violazione commessa, in quanto il silenzio della P.A. è stato surclassato da una pronuncia giudiziale del tribunale amministrativo.
La decisione
Il TAR Campania - Salerno ha dichiarato cessata la materia del contendere, concludendo il giudizio senza pronunciarsi nel merito sulla richiesta di condanna a provvedere. Sebbene il ricorso non sia stato risolto con una sentenza di accoglimento propriamente detta, il provvedimento della P.A. emesso nel frattempo rappresenta una vittoria sostanziale per il ricorrente, il quale ha potuto conseguire l'oggetto della propria istanza: il rinnovo del permesso di soggiorno. La dichiarazione di cessata materia del contendere comporta l'estinzione del giudizio, con la conseguenza che le spese procedurali rimangono distribuite secondo i criteri ordinari, tuttavia il ricorrente consegue il risultato pratico desiderato, pur dovendo attendere il tardivo intervento dell'amministrazione.
Massima
Quando la pubblica amministrazione provvede nel corso del giudizio amministrativo adottando il provvedimento richiesto dal ricorrente, anche se tardivamente, si verifica la cessazione della materia del contendere, la quale comporta l'estinzione del processo pur senza pronuncia espressa sulla fondatezza della contestazione di illegittimità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore Simona Saracino, Referendario per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza-OMISSIS- sul ricorso numero di registro generale 956 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: - col ricorso in epigrafe, -OMISSIS- agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza del 16 gennaio 2023, volta al rinnovo del permesso di soggiorno; - l’intimato Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio; - alla camera di consiglio del 5 dicembre 2024, in cui la causa era trattenuta in decisione, il difensore dell’A. dichiarava l’avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno in favore del proprio assistito; Ritenuto che: - per effetto dell’avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno, l’A. ha conseguito il bene della vita ambito; - stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; - appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con onere di rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va rimborsato dal Ministero dell’Interno in favore della parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
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