Sentenza n. 202501396/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata Il 04/12/2023 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Procedura Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Stagionale In Lavoro Subordinato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva presentato un'istanza alla Prefettura o all'ufficio competente il 4 dicembre 2023 per ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno stagionale in un permesso per lavoro subordinato. Tale procedura rappresenta un passaggio amministrativo fondamentale per i lavoratori migranti che desiderano passare da una forma occupazionale temporanea e stagionale a una forma di impiego stabile e continuativo con contratto di lavoro subordinato. Dinanzi al perdurare del silenzio della pubblica amministrazione, che non aveva provveduto a decidere l'istanza entro i termini previsti dalla legge, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per ottenere l'annullamento del comportamento omissivo dell'amministrazione e il conseguente riconoscimento della conversione richiesta. Il ricorso è stato depositato presso il TAR Campania nella sezione territoriale di Salerno e assegnato alla Sezione Terza per la trattazione.
Il quadro normativo
La materia della conversione dei permessi di soggiorno è disciplinata dal testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 286/1998) e dalle sue successive modificazioni, nonché dalle disposizioni dei decreti flussi e dai provvedimenti del Ministero dell'interno relativi ai contingenti autorizzati. La procedura di conversione da permesso stagionale a permesso per lavoro subordinato è soggetta a termini amministrativi perentori, il cui mancato rispetto configura un silenzio illegittimo della pubblica amministrazione. La materia rientra nella competenza del giudice amministrativo, che conosce dei ricorsi contro i silenzi della PA secondo le norme del codice del processo amministrativo. Il ricorso ha dunque fondamento normativo sia nella disciplina del diritto dell'immigrazione che nella giurisprudenza amministrativistica in materia di illegittimità del silenzio amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nel fatto che la pubblica amministrazione competente aveva mantenuto un silenzio prolungato rispetto all'istanza di conversione, non pronunciandosi entro i tempi legalmente stabiliti. Il ricorrente contestava questo comportamento omissivo quale illegittimità amministrativa e chiedeva al giudice di accertare il diritto alla conversione del proprio permesso di soggiorno. La questione era complessa poiché comportava la valutazione sia della corretta interpretazione dei termini procedurali che della compatibilità della richiesta con la normativa vigente in materia di contingenti migratori. La controversia assumeva inoltre rilievo per il riconoscimento dei diritti e delle aspettative legittimeamente radicate della persona nel diritto a cambiare la propria posizione giuridica rispetto al soggiorno e al lavoro in Italia.
La motivazione del giudice
Nel corso del procedimento dinanzi al tribunale amministrativo, il collegio giudicante ha accertato che la situazione di fatto era sopraggiunta a mutare durante la pendenza del ricorso, determinando così il venir meno della controversia come originariamente formulata. Verosimilmente, la pubblica amministrazione ha provveduto a emettere il decreto di conversione del permesso di soggiorno ovvero è intervenuta una modifica della situazione fattuale tale da rendere materialmente impossibile continuare a far valere il ricorso contro il silenzio amministrativo. Il tribunale ha ritenuto che, cessati gli effetti pratici della domanda presentata e venuti meno gli interessi concreti in gioco, il ricorso meritasse di essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di materia contendibile. Tale decisione segue la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere quando la controversia perde la propria utilità pratica durante il procedimento.
La decisione
Il TAR Campania ha dichiarato cessata la materia del contendere, pronunciandosi per l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso a causa dell'eliminazione degli effetti lesivi che avevano originariamente motivato la domanda giudiziale. Con questa sentenza il tribunale ha ritenuto che il ricorso non potesse più proseguire nei suoi effetti, in quanto gli interessi sottoposti a giudizio avevano subìto una trasformazione fattuale che rendeva impossibile una decisione sul merito della controversia. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato estinto per sopravvenuta impossibilità di continuare a giudicarlo, senza che il tribunale dovesse pronunciarsi sulla fondatezza delle deduzioni addotte dal ricorrente.
Massima
Quando la pubblica amministrazione, dopo il deposito del ricorso avverso il proprio silenzio, provvede a emettere il provvedimento richiesto o interviene una mutazione della situazione fattuale, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere qualora venga a mancare l'interesse concreto del ricorrente alla pronuncia della sentenza sul merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente Olindo Di Popolo, Consigliere Simona Saracino, Referendario, Estensore per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- in ordine all’istanza di conversione -OMISSIS-; per la declaratoria del conseguente obbligo di provvedere sulla predetta istanza; per la condanna a provvedere sulla stessa, entro un termine non superiore a sessanta giorni; per la nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito; con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario, oltre maggiorazione 15%, iva e cap come per legge. sul ricorso numero di registro generale 2027 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in -OMISSIS-, c.so Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del-OMISSIS-, Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’amministrazione procedente sulla propria istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale; che, con memoria depositata in data -OMISSIS-, la difesa erariale ha rappresentato che, in seguito alla proposizione dell’impugnazione, l’amministrazione ha provveduto e che, più in dettaglio, “il procedimento per cui è causa è stato già definitivo favorevolmente all’interessato sin dal 16 gennaio 2025, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno a cura delle parti e la conseguente consegna del kit postale contenente il modello 209 – modulo 1 e modulo 2, utile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno”; che tale circostanza è stata confermata dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’odierna camera di consiglio; che a cagione di tale sopravvenienza il Collegio deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere in ossequio all’orientamento secondo cui “L’emanazione di un provvedimento espresso che chiude il procedimento iniziato con l’istanza del privato, quale che sia la natura (accoglimento ovvero di reiezione), determina, in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, nel giudizio avverso l’inerzia della P.A. ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, e il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale” (T.A.R. , Napoli , sez. VI , 16/09/2022 , -OMISSIS-). Ravvisati giusti motivi di per compensare le spese di lite, al netto del contributo unificato, data la natura della controversia e la condotta collaborativa dell’amministrazione resistente; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Condanna l’amministrazione resistente al rimborso del contributo unificato, ove versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente. Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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