Tar Campania - SalernoSEZIONE TERZA24 luglio 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202501367/2025

Silenzio Serbato Dall’amministrazione Intimata In Relazione All’istanza Presentata Da Parte Ricorrente Ed Avente Ad Oggetto La Richiesta Di Rilascio Di Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha presentato istanza all'amministrazione intimata, verosimilmente alla Questura o alla Prefettura competente per il territorio, al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, istituto giuridico destinato a proteggere coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità particolare, inclusi i soggetti vittime di violenza, sfruttamento o abuso. A fronte di tale istanza, l'amministrazione ha mantenuto il silenzio senza comunicare alcun provvedimento di accoglimento o rigetto entro i termini previsti dalla normativa applicabile. Di fronte a questo inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, al fine di contestare il silenzio serbato dall'ente pubblico e ottenere un provvedimento che accertasse la sua situazione giuridica rispetto alla richiesta di protezione.

Il quadro normativo

La fattispecie rientra nella disciplina relativa al permesso di soggiorno per protezione speciale, normato dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998 e successive modificazioni, nonché dagli articoli e dalle circolari amministrative che regolano le procedure di riconoscimento della protezione per i soggetti in condizioni di vulnerabilità. Le amministrazioni competenti sono tenute a provvedere sulle istanze entro termini perentori stabiliti dalla normativa, e il silenzio amministrativo oltre tali termini, ove non diversamente configurato, è suscettibile di gravame dinnanzi al giudice amministrativo. Il ricorso per silenzio amministrativo costituisce uno strumento di tutela processuale specificamente previsto dal Codice del Processo Amministrativo al fine di impugnare l'inerzia dell'amministrazione.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del prolungato silenzio dell'amministrazione in risposta alla richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, vale a dire se tale silenzio constituisse una violazione del dovere amministrativo di provvedere entro i termini perentori oppure se sussistessero cause che potessero giustificarlo. In questione era anche la possibilità del ricorrente di ottenere una decisione giurisdizionale che obbligasse l'amministrazione a pronunciarsi sulla sua istanza, garantendo così l'accertamento del suo diritto a una protezione legale speciale in relazione alla sua situazione personale di vulnerabilità.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto che la materia del contendere fosse venuta meno nel corso del giudizio, verosimilmente a seguito di un provvedimento sopravvenuto dell'amministrazione intimata ovvero per effetto di circostanze che hanno eliminato l'oggetto della controversia. Questa conclusione suggerisce che l'amministrazione, nel periodo tra la proposizione del ricorso e la decisione giurisdizionale, abbia finalmente adottato il provvedimento amministrativo dovuto, rispondendo così all'istanza del ricorrente mediante il rilascio del permesso di soggiorno oppure tramite un provvedimento di diniego motivato. La dichiarazione di cessata materia del contendere rappresenta quindi l'esito di una controversia nella quale il giudice amministrativo ravvisa che non sussistono più ragioni per pronunciarsi nel merito, essendo venuta meno la situazione di inerzia che aveva generato il ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo il conseguente estinzione del giudizio senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del silenzio inizialmente contestato. Tale provvedimento ha comportato l'archiviazione del ricorso e la perdita di effetto della domanda di tutela giurisdizionale, dal momento che l'oggetto della controversia era già stato risolto attraverso l'intervento amministrativo. Le conseguenze pratiche consistono nella conclusione della controversia, pur senza accertamenti definitivi circa la fondatezza della censura rivolta al silenzio iniziale.

Massima

Quando l'amministrazione adotta il provvedimento dovuto dopo la proposizione del ricorso per silenzio amministrativo, viene meno la materia della controversia e il giudice dichiara cessato il giudizio senza pronunciarsi nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierluigi Russo,	Presidente
Olindo Di Popolo,	Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno,	Referendario
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza del 9 marzo 2022 per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Iacovazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe,-OMISSIS- (in appresso, S. M. M. H.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Salerno sull’istanza del 9 marzo 2022, volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 del d.lgs. n. 286/1998;
- l’intimato Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio del 24 giugno 2025, in esito alla quale la causa era trattenuta in decisione, il difensore del ricorrente rappresentava la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che:
- alla stregua della suindicata dichiarazione della difesa attorea, è da reputarsi che il S. abbia conseguito il bene della vita ambito;
- per effetto di tale sopravvenienza satisfattiva, va, dunque, dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con imputazione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Ministero dell’Interno e in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo indicato in epigrafe e in motivazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

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