Sentenza n. 202501335/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 12/12/2024 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Richiesta Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza alla pubblica amministrazione competente in data 12 dicembre 2024, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La PA non ha risposto entro i termini di legge, configurando un comportamento di inerzia amministrativa. Il ricorrente, non potendo ottenere il provvedimento richiesto tramite i normali percorsi procedimentali, ha proposto ricorso davanti al TAR Campania nella sezione di Salerno per ottenere la declaratoria della caducazione del silenzio e, per l'effetto, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno. Nel corso del procedimento giurisdizionale, tuttavia, la pubblica amministrazione ha finalmente emesso il provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla normativa nazionale in materia di immigrazione e protezione internazionale, in particolare dal Testo Unico sull'Immigrazione e dalla legge sulla protezione dei richiedenti asilo. La legge prevede termini perentori entro cui la pubblica amministrazione deve decidere sulle richieste di permesso di soggiorno, normalmente novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, decorsi i quali il silenzio della PA può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo. Il ricorso giurisdizionale contro il silenzio amministrativo rappresenta uno strumento processuale fondamentale per tutelare i diritti dei cittadini stranieri nei confronti dell'inerzia burocratica. La questione rientra nella competenza esclusiva dei Tribunali amministrativi regionali, i quali dispongono del potere di annullare il silenzio illegittimo e, nel caso di specie, di condannare la PA ad adottare il provvedimento dovuto.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione in risposta a una richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. Il nodo giuridico centrale era se il ricorrente potesse ottenere tutela giurisdizionale nei confronti dell'inerzia amministrativa e se, conseguentemente, il silenzio dovesse essere considerato illegittimo. Il caso presentava inoltre il carattere processuale peculiare dell'eventuale sopravvenienza di un provvedimento amministrativo durante il corso del giudizio, tale da modificare la situazione sostanziale che aveva generato la lite.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha analizzato l'evoluzione dei fatti procedimentali accertando che, nel corso del procedimento giurisdizionale e antecedentemente alla pronuncia, la pubblica amministrazione aveva finalmente provveduto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Dinanzi a questa situazione, il giudice ha ritenuto che la controversia avesse perduto ogni significato pratico, poiché il ricorrente aveva conseguito in concreto la tutela sostanziale che attraverso il ricorso cercava di ottenere. Il tribunale ha pertanto escluso la possibilità di pronunciare un giudizio nel merito sulla illegittimità del precedente silenzio, ravvisando invece una fattispecie di cessazione della materia del contendere. Tale istituto processuale trova applicazione quando, nel corso del giudizio, viene meno la situazione di interesse che giustificava l'impugnazione originaria del provvedimento amministrativo. La decisione del TAR riflette l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo il quale, quando la pubblica amministrazione provvede anche tardivamente, il ricorso contro il silenzio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR Campania nella sezione di Salerno ha dichiarato cessata la materia del contendere con sentenza del 23 luglio 2025, riconoscendo che il ricorrente aveva ormai ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale per il quale aveva proposto ricorso. La sentenza, pur non pronunciandosi sul merito della illegittimità del silenzio, risolve tuttavia la controversia nel senso più favorevole al ricorrente, il quale ha conseguito il diritto che richiedeva. Rimangono comunque salve le considerazioni sulla inopportuna dilazione nei tempi della decisione amministrativa e sulla necessità che la PA rispetti i termini perentori fissati dalla legge.
Massima
Quando la pubblica amministrazione provvede al rilascio del permesso di soggiorno richiesto nel corso del procedimento dinanzi al giudice amministrativo, il ricorso contro il silenzio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, restando garantita al ricorrente la tutela concretamente ottenuta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente, Estensore Olindo Di Popolo, Consigliere Marcello Polimeno, Referendario per l’accertamento, - del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata 12.12.2024 avente ad oggetto la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale previsto; sul ricorso numero di registro generale 497 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC avvantoniogioiello@cgn.legalmail.it; Ministero dell’Interno, Questura Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata in data 12 dicembre 2024, avente ad oggetto la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale; Considerato che, con memoria dell’11 luglio 2025, l’Avvocatura distrettuale ha evidenziato l’avvenuto rilascio del titolo di soggiorno richiesto; circostanza confermata nell’odierna udienza dall’avvocato presente per la parte ricorrente; Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza provvedimentale, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Rilevato, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti, con onere del pagamento del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente; Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico del Ministero dell’Interno. Manda alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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