Sentenza n. 202501276/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 06/09/2023 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Richiesta Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato richiesta alla pubblica amministrazione competente in data 6 settembre 2023 al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, diritto riconosciuto dall'ordinamento italiano a favore di soggetti che versano in situazioni di vulnerabilità o si trovano esposti a rischi gravi nel territorio nazionale. Decorso un significativo lasso di tempo senza che la pubblica amministrazione si pronunciasse sulla istanza, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione di Salerno, denunciando il silenzio serbato dall'ente cui era stata sottoposta la domanda. Il ricorso verteva sulla illegittimità del comportamento omissivo della pubblica amministrazione, che non aveva dato risposta, esplicitando cioè un comportamento che nella giurisprudenza amministrativa assurge a rifiuto ficto o silenzio-rifiuto secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto legislativo 286/1998 che regola l'ordinamento dell'immigrazione e le disposizioni sulla protezione internazionale e sulla protezione speciale cui possono accedere i cittadini stranieri in situazioni di particolare vulnerabilità. Le richieste di permesso di soggiorno per protezione speciale costituiscono istanze amministrative alle quali la pubblica amministrazione è tenuta a dare risposta nei tempi e nelle forme previste dalla legge, secondo i principi enunciati dal codice del processo amministrativo articoli 2 e seguenti. Il silenzio della pubblica amministrazione, quando protraito oltre il termine perentorio fissato dalla normativa, integra una fattispecie di rifiuto implicito che il ricorrente può contestare innanzi al giudice amministrativo per ottenere il provvedimento che la pubblica amministrazione avrebbe dovuto emettere.
La questione giuridica
La controversia riguardava la qualificazione giuridica del silenzio prolungato della pubblica amministrazione sulla richiesta di protezione speciale e il conseguente diritto del ricorrente di impugnare tale inerzia avanti al giudice amministrativo. In particolare, era controverso se il silenzio serbato dal momento della presentazione della istanza dovesse considerarsi un rifiuto implicito oppure se sussistessero circostanze che giustificassero il protrarsi dell'istruttoria amministrativa. La questione era giuridicamente rilevante in quanto attinente ai diritti fondamentali della persona e alla tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente dinanzi alle omissioni della pubblica amministrazione in materia di diritti connessi alla residenza e soggezione nel territorio dello Stato.
La motivazione del giudice
Il collegio ha ritenuto opportuno acquisire la posizione aggiornata della pubblica amministrazione in ordine al medesimo procedimento amministrativo, verificando se nel corso del giudizio fossero sopraggiunti provvedimenti o circostanze tali da modificare la situazione iniziale lamentata dal ricorrente. Risultato che la pubblica amministrazione aveva nel frattempo adottato decisioni e provvedimenti relativi alla istanza di protezione speciale ovvero che le circostanze fattuali sottostanti erano mutate in modo determinante, il tribunale ha riscontrato che la materia della controversia era venuta meno negli elementi che l'avevano originariamente caratterizzata. Tale conclusione è stata raggiunta sulla base della considerazione che il ricorso aveva lo scopo di ottenere la pronuncia della pubblica amministrazione e, allorché tale pronuncia fosse intervenuta o la situazione fosse stata altrimenti risolta, veniva meno la ragione della prosecuzione del giudizio secondo il principio della cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione di Salerno ha dichiarato cessata la materia del contendere con sentenza pronunciata il 15 luglio 2025, disponendo il conseguente rigetto del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto privo di oggetto. La pronuncia ha comportato che il ricorrente non ha potuto conseguire una vera e propria condanna della pubblica amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno, ma ha ottenuto il risultato pratico di una definizione della controversia sul presupposto che il provvedimento fosse stato comunque adottato ovvero che la situazione iniziale fosse mutata in senso favorevole alle sue pretese. Nulla è stato disposto in ordine alle spese di giudizio, secondo la prassi consolidata nelle pronunce di cessazione della materia del contendere.
Massima
La cessazione della materia del contendere nel ricorso per silenzio della pubblica amministrazione su istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale si verifica allorquando, nel corso del giudizio, la pubblica amministrazione adotti il provvedimento richiesto ovvero il ricorrente consegua comunque il soddisfacimento sostanziale della propria pretesa, determinando il venir meno della ragione della prosecuzione della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente Olindo Di Popolo, Consigliere Marcello Polimeno, Referendario, Estensore per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione intimata in relazione all’istanza presentata da parte ricorrente ed avente ad oggetto la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, nonché dell’obbligo di tale amministrazione di provvedere sull’istanza predetta. sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno – Questura di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell'Interno e la Questura di Salerno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Pone il contributo unificato a carico del soccombente Ministero dell’Interno – Questura di Salerno. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
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