Tar Campania - SalernoSEZIONE TERZA25 giugno 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202501180/2025

Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 13/10/2023 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Procedura Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato istanza alla pubblica amministrazione competente in data tredici ottobre duemilaventitre, chiedendo il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, documento amministrativo essenziale per la legittima permanenza sul territorio italiano. Avverso l'inadempienza della pubblica amministrazione, che non ha risposto nei termini prescritti dalla legge, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, impugnando il silenzio serbato dell'amministrazione quale comportamento equivalente a rigetto della domanda. Nel corso del procedimento giurisdizionale, avvenuto tra la data della ricorso e la sentenza pronunciata il venticinque giugno duemilaventicinque, la pubblica amministrazione ha finalmente provveduto sulla richiesta del ricorrente, adottando il provvedimento relativo al permesso di soggiorno, eliminando così la situazione di perdurante inadempienza che aveva motivato l'impugnazione.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo numero centottantanove del duemilanovantaquattro e successivi provvedimenti modificativi, che regolano l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento di cittadini di stati non appartenenti all'unione europea dal territorio italiano. La procedura amministrativa è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa e alle disposizioni del codice del processo amministrativo, che prevede il diritto dei privati di ricorrere dinanzi ai tribunali amministrativi regionali per l'impugnazione di provvedimenti amministrativi illegittimi o per il ricorso avverso il silenzio serbato della pubblica amministrazione. Il silenzio della pubblica amministrazione, ove trascorsi i termini normativi senza che sia stato adottato il provvedimento richiesto, integra una forma di inadempienza a cui la legge stessa attribuisce rilevanza giuridica equivalente al rigetto della domanda, consentendo al ricorrente di agire in giudizio per ottenere il pronunciamento giudiziale sulla fondatezza della propria istanza.

La questione giuridica

Il ricorso verteva sul silenzio serbato della pubblica amministrazione rispetto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, con contestuale deduzione di violazione del diritto alla risposta amministrativa e del diritto al provvedimento nei termini prefissati. La questione giuridica sottesa riguardava la tutela della posizione soggettiva del ricorrente dinanzi alla perdurante inerzia dell'amministrazione, nonché la necessità di individuare un rimedio giurisdizionale idoneo a vincolare l'amministrazione al compimento dell'atto dovuto entro un termine ragionevole. La complexità della questione derivava anche dalla natura del diritto controverso, attinente al diritto di soggiorno, materia in cui confluiscono considerazioni di diritto amministrativo sostanziale, processuale e costituzionale.

La motivazione del giudice

Nel corso del procedimento, la pubblica amministrazione ha finalmente provveduto sulla istanza del ricorrente, adottando il provvedimento amministrativo relativo al rilascio del permesso di soggiorno, determinando così il venir meno della situazione controversa che aveva originato l'impugnazione. Il tribunale amministrativo, rilevato questo dato di fatto sopravvenuto, ha ritenuto che la controversia avesse perso di significato processuale proprio perché il diritto violato era stato successivamente riconosciuto mediante l'intervento tardivo della pubblica amministrazione. La dichiarazione di cessata materia del contendere rappresenta il provvedimento giurisdizionale appropriato nel caso in cui, durante il pendenza della causa, venga meno la ragione della controversia per comportamento della pubblica amministrazione, il quale, pur tardivo, soddisfa comunque il diritto fatto valere dal ricorrente. La sentenza non entra nel merito della valutazione della fondatezza del ricorso, essendo divenuta inopportuna in seguito all'adozione del provvedimento amministrativo che il ricorrente aveva richiesto.

La decisione

Il tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio amministrativo avverso il silenzio serbato della pubblica amministrazione. In conseguenza di tale dichiarazione, il giudice non ha pronunciato sulla fondatezza del ricorso nel merito, poiché venuta meno la necessità di una decisione nel merito una volta che l'amministrazione ha provveduto. La cessazione della materia del contendere segna la conclusione del procedimento giurisdizionale pur senza una decisione nel merito, in quanto l'interesse del ricorrente è stato satisfatto dalla tardiva attività amministrativa. La sentenza determina il rientro in normalità della posizione giuridica del ricorrente, il quale ha finalmente ottenuto il provvedimento relativo al permesso di soggiorno, ancorché dopo la necessità di ricorrere al giudice amministrativo.

Massima

Quando la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta durante il pendenza del ricorso avverso il silenzio serbato, mediante l'adozione del provvedimento richiesto dal ricorrente, cessa la materia del contendere e il giudice amministrativo dichiara estinto il giudizio, essendo venuto meno l'interesse alla pronuncia nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierluigi Russo,	Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo,	Consigliere
Marcello Polimeno,	Referendario
per l’accertamento,
- del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata in data 13.10.2023 dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
sul ricorso numero di registro generale 1964 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC avvantoniogioiello@cgn.legalmail.it;
Ministero dell’Interno – Questura di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, 58;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Uditi per le parti i difensori nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025, come specificato nel verbale, relatore il dott. Pierluigi Russo;
Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata in data 13 ottobre 2023, volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno previsto dall’art. 5 del d. lgs. 286/1998;
Rilevato che l’Amministrazione, con memoria del 7 giugno 2024, ha evidenziato che “il procedimento amministrativo connesso all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno di cui oggi si discute si è concluso con il rilascio del permesso di soggiorno-OMISSIS-, avente scadenza al 10.12.2025”, chiedendo la “declaratoria della cessazione della materia del contendere”; circostanza confermata nel corso dell’odierna udienza dal difensore presente per la parte ricorrente;
Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Rilevato, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti, con onere del pagamento del contributo unificato a carico dell’Amministrazione resistente;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
Manda alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

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