Sentenza n. 202501135/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 12/03/2024 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Richiesta Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza alla pubblica amministrazione competente in data dodici marzo duemilaventitre, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Successivamente, a fronte del silenzio della pubblica amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania chiedendo l'annullamento del provvedimento di silenzio inesistente oppure un ordine di provvedere entro un termine perentorio. La situazione si inquadra nel complesso ambito dell'immigrazione e della protezione internazionale, ove è frequente che le amministrazioni pubbliche accumuli ritardi significativi nell'istruttoria delle pratiche relative ai diritti di soggiorno.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno per protezione speciale è disciplinata dal decreto legislativo numero quarantasette del duemilacentosei, che ha attuato la direttiva europea sulla protezione delle vittime della tratta di esseri umani e delle persone in situazioni di grave vulnerabilità. La pubblica amministrazione è tenuta al rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, incluso quello della trasparenza e della tempestività, secondo quanto previsto dalla legge numero duemilacinque sul procedimento amministrativo. L'omissione della pubblica amministrazione di provvedere entro i termini prescritti costituisce illegittimità che il ricorrente può impugnare dinanzi al giudice amministrativo, il quale ha il potere sia di annullare il silenzio sia di ordinare alla P.A. di provvedere.
La questione giuridica
Il ricorso pone al giudice amministrativo la questione della legittimità del silenzio della pubblica amministrazione in risposta all'istanza del ricorrente volta al riconoscimento della protezione speciale. In particolare, si tratta di verificare se il comportamento omissivo della P.A. integri un'illegittimità suscettibile di correzione mediante l'intervento giurisdizionale, e quale sia la strada processuale più efficace per assicurare al ricorrente il pronto provvedimento sulla sua istanza. La controversia tocca aspetti delicati attinenti ai diritti della persona e alla protezione internazionale, nonché il rapporto tra diritti soggettivi del cittadino straniero e obblighi procedimentali della P.A.
La motivazione del giudice
Nel corso del giudizio, successivamente alla presentazione del ricorso e prima della pronuncia della sentenza, la pubblica amministrazione ha provveduto a dare risposta all'istanza del ricorrente, probabilmente attraverso l'istruttoria e la valutazione completa della documentazione presentata. Ciò ha determinato la venuta meno della controversia in quanto il diritto dedotto in giudizio ha trovato soddisfazione di fatto per effetto dell'intervento amministrativo tardivo. Il Tribunale amministrativo ha quindi riconosciuto che la materia del contendere era cessata, poiché il ricorrente aveva ormai ottenuto quanto richiesto attraverso la P.A. medesima, rendendo superflua l'emanazione di una sentenza di merito. Questa soluzione procedimentale consente di evitare di pronunciare una sentenza astratta mentre la controversia ha esaurito il suo oggetto concreto.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione terza, con sentenza del tredici giugno duemilaventicinque, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il ricorso è stato quindi ritenuto superfluo in quanto la P.A. ha provveduto nel frattempo, anche se tardivamente, a dare risposta alla richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata dal ricorrente. La pronuncia, pur senza valutare il merito della questione, produce l'effetto di chiudere il procedimento giurisdizionale in quanto il ricorrente non ha più interesse alla decisione del giudice, avendo già ottenuto dalla P.A. il provvedimento richiesto.
Massima
Quando la pubblica amministrazione provvede nel corso del giudizio dinanzi al giudice amministrativo in risposta ad un'istanza per la quale era stata dedotta la illegittimità del silenzio, la controversia cessa di avere rilevanza giuridica e il ricorso deve essere dichiarato cessato nella materia del contendere, senza necessità di pronuncia su questioni di merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore Simona Saracino, Referendario per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale del 12 marzo 2023. sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: - col ricorso in epigrafe,-OMISSIS-(in appresso, M. S.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Salerno sull’istanza del 12 marzo 2023, volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, riconosciutagli con decreto del Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea (pronunciato in accoglimento del ricorso avverso la decisione negativa adottata dalla competente Commissione territoriale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008); - costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno rappresentava che il richiesto titolo di soggiorno era in produzione con scadenza in data 3 settembre 2026; - alla camera di consiglio del 27 maggio 2025, in cui in difensore del ricorrente dichiarava il conseguimento del richiesto titolo di soggiorno da parte del proprio assistito, la causa era trattenuta in decisione; Ritenuto che: - per effetto del perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, confermato in udienza camerale dal difensore del ricorrente, quest’ultimo ha conseguito il bene della vita ambito; - stante l’effetto satisfattivo prodotto dall’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; - appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con imputazione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Ministero dell’Interno in favore della parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i nominativi indicati in epigrafe e in motivazione. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →