Tar Campania - SalernoSEZIONE TERZA27 febbraio 2025Respinto

Sentenza n. 202500411/2025

Decreto N. 01/0232 Cat.a/12 Imm/2023 Emesso Il 10.1.2023 Con Cui Il Questore Di Salerno Ha Disposto Il Rifiuto Avverso L’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno presso la Questura di Salerno nel corso del 2022 o nei primi giorni del 2023. Il Questore, con decreto emanato il 10 gennaio 2023 e classificato come Decreto N. 01/0232 Cat.a/12 Imm/2023, ha disposto il rifiuto dell'istanza presentata. Insoddisfatto di tale decisione, il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, lamentando l'illegittimità del decreto del Questore e chiedendo l'annullamento del rifiuto e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno. La controversia si inserisce nel complesso ambito del diritto dell'immigrazione e della soggiornabilità di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo 286/1998, che delinea le categorie di soggiorno, i requisiti soggettivi e oggettivi necessari, i motivi di rifiuto e le procedure amministrative di rilascio e diniego. Il Questore, quale autorità competente in materia di pubblica sicurezza, esercita significativi poteri discrezionali nella valutazione delle istanze e nel bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e l'ordine pubblico da un lato, e il diritto alla protezione della vita privata e familiare dall'altro. La decisione amministrativa del Questore deve comunque rimanere entro i confini della legalità amministrativa, della ragionevolezza e della proporzionalità, rimanendo assoggettata al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato il rifiuto del Questore sostenendo che il decreto era illegittimo per violazione di norme procedurali, mancanza di idonea motivazione, eccesso di potere o errore nella valutazione dei requisiti necessari per il rilascio del permesso. La questione giuridica centrale riguardava se il Questore avesse correttamente applicato la legge nell'esercizio del suo potere discrezionale, valutando adeguatamente la situazione soggettiva del ricorrente e fornendo una motivazione sufficiente e logicamente coerente. Il giudice amministrativo doveva verificare se l'amministrazione aveva agito in conformità ai principi della ragionevolezza, della proporzionalità e del corretto esercizio del potere discrezionale.

La motivazione del giudice

Il TAR ha scrutinato nel merito il provvedimento impugnato, verificando la legittimità formale e sostanziale del decreto del Questore alla luce della normativa sull'immigrazione e dei principi generali del diritto amministrativo. Il collegio ha ritenuto che il Questore avesse correttamente applicato la normativa di riferimento e che ricorressero i presupposti legittimi per il rifiuto del permesso di soggiorno sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento amministrativo. Il giudice ha accolto le ragioni dell'amministrazione, escludendo che fossero state commesse violazioni normative, eccessi di potere o carenze motivazionali significative. Ha ritenuto infondati i motivi di ricorso addotti dal ricorrente, confermando la correttezza del percorso logico e giuridico seguito dal Questore nel provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza pronunciata il 27 febbraio 2025, ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente e ha confermato in toto il decreto del Questore di Salerno del 10 gennaio 2023, mantenendo il rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Il provvedimento amministrativo rimane dunque esecutivo e pienamente efficace nei confronti del ricorrente, il quale non ha potuto ottenere il rilascio del permesso di soggiorno richiesto. Con la sentenza il giudice amministrativo ha concluso che non sussistevano gli elementi di illegittimità lamentati.

Massima

L'amministrazione pubblica, nell'esercizio del potere discrezionale di rilascio o diniego del permesso di soggiorno, rimane assoggettata al controllo di legittimità del giudice amministrativo, ma quest'ultimo può sindacare solo la correttezza formale e sostanziale dell'atto, non il merito della scelta amministrativa quando essa resti entro i confini della ragionevolezza e della proporzionalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierluigi Russo,	Presidente
Olindo Di Popolo,	Consigliere
Simona Saracino,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione
a) del Decreto n. -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS- con cui il Questore di Salerno ha disposto il rifiuto avverso l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 103 co. 1 D.L. 34/2020, convertito in L. 17 luglio 2020 n.77;
b) della comunicazione A/R di preavviso di rifiuto del -OMISSIS-;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, amministrazione rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Salerno;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede staccata di Salerno, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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