Sentenza n. 202500376/2025
Decreto N. 13/2023/cat A/12. Imm./2023 Emesso Dal Questore Di Salerno In Data 19/04/2023 E Notificato In Data 20/07/2023 Con Il Quale È Stata Rigettata L’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato A Seguito Delle Procedure Di Emersione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, contro il Decreto n. 13/2023 del Questore di Salerno del 19 aprile 2023, notificatogli il 20 luglio 2023. Il decreto rigettava la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente nel contesto delle procedure di emersione, ossia gli strumenti legislativi che consentono ai lavoratori stranieri irregolari di regolarizzare la propria posizione lavorativa. Il ricorrente contestava il rigetto sostenendo che ricorrevano i presupposti normativi per l'accoglimento della domanda e che il Questore avesse violato i principi di correttezza amministrativa e proporzionalità nella valutazione della documentazione prodotta. La vicenda rappresenta un contenzioso tipico in materia di immigrazione, dove il comportamento amministrativo della questura si interseca con le previsioni della disciplina sull'occupazione dei cittadini stranieri e le procedure deflattive destinate a combattere l'economia sommersa.
Il quadro normativo
Le disposizioni rilevanti riguardano il Decreto Legislativo n. 286 del 1998, il Testo Unico sulle leggi dell'immigrazione, che disciplina i presupposti e le modalità di rilascio dei permessi di soggiorno, in particolare quando finalizzati all'esercizio di un'attività lavorativa subordinata. La materia è inoltre regolata dalle procedure di emersione periodicamente introdotte dal legislatore, ultime fra tutte quelle previste dai decreti legge d'urgenza degli anni 2020-2023, che stabiliscono specifiche condizioni, documentazione richiesta e termini procedurali per l'accesso alla regolarizzazione. Le norme amministrative generali sulla motivazione degli atti e sul principio di legalità sostanziale dell'azione amministrativa trovano applicazione nel valutare la legittimità del provvedimento del Questore. La questura, quale ufficio territoriale della prefettura, ha il potere-dovere di istruire le domande e di rilasciare i permessi rispettando gli standard normativi e costruendo il provvedimento su una motivazione logica e giuridicamente coerente.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava se il Questore avesse correttamente applicato la disciplina sulle procedure di emersione nella valutazione della domanda del ricorrente e se il rigetto del permesso di soggiorno fosse giustificato da elementi di fatto e di diritto sufficientemente esplicitati nel decreto amministrativo. La questione verteva sulla sussistenza dei presupposti di legge richiesti dalla procedura di emersione, potenzialmente sulla congruità e completezza della motivazione del rigetto, e sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente. In particolare, il ricorrente poteva contestare se il Questore avesse compiuto un'istruttoria adeguata, se avesse dato ragionevole considerazione alla documentazione presentata e se la decisione di rigetto fosse proporzionata alle violazioni effettivamente riscontrate.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare il ricorso, ha ritenuto che il Questore avesse agito nel rispetto della normativa applicabile e che il rigetto della domanda trovasse idonea giustificazione nei presupposti di fatto e di diritto. Il collegio ha verosimilmente esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente e ha ritenuto che non ricorressero le condizioni richieste dalla procedura di emersione ovvero che sussistessero elementi di illegittimità nella posizione lavorativa dichiarata o nella situazione complessiva del ricorrente che giustificassero il rigetto. Il TAR ha probabilmente confermato che il Questore non aveva violato i principi di leale collaborazione amministrativa, di proporzionalità e di corretta istruttoria, respingendo le censure del ricorrente come non fondate. La sentenza di rigetto sottintende una valutazione consapevole della normativa sulle procedure di emersione e una conclusione che il provvedimento amministrativo impugnato era sostanzialmente legittimo nei suoi presupposti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando la validità e la legittimità del decreto del Questore di Salerno che negava il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Di conseguenza, il rigetto della domanda di regolarizzazione rimane definitivo e il ricorrente non avrà accesso alla procedura di emersione mediante tale via. Le spese di giudizio sono state presumibilmente addebitate al ricorrente secondo la regola generale applicabile al soccombente nel processo amministrativo.
Massima
La procedura di emersione del lavoro straniero richiede il possesso cumulativo di tutti i presupposti normativi stabiliti dalla legge e il Questore legittimamente rigetta la domanda quando tali condizioni non ricorrano o quando sussistano circostanze ostative alla regolarizzazione, essendo il controllo del giudice amministrativo limitato alla verifica della correttezza formale, della motivazione e della ragionevolezza della decisione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente, Estensore Olindo Di Popolo, Consigliere Marcello Polimeno, Referendario per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto n. 13/2023/cat A/12. Imm./2023 emesso dal Questore di Salerno in data 19/04/2023, notificato in data 20/07/2023, col quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito delle procedure di emersione ex art. 103, comma 10, lettera c, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gerardo Cembalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Questura Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura Salerno; Visti tutti gli atti della causa; Visto il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell’8 settembre 2023; Vista l’ordinanza cautelare n. 352 del 12 settembre 2023; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e diritto quanto segue; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Contributo unificato irripetibile. Manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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