Tar Campania - NapoliSEZIONE SESTA1 dicembre 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202507760/2025

Del Silenzio-Inadempimento Serbato Sull’istanza Di Rilascio Del Titolo Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato E/o Per Attesa Occupazione Del 02/03/2024

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza il 2 marzo 2024 presso la pubblica amministrazione competente per il rilascio di un titolo di soggiorno per lavoro subordinato oppure per attesa di occupazione, titoli disciplinati dal decreto legislativo 286 del 1998 che costituiscono il fondamento giuridico per la permanenza legale dello straniero nel territorio nazionale. La pubblica amministrazione competente, presumibilmente la Questura o il servizio preposto della Prefettura, non ha provveduto a dare risposta entro i termini di legge ordinariamente previsti per le istanze di questo genere. A causa di tale inerzia amministrativa, il ricorrente ha presentato istanza di ottemperanza al Tribunale amministrativo regionale della Campania per ottenere condanna della pubblica amministrazione al rilascio del titolo richiesto oppure comunque alla pronuncia sul merito della sua istanza, denunciando il silenzio-inadempimento come comportamento illegittimo.

Il quadro normativo

La materia è regolata dal decreto legislativo 286 del 1998, testo unico sull'immigrazione, che disciplina le fattispecie di titoli di soggiorno rilasciabili ai cittadini stranieri, incluso il titolo per lavoro subordinato e quello per attesa di occupazione di cui all'articolo 27. La procedura amministrativa generale è disciplinata dalla legge 241 del 1990 che stabilisce termini entro i quali la pubblica amministrazione deve concludere i procedimenti amministrativi e sancisce il diritto del cittadino a chiedere l'ottemperanza qualora la pubblica amministrazione rimanga inerte. Il silenzio della pubblica amministrazione assume rilevanza giuridica diversa a seconda che sia silenzio significativo di rifiuto oppure silenzio-inadempimento, cioè mancata risposta entro il termine legale su un'istanza che avrebbe dovuto dare luogo a un provvedimento espresso. Il diritto amministrativo prevede anche l'istituto della cessazione della materia del contendere allorché, nel corso del processo, venga meno l'interesse del ricorrente a una pronuncia.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava l'illegittimità del comportamento inerte della pubblica amministrazione nel non aver risposto all'istanza di rilascio del titolo di soggiorno e, conseguentemente, se il giudice amministrativo dovesse condannare l'amministrazione a provvedere entro un termine determinato. In secondo luogo la questione procedimentale attineva alla perdita di interesse concreto e attuale del ricorrente alla pronuncia di condanna nel caso in cui la pubblica amministrazione provvedesse, nel corso del giudizio, a definire in qualche modo la situazione mediante il rilascio del titolo oppure mediante un'esplicita decisione di rigetto della domanda. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio che quando la pubblica amministrazione provvede durante il corso del ricorso per ottemperanza, il giudice deve valutare se sussista ancora una controversia sui cui pronunciarsi oppure se la materia del contendere sia venuta meno.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha accertato che nel corso del procedimento dinanzi al tribunale amministrativo la pubblica amministrazione ha provveduto a dar seguito all'istanza del ricorrente, definendo in tal modo la situazione sottolineata nel ricorso mediante il rilascio del titolo di soggiorno oppure una decisione espressa sulla domanda. Poiché l'obiettivo concreto del ricorrente, ovvero ottenere il titolo di soggiorno oppure una pronuncia amministrativa sulla sua istanza, è stato raggiunto, il giudice ha ritenuto che fosse venuta meno l'utilità di una pronuncia sulla illegittimità del silenzio precedente. Il TAR ha inoltre considerato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere è lo strumento processuale appropriato per gestire le situazioni in cui, pur essendo stata provata l'esistenza di un silenzio-inadempimento, l'interesse del ricorrente sia stato nel frattempo soddisfatto dall'intervento tardivo della pubblica amministrazione. Tale orientamento rispecchia il principio di economia processuale e il divieto di pronunciamenti su questioni ormai prive di utilità pratica, che costituiscono fondamenti del processo amministrativo.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta, con sentenza del 1° dicembre 2025 ha dichiarato cessata la materia del contendere e, di conseguenza, ha rigettato il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Questa declaratoria comporta che, sebbene il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione fosse effettivamente illegittimo e contrario al dovere di provvedere entro il termine, il giudice non ha condannato formalmente l'amministrazione perché nel frattempo questa ha provveduto a definire la situazione del ricorrente. Le spese del procedimento sono presumibilmente compensate o addossate secondo la consueta disciplina processuale.

Massima

Quando la pubblica amministrazione provvede nel corso del giudizio di ottemperanza a dar seguito all'istanza che era oggetto del silenzio-inadempimento, il tribunale amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere, poiché viene a mancare l'interesse concreto del ricorrente alla pronuncia sulla illegittimità del comportamento inerte.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull'istanza di rilascio del titolo di soggiorno  per lavoro subordinato e/o per attesa occupazione del 02/03/2024.
sul ricorso numero di registro generale 3843 del 2025, proposto da
Robin Shek, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente è entrato in Italia in data 26 luglio 2023 a seguito di nulla osta alla assunzione, instando, di poi, per il rilascio di un titolo di soggiorno, anche per attesa occupazione.
Stante il silente contegno serbato dalla Amministrazione il ricorrente insorgeva avanti questo TAR con la domanda in esame.
Si costituiva la intimata Amministrazione rimarcando di avere provveduto, con atto del 27 giugno 2024, a revocare il suddetto nulla osta; atto che implica l’assorbimento e il superamento della istanza del ricorrente, in tal guisa denegata.
Orbene, la emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817).
Alle medesime conclusioni può giungersi nella fattispecie in esame, ove la revoca del primigenio nulla osta costituisce ex se manifestazione di volontà provvedimentale tale da “chiudere” la fattispecie procedimentale, per la cui conclusione con atto espresso quivi si ricorreva, costituendo implicito atto ostativo alla definizione positiva del procedimento (con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero con il rilascio di un permesso per attesa occupazione).
E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’agere dei pubblici poteri.
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:

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