Tar Campania - NapoliSEZIONE SESTA18 marzo 2025Inammissibile

Sentenza n. 202502278/2025

Del Silenzio-Inadempimento Serbato Dalle Amministrazioni Intimate In Ordine Alla Richiesta Di Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione Per Il Ricorrente Inoltrata Allo Sportello Unico Per L’immigrazione Utg Di Napoli Prot. N. P Na/l/q/2023/114551 Del 17.05.2024, Ed In Ordine Alle Controdeduzioni Inviate A Mezzo Pec In Data 11.07.2024 A Seguito Di Comunicazione Di Preavviso Di Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione dell'Ufficio Territoriale dell'Immigrazione di Napoli il 17 maggio 2024, con protocollo NA/L/Q/2023/114551. Successivamente l'amministrazione ha comunicato al ricorrente un preavviso di rigetto della domanda. Il ricorrente, in risposta, ha trasmesso controdeduzioni via PEC il 11 luglio 2024 per contrastare il rigetto annunciato. Dinanzi all'inerzia amministrativa e alla mancata definizione della sua richiesta, il ricorrente ha depositato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, chiedendo l'annullamento del silenzio serbato dalla Questura di Napoli e dall'Ufficio Territoriale dell'Immigrazione circa la concessione del permesso di soggiorno richiesto e l'ottemperanza alle proprie istanze.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione è contenuta nel Testo Unico in materia di immigrazione, Decreto Legislativo 286/1998, il quale prevede le ipotesi e i requisiti per il rilascio di tale titolo di soggiorno a cittadini stranieri che intendano ricercare un'occupazione sul territorio italiano. La procedura di rilascio comporta l'esercizio di poteri discrezionali da parte delle amministrazioni competenti, sottoposte ai principi generali del diritto amministrativo quali il principio di legalità, di proporzionalità e il dovere di motivazione. Il procedimento amministrativo relativo al rilascio di titoli di soggiorno è inoltre regolato dalla Legge 241/1990 sulla procedura amministrativa, che disciplina i termini entro i quali l'amministrazione deve pronunciarsi e le conseguenze del silenzio assente.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità del silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alla domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente e sulla mancata risposta al preavviso di rigetto e alle successive controdeduzioni trasmesse. Centrale è la questione procedurale relativa all'ammissibilità della tutela giurisdizionale richiesta e alla sussistenza dei presupposti per il ricorso amministrativo, considerando il timing della presentazione della domanda, della comunicazione del preavviso e dei termini di ricorso secondo il codice del processo amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale, esaminate le carte processuali e la documentazione prodotta dalle parti, ha ritenuto che il ricorso presentato incorra in un vizio di ammissibilità che lo rende improcedibile secondo le regole del processo amministrativo. Sebbene il ricorso tocchi materia di notevole interesse quale il rilascio di titoli di soggiorno, il collegio ha privilegiato l'applicazione rigorosa delle preclusioni procedurali previste dal codice del processo amministrativo, ritenendo che il ricorrente non avesse esperito tutti i rimedi preliminari necessari ovvero avesse ecceduto i termini ordinari per la proposizione del ricorso. La decisione riflette l'approccio del giudice amministrativo nel pretendere la corretta osservanza delle regole procedurali come condizione per l'accesso alla tutela giurisdizionale.

La decisione

Il TAR Campania con sentenza del 18 marzo 2025 ha dichiarato il ricorso improcedibile, statuendo quindi che la causa non poteva essere definita nel merito e che il ricorrente doveva intraprendere un diverso percorso procedimentale per ottenere tutela. Non è stata disposta condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, conformemente alla regola generale che le spese non sono liquidate quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi procedurali non imputabili a condotta dilatoria della parte ricorrente.

Massima

Il ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del silenzio serbato in materia di permesso di soggiorno deve rispettare i termini e le procedure previste dal codice del processo amministrativo, con la conseguenza che la mancata osservanza delle preclusioni procedurali comporta l'inammissibilità della tutela richiesta, indipendentemente dal merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere
Mara Spatuzzi,	Primo Referendario, Estensore
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione inoltrata allo Sportello Unico per l’immigrazione –UTG di Napoli –Prot. N. P-NA/L/Q/2023/114551 del 17.05.2024.
sul ricorso numero di registro generale 5995 del 2024, proposto da
Shajjad Khan, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Felicia Senese, Antonio Di Muro, con domicilio eletto presso lo studio Angela Felicia Senese in Aversa, via Luigi Sturzo, n.21;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere sul presente ricorso;
Ritenuto che, in assenza di evidenze documentali, la dichiarazione del difensore possa essere apprezzata in termini di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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