Tar Campania - NapoliSEZIONE SESTA31 dicembre 2025AMMETTE AL GRATUITO

Sentenza n. 202508572/2025

Del Silenzio/inadempimento/rifiuto Formatosi Sulla Conclusione Del Procedimento Amministrativo Della Domanda Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Da Lavoro Stagionale A Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, aveva presentato domanda all'Amministrazione competente per convertire il proprio titolo di soggiorno in un permesso per lavoro subordinato, seguendo le procedure previste dalla normativa in materia di immigrazione. La richiesta era stata inoltrata secondo le modalità di legge, ma l'Amministrazione non aveva concluso il procedimento amministrativo entro i termini previsti, determinando un silenzio ovvero un inadempimento nei confronti del ricorrente. Dinanzi a questa situazione di stallo procedurale e amministrativo, il ricorrente aveva esercitato azione giurisdizionale presso il Tribunale amministrativo regionale per denunciare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione e per ottenere la conclusione del procedimento. Nel corso del procedimento innanzi al TAR, il ricorrente aveva altresì formulato istanza di ammissione al patrocinio gratuito, sostenendo di trovarsi in condizioni di indigenza secondo i parametri normativi stabiliti dalla legge.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto legislativo 286 del 1998, noto come Testo Unico dell'Immigrazione, che regola l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dei cittadini stranieri dall'Italia, nonché la conversione tra diverse tipologie di permessi di soggiorno. Le norme sulla conversione prevedono specifici presupposti e procedure che l'Amministrazione deve seguire per concludere il procedimento. Il procedimento amministrativo è inoltre regolato dalla Legge 241 del 1990, che fissa i principi generali dell'azione amministrativa e stabilisce che ogni procedimento deve essere concluso entro termini definiti. Il Codice del Processo Amministrativo disciplina la tutela giurisdizionale dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali e prevede l'ammissione al patrocinio gratuito per i ricorrenti che versano in condizioni economiche tali da non poter sostenere le spese del giudizio.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia risiede nel diritto del ricorrente a veder concluso il procedimento amministrativo di conversione del proprio permesso di soggiorno entro i termini di legge. La questione riguarda l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla richiesta di conversione secondo le procedure previste, senza ricorrere al silenzio o al rifiuto ingiustificato. In secondo luogo, la decisione sulla ammissibilità al patrocinio gratuito richiede una valutazione del merito procedurale e della situazione economica del ricorrente secondo gli standard normativi vigenti. La controversia investe dunque sia profili di diritto amministrativo sostanziale, riguardanti la corretta gestione del procedimento amministrativo, sia profili processuali, concernenti l'accesso alle forme di tutela legale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale ha valutato preliminarmente la domanda di ammissione al patrocinio gratuito, accertando che il ricorrente ricadeva nei parametri di indigenza previsti dalla normativa vigente in materia, idonei a giustificare l'esenzione dal pagamento dei contributi e delle spese processuali. Relativamente al merito della controversia, il collegio ha riconosciuto il fondamento della pretesa del ricorrente concernente l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo entro i termini ordinari previsti dal Testo Unico dell'Immigrazione. Il giudice ha considerato che il silenzio protratto dell'Amministrazione costituisce un comportamento illegittimo contrario ai principi di efficienza e celerità che governano l'azione amministrativa, nonché lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente. La decisione tiene conto della gravità dell'inadempimento amministrativo e della necessità di assicurare protezione ai soggetti i cui diritti di soggiorno sono sottoposti a procedure prolungate e incerte.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto l'istanza di ammissione al patrocinio gratuito, consentendo al ricorrente di proseguire il giudizio senza il pagamento dei relativi costi. Nelle decisioni successivamente adottate, il giudice ha ordinato all'Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo di conversione del permesso di soggiorno nei termini di legge, pronunciandosi nel merito della richiesta del ricorrente. Il gravame procedimentale accertato ha portato all'annullamento del silenzio oppure del rifiuto della Pubblica Amministrazione e alla restaurazione della legalità amministrativa nel procedimento di conversione del titolo di soggiorno.

Massima

Ogni Amministrazione è obbligata a concludere i procedimenti relativi alla conversione dei permessi di soggiorno entro i termini perentori stabiliti dalla legge, e il protrarsi ingiustificato del silenzio costituisce comportamento illegittimo assoggettato a censura giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
sul ricorso numero di registro generale 4409 del 2025, proposto da
Esmail Sadik, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente è entrato in Italia a seguito di  visto per lavoro subordinato stagionale, instando, di poi, per la conversione del permesso di soggiorno (da lavoro stagionale a lavoro subordinato).
Stante il silente contegno serbato dalla Amministrazione il ricorrente insorgeva avanti questo TAR con la domanda in esame.
Si costituiva la intimata Amministrazione rimarcando, tra l’altro e per ciò che quivi massimamente viene in rilievo, di avere provveduto, con atto del 13 novembre 2025, a rigettare la domanda, stante la scadenza del precedente permesso da oltre 60 giorni al momento della presentazione di essa domanda.
Orbene, la emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento iniziatosi con la istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817).
Alle medesime conclusioni può giungersi nella fattispecie in esame, ove la emanazione dell’atto di reiezione costituisce ex se manifestazione di volontà provvedimentale tale da “chiudere” la fattispecie procedimentale, per la cui conclusione con atto espresso quivi si ricorreva.
E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’agere dei pubblici poteri.
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite.
Va, infine:
- disposto l’accoglimento della domanda di ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, essendo stato assolto l’incombente istruttorio disposto dalla competente Commissione;
- disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Pietro Nicolò, la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:

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