Tar Campania - NapoliSEZIONE SECONDA11 febbraio 2025Respinto

Sentenza n. 202501133/2025

Richiesta Permesso Di Soggiorno - Annullamento, Previa Sospensiva, Del Provvedimento Di Respingimento Dell'istanza Di Cat.a.12/2021/imm./1^sez./dinieghi/281 Emesso In Data 12.07.2021

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Ashen Lakshan Thisera Warnakulasuriya, cittadino dello Sri Lanka, è arrivato in Italia nel 2013 in seguito a ricongiungimento familiare quando ancora minorenne. Nel corso degli anni ha ottenuto dalla Questura di Napoli due titoli di soggiorno successivi: uno per lavoro subordinato rilasciato il 26 febbraio 2015 con scadenza 20 luglio 2017, e un secondo per lavoro autonomo rilasciato il 3 ottobre 2018 con scadenza 22 luglio 2019. In vista della scadenza di quest'ultimo, il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo, completando il procedimento anche con una variazione di residenza all'interno di Napoli tramite comunicazione via PEC come richiesto dall'amministrazione. Tuttavia, il 22 settembre 2021 la Questura di Napoli ha notificato il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo, adducendo come motivi l'irreperibilità dello straniero presso l'indirizzo dichiarato e l'assoluta inattività dell'impresa individuuale che avrebbe dovuto costituire la fonte di reddito.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel complesso sistema normativo italiano in materia di immigrazione e soggiorno degli stranieri, disciplinato primariamente dal decreto legislativo numero 286 del 1998 come modificato dalla legge 189 del 2002. Sono rilevanti in particolare l'articolo 5 commi 5 e 6 che stabilisce i presupposti per il rilascio e il mantenimento dei titoli di soggiorno, l'articolo 26 che disciplina specificamente il permesso per lavoro autonomo, e l'articolo 6 comma 8 che riguarda le comunicazioni di variazione domiciliare. Ulteriori criteri di valutazione sono fissati dal decreto del Presidente della Repubblica numero 394 del 1999 e successive modifiche, in particolare gli articoli 13 e 2bis che specificano le documentazioni e i requisiti economici necessari. Il quadro normativo rimanda inoltre ai principi generali di diritto amministrativo sulla partecipazione ai procedimenti, sul diritto di difesa, sulla motivazione dei provvedimenti e sulla necessità di una corretta istruttoria.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava il rigetto della domanda di rinnovo affermando che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare i presupposti non al momento della presentazione della domanda ma al momento in cui è chiamata a pronunciarsi su di essa, e che la mera irreperibilità presso un indirizzo non potrebbe costituire motivo ostativo al rilascio del permesso, in particolare quando il richiedente aveva tempestivamente comunicato il cambio di residenza. Al contempo, il ricorrente evidenziava di aver depositato la dichiarazione dei redditi e di aver inoltrato indicatori della propria attività lavorativa remunerativa, censurandone la erronea valutazione da parte della Questura. La questione giuridica centrale riguarda pertanto se la precarietà abitativa e l'inattività dimostrabile dell'impresa possano costituire autonomi motivi di diniego, indipendentemente dalla capacità economica complessiva del richiedente, e quale sia il momento rilevante per valutare il possesso dei presupposti normativi.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto il ricorso infondato, accogliendo la tesi dell'amministrazione secondo cui il permesso di soggiorno per lavoro autonomo richiede la contemporanea sussistenza di molteplici e imprescindibili presupposti, non solo economici ma anche abitativi. Il collegio ha osservato che la verificazione amministrativa aveva accertato obiettivamente l'irreperibilità dello straniero presso l'indirizzo dichiarato e l'inattività dell'impresa, elementi dai quali ragionevolmente l'amministrazione poteva dedurre l'inesistenza dei presupposti normativi. Inoltre, il tribunale ha sottolineato che la certezza della situazione abitativa costituisce un elemento indispensabile per il rilascio di qualunque titolo di soggiorno, tanto che non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa. Per quanto attiene alla dimostrazione di attività lavorativa, il collegio ha condiviso la valutazione dell'amministrazione circa la mancanza di evidenza di un regolare rapporto di lavoro idoneo a garantire il sostentamento nel territorio nazionale secondo le previsioni dell'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 286/98.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania respinge il ricorso proposto da Ashen Lakshan Thisera Warnakulasuriya e, di conseguenza, annulla anche la domanda di tutela cautelare che era stata precedentemente respinta con ordinanza numero 2117 del 9 dicembre 2021. Il provvedimento della Questura di Napoli che ha diniegato il rinnovo del permesso di soggiorno rimane pertanto pienamente confermato nella sua validità e efficacia. La sentenza è stata pronunciata in esito all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 29 gennaio 2025, con il collegio composto dai magistrati Paolo Severini come presidente, Valeria Nicoletta Flammini come estensore e Katiuscia Papi come primo referendario.

Massima

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere legittimamente diniegato qualora l'amministrazione accerti l'irreperibilità dello straniero presso l'indirizzo dichiarato e l'inattività dell'impresa di cui è titolare, tali circostanze essendo obiettivamente idonee a escludere la sussistenza simultanea dei presupposti normativi di certezza abitativa e di capacità economica che la legge impone come imprescindibili per il rilascio e il rinnovo del titolo di soggiorno.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Severini,	Presidente
Valeria Nicoletta Flammini,	Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento, previa sospensione
del provvedimento di Respingimento dell'Istanza di Cat.A.12/2021/Imm./1^Sez./Dinieghi/281 emesso in data 12.07.2021.
sul ricorso numero di registro generale 4192 del 2021, proposto da Ashen Lakshan Thisera Warnakulasuriya, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno e Questura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza n. 2117 del 9 dicembre 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 13 ottobre 2021 e depositato il 14 ottobre successivo, il ricorrente, cittadino cingalese, premesso di essere arrivato in Italia per ricongiungimento familiare nel 2013, quando non aveva ancora compiuto la maggiore età deduceva:
- di essere “perfettamente inserito nel contesto sociale e territoriale, svolgendo attività lavorativa, tanto è vero che la Questura Partenopea ha rilasciato in data 26.02.2015 apposito titolo di soggiorno per lavoro subordinato con scadenza 20.07.2017 recante n. I10118750 e successivamente titolo per lavoro autonomo rilasciato in data 03.10.2018 con scadenza 22.07.2019 recante n. I13570406;
- che, quanto a quest’ultimo titolo, aveva inoltrato istanza di rinnovo (di cui allegava ricevuta), mutando residenza nelle more della definizione del procedimento, all’interno del territorio del Comune di Napoli (da via Giuseppe Mancinelli, 36 a Vico Pacella Ai Miracoli, 25) e rinnovando anche la Carta di identità;
- che di tale mutamento aveva effettuato comunicazione a mezzo PEC, per come richiesto con il preavviso di rigetto ex art.10bis l. 241/1990;
- che in data 22.09.2021, gli era stato infine notificato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo.
2. – Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento, articolando, a sostegno, un’unica composita censura (violazione dell’art. 5, comma 5 e 6, del d. lgs 286/98 come modificato dalla legge 189/02 - eccesso di potere - difetto di motivazione – carenza di istruttoria - illogicità. erronea valutazione delle circostanze di fatto – irragionevolezza ed abnormità del provvedimento - erronea motivazione) con cui, in sintesi, evidenziava: di aver presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2019; che l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto dell’inizio di attività lavorativa remunerativa; che le condizioni patrimoniali avrebbero dovuto essere valutate non al momento di presentazione della domanda, ma al momento “in cui l’autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi”; che l’irreperibilità presso il domicilio/residenza non poteva ritenersi motivo sufficiente (ostativo) al rilascio del rinnovo.
3. - Il 28 ottobre 2021 il ricorrente depositava memoria, insistendo nelle difese spiegate. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno (3 novembre 2021) depositando documenti (8 novembre 20212). Il ricorrente depositava memoria (29 novembre 2021), in vista dell’udienza camerale.
4.-  Con ordinanza n. 2117 del 9 dicembre 2021, resa in esito alla camera di consiglio del 7 dicembre 2021, questo Tribunale “Ritenuto ad un esame proprio della presente fase cautelare che le dedotte censure non inducono ad un esito favorevole del ricorso in quanto le risultanze istruttorie hanno posto in rilievo elementi oggettivi (irreperibilità presso il domicilio indicato e inattività dell’impresa) dai quali ragionevolmente l’amministrazione ha dedotto l’inesistenza in capo allo straniero dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno”, respingeva l’istanza di tutela cautelare.
5. - All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 29 gennaio 2025, tenutasi mediante collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. – Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento con cui la Questura di Napoli ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente (provvedimentoCat.A.12/2021/Imm./1^Sez./Dinieghi/281 emesso in data 12.07.2021), basandosi, in sintesi, sui due diversi elementi dell’irreperibilità presso l’indirizzo indicato e dell’inattività dell’impresa asseritamente fonte di reddito da lavoro autonomo. Il tutto così motivato: “Considerato che, a seguito di specifica attività di verifica, disposta da questo Ufficio Immigrazione ed esperita dal persona in organico al Comando della Polizia Locale- Nucleo investigativo idoneità alloggiativa di Napoli, veniva acclarata l’assoluta insussistenza dei requisiti ex lege previsti per il conseguimento del titolo autorizzativo richiesto comunicando che, presso l’indirizzo indicato quale residenza, domicilio fiscale e luogo di esercizio della dichiarata attività lavorativa, Napoli via Giuseppe Mancinelli nr. 36, è emerso l’irreperibilità dell’istante; Posto che nel pieno rispetto delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, veniva inviato tramite la PEC indicata quale domicilio elettronico dell’impresa” della dichiarata ditta individuale […] il preavviso di rigetto della formalizzata istanza di soggiorno […] e successive modifiche, con cui veniva reso edotto dell’esistenza delle succitate cause ostative al conseguimento del titolo richiesto. Tale avviso veniva restituito al mittente non notificato, in quanto il sistema informatico restituiva in messaggio “indirizzo non valido, il messaggio è stato rifiutato dal sistema”; Rilevato che l’intervenuto stato di irreperibilità del cittadino straniero, nonché l’omissione della comunicazione dell’avvenuta variazione domiciliare, costituiscono ulteriori circostanze ostative al rilascio dell’autorizzazione richiesta, in relazione alle specifiche disposizioni di cui all’art. 6, comma 8, del d.l.vo 268/98, così come modificato dalla l. 189/02; atteso che nel caso […] difetta in assoluto la certezza della situazione abitativa che costituisce un presupposto indispensabile per ottenere qualsivoglia permesso di soggiorno, che non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse, come nel caso di specie, a sostanziale irreperibilità dell’istante; atteso che il cittadino straniero allo stato non ha dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa da cui trae il proprio sostentamento, pertanto è da ritenere che tragga le proprie fonti reddituali anche in parte da attività illecite o comunque completamente sconosciute al fisco; rilevato che l’effettiva sussistenza di un rapporto di un regolare rapporto di lavoro, nonché la disponibilità di un adeguato reddito da esso derivante, e/o comunque proveniente da fonte lecita, atto  a garantire il proprio sostentamento all’interno del territorio nazionale, costituiscono saldi  ed imprescindibili requisiti alla concessione del titolo di soggiorno in Italia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, del D.l.gs. 286/98, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle previsioni di cui all’art. 13 e 2bis del DPR 394/99 così come modificato dal DPR 334/04 […]”.
6.1. – Orbene, in questi termini circoscritto il thema decidendum, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
In proposito va ricordato che requisito indispensabile ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art.26 D.lgs. 286/98) è – oltre ad un’idonea sistemazione alloggiativa – anche il possesso di un reddito “annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Il venir meno di tali condizioni, ove il permesso sia già stato rilasciato, ne determina la revoca” (Cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, Sent., (data ud. 05/02/2024) 06/02/2024, n. 450). Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato il possesso di tale requisito, ed anzi, a fronte dell’irreperibilità presso l’indirizzo dichiarato quale luogo di esercizio dell’attività lavorativa, si è limitato a dedurre l’intervenuta variazione di residenza (da via Giuseppe Mancinelli, 36 a Vico Pacella Ai Miracoli, 25) e a produrre la dichiarazione dei redditi 2019. Quanto a tale documentazione, tuttavia, condivisibile giurisprudenza, ne ha da tempo ritenuto l’insufficienza ai fini probatori che qui rilevano, “posto che la stessa potrebbe rappresentare un fatto diverso dalla realtà. Di talché si rende necessario, per l’interessato, produrre ulteriore documentazione di natura contabile e fiscale, volta a comprovare quanto dichiarato (Cons. St., sez. III, 17 agosto 2022, n. 7203; TAR Marche, Sez. II, 24 novembre 2023, n. 764; TAR Sicilia, sez. II, 27 gennaio 2023, n. 228; TAR Sicilia, sez. II, 27 gennaio 2023, n. 228). In questo quadro ed in assenza di ulteriori elementi in grado di smentire la sostanziale inattività dell’impresa lavorativa indicata quale fonte di sostentamento, il provvedimento impugnato – assorbiti gli ulteriori profili – va esente dalle articolate censure e va pertanto confermato.
6.2. – Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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