Tar Campania - NapoliSEZIONE SESTA23 febbraio 2026Accolto

Sentenza n. 202601288/2026

Del Decreto Di Revoca Del Permesso Di Soggiorno Per Soggiornanti Di Lungo Periodo, Emesso Dalla Questura Di Napoli In Data 07 Aprile 2025 Con Protocollo N.cat.a12/2025/imm/1 Sez/dinieghi/vdm/68

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente, Aboubakr Djebari, cittadino straniero residente in Italia, era titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, una forma di autorizzazione al soggiorno che comporta diritti e stabilità giuridica particolarmente significativi. La Questura di Napoli ha emesso un decreto di revoca di tale permesso il 7 aprile 2025, presumibilmente per motivi relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale, secondo le competenze attribuite all'amministrazione della pubblica sicurezza. Dinanzi a questo provvedimento che incideva gravemente sulla sua posizione giuridica e sulla possibilità di proseguire il soggiorno legale nel territorio italiano, il ricorrente ha presentato tempestivamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, affidandosi alla difesa legale dell'avvocato Pietro Nicolò. La controversia si situa nell'ambito del diritto dell'immigrazione e della sicurezza pubblica, settori in cui l'amministrazione dello Stato dispone di ampi poteri discrezionali, ma sempre subordinati al rispetto dei principi di legalità, motivazione e proporzionalità.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è contenuta nel decreto legislativo numero 286 del 1998, Testo Unico sull'Immigrazione, il quale stabilisce i requisiti per l'acquisizione e il mantenimento di tale titolo, nonché le cause di revoca. La revoca del permesso può avvenire per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o per altre cause tassativamente previste dalla legge, ma la decisione amministrativa deve essere sempre adeguatamente motivata e sottoposta a controllo giurisdizionale. Il provvedimento revocativo deve indicare chiaramente i fatti e le ragioni che lo giustificano, consentendo al destinatario di verificare la legittimità dell'atto e di difendere i propri diritti. La disciplina di diritto amministrativo generale impone inoltre che i provvedimenti restrittivi della libertà personale e del diritto di soggiorno siano caratterizzati da proporzionalità e necessità rispetto alle finalità di ordine pubblico perseguite.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del decreto di revoca emesso dalla Questura, ovvero se l'amministrazione avesse agito nel rispetto delle procedure previste dalla legge e se il provvedimento fosse sufficientemente motivato e proporzionato agli scopi dichiarati. In particolare, era rilevante stabilire se sussistessero davvero i presupposti legali per revocare il permesso di soggiorno, se l'atto amministrativo contenesse una motivazione adeguata e specifica, e se l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione fosse rimasto entro i limiti tracciati dall'ordinamento. La questione toccava direttamente il diritto fondamentale del ricorrente di permanere legalmente nel territorio dello Stato, con tutte le conseguenze personali, familiari ed economiche che una revoca comporta.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, composto da tre magistrati con estensore il primo referendario Rocco Vampa, ha esaminato il ricorso nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026, ascoltando i difensori delle parti. Nel merito, il collegio ha ritenuto fondati i motivi dedotti dal ricorrente e ha accertato che il provvedimento di revoca conteneva profili di illegittimità. Sebbene la motivazione in senso stretto della sentenza non sia esplicitamente riprodotta nel presente documento, dalle conclusioni emerge che il tribunale ha ritenuto il decreto revocativo viziato, probabilmente per insufficiente motivazione, per violazione di procedura, oppure per carenza del nesso logico tra i fatti addotti e la conclusione revocativa. Il collegio ha privilegiato la tutela del diritto all'amministrazione imparziale e legittima rispetto alla discrezionalità amministrativa in materia di ordine pubblico, evidenziando come anche in questo settore sensibile valgono i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il gravato provvedimento, ossia il decreto di revoca della Questura di Napoli. La sentenza ordina all'amministrazione di procedere al rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno ad altro titolo, riconoscendo così il suo diritto a permanere legalmente in Italia, benché non necessariamente nello stesso status giuridico precedente. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, con la conseguenza che ciascuna sopporta le proprie spese legali. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, il che significa che gli effetti della decisione del TAR producono effetto senza necessità di ulteriori passaggi procedurali.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è soggetta al controllo giurisdizionale e può essere annullata qualora il provvedimento non sia adeguatamente motivato ovvero non sussistano in concreto i presupposti legali per la revoca, in osservanza dei principi di legalità e proporzionalità che vincolano l'esercizio della discrezionalità amministrativa anche nelle materie di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, emesso dalla Questura di Napoli in data 07 Aprile 2025 con protocollo n. Cat.A12/2025/Imm/1 Sez/Dinieghi/vdm/68.
sul ricorso numero di registro generale 3089 del 2025, proposto da
Aboubakr Djebari, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento, nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva, al fine del rilascio in favore del ricorrente di un permesso ad altro titolo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:

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