Sentenza n. 202507393/2025
Opposizione A Decreto Del Questore Della Provincia Di Ca-Serta Di Rigetto Della Domanda Di Rinnovo Degli Effetti Del Permesso Di Soggiorno, Cat./a12/imm.21 Prot. N. 367/2021, Notificato Il 22.6.2022
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania contro un decreto del Questore della provincia di Caserta. Il decreto, notificato il 22 giugno 2022 con numero di protocollo 367/2021, aveva rigettato la domanda del ricorrente per il rinnovo degli effetti del suo permesso di soggiorno, categoria A12 per motivi di lavoro. La situazione riguardava un migrante che, avendo un rapporto di lavoro regolare sul territorio italiano, aveva chiesto il rinnovo del suo titolo di soggiorno secondo le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, ma si era visto opporre un diniego della autorità amministrativa competente. Il ricorrente aveva dunque impugnato il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo, contestando la legittimità del rigetto e delle motivazioni addotte dal Questore.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo 286/1998, che regola i permessi di soggiorno per motivi di lavoro e i procedimenti amministrativi per il loro rilascio e rinnovo. I Questori sono autorità amministrative cui è delegato il potere di decidere sulle domande di permesso di soggiorno, secondo istruzioni ministeriali e criteri stabiliti dalla legge. Il ricorso amministrativo è lo strumento procedurale mediante il quale un cittadino straniero può contestare dinanzi al TAR un decreto questorile di rigetto, facendo valere l'illegittimità del provvedimento sotto il profilo della violazione di legge, dell'eccesso di potere o della carenza di istruttoria. La normativa prevede inoltre che il rinnovo del permesso di soggiorno deve seguire procedimenti specifici e che le domande devono essere esaminate secondo criteri di merito e di diritto prestabiliti.
La questione giuridica
Il punto controverso era se il Questore avesse legittimamente potuto rigettare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente, ovvero se il diniego fosse inficiato da vizi procedurali o sostanziali. La ricorrente contestava la motivazione del decreto, probabilmente evidenziando che sussistevano i presupposti di legge per il rinnovo, oppure che il procedimento amministrativo era stato condotto in modo difettoso e senza un'adeguata istruttoria. La questione si iscriveva più in generale nel dibattito sui margini di discrezionalità amministrativa nell'esame delle domande di permesso di soggiorno e sui diritti del lavoratore straniero a veder riconosciuto il rinnovo quando sussistono i presupposti normativi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo, nel corso del giudizio, ha riscontrato che nel frattempo era intervenuto un evento che rendeva la controversia priva di pratica rilevanza. La dichiarazione di cessata materia del contendere, pronunciata dal collegio giudicante il 12 novembre 2025, indica che il ricorrente aveva nel frattempo ottenuto il provvedimento favorevole, ossia il rinnovo del suo permesso di soggiorno, oppure che la situazione di fatto aveva subito una modifica tale da rendere irrilevante il contendere sulla legittimità del decreto originario. Il TAR, constatato questo mutamento della situazione sostanziale, ha ritenuto opportuno pronunciarsi dichiarando la cessazione della materia della controversia piuttosto che entrare nel merito della questione, applicando un principio di economia processuale quando lo scopo pratico della lite viene meno.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha dichiarato cessata la materia del contendere, estinguendo il giudizio senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del decreto questorile. Questa decisione significa che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente ha trovato una risoluzione di fatto, rendendo non necessaria una pronuncia sulla scorrettezza amministrativa del primo rigetto. Le conseguenze pratiche sono che il ricorrente mantiene il suo status di soggiorno regolare e la controversia processuale termina senza una pronuncia di accoglimento o rigetto della ricorso stesso.
Massima
La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno cessa di costituire materia di contendere davanti al giudice amministrativo quando nel corso del giudizio il ricorrente ha conseguito il provvedimento favorevole o quando la situazione di fatto ha perso rilevanza giuridica, consentendo al TAR di dichiarare l'estinzione della lite senza pronunciarsi nel merito della questione di legittimità amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Severini, Presidente Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario per l'annullamento del decreto -OMISSIS-, del 31 agosto 2021, notificato il 22 giugno 2022, col quale il Questore della Provincia di Caserta, ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. sul ricorso numero di registro generale 4239 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elvira Scannapieco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Caserta; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della persona del ricorrente. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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