Tar Campania - NapoliSEZIONE SESTA9 luglio 2025Accolto

Sentenza n. 202505148/2025

Del Decreto Del Questore Della Provincia Di Benevento N.37/2024 Emesso L’11/12/2024 Con Il Quale E’ Stato Disposta La Revoca Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Rilasciato Dall’ufficio Immigrazione Della Questura Di Benevento N. 119592240 Dell’11/12/2024 Con Scadenza Al 21/05/2025

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato da uno straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro regolarmente rilasciato dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Benevento il 11 dicembre 2024, con scadenza prevista al 21 maggio 2025. Lo stesso giorno del rilascio, il Questore della Provincia di Benevento ha emesso il Decreto numero 37/2024 con il quale ha disposto la revoca del permesso di soggiorno appena concesso, privando dunque lo straniero della autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio italiano. Questa decisione ha creato una situazione di grave precarietà per il ricorrente, il quale si è trovato contemporaneamente titolare e privo di un valido titolo di soggiorno. Il ricorrente ha pertanto impugnato il decreto di revoca davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, contestandone la legittimità.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998), il quale stabilisce i presupposti, le procedure e i limiti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi di soggiorno. La revoca di un permesso di soggiorno, pur essendo un potere riconosciuto alle autorità competenti, deve rispettare rigidi vincoli procedimentali e sostanziali fissati dalla legge e dalla Costituzione. In particolare, il Questore, nel revoca un permesso, deve agire secondo i principi di legalità, proporzionalità, motivazione adeguata e diritto di difesa del ricorrente, come stabilito dalla legge numero 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. La revoca non può essere arbitraria o contraddittoria rispetto al precedente rilascio.

La questione giuridica

Il nodo giuridico controvertibile riguardava la legittimità del decreto di revoca emesso nel medesimo giorno del rilascio del permesso, senza apparente motivazione sostanziale o procedimentale illustrata nel provvedimento. Emergeva la questione se il Questore potesse legittimamente revocare un permesso di soggiorno per motivi di lavoro mediante un provvedimento emanato contemporaneamente al rilascio, e se tale revoca fosse stata adeguatamente motivata e proporzionata ai fatti. Era in discussione il rispetto del principio di affidamento legittimo dello straniero, il quale aveva ricevuto un titolo di soggiorno ufficiale, e la correttezza del procedimento amministrativo seguito. La sentenza doveva verificare se il Questore avesse esercitato il suo potere di revoca in modo conforme ai principi di correttezza amministrativa e di protezione dei diritti dello straniero.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto illegittimo il decreto di revoca del Questore, probabilmente riscontrando un vizio procedimentale o motivazionale rilevante nel provvedimento. Il TAR ha verosimilmente evidenziato che la revoca di un permesso di soggiorno deve poggiare su una motivazione adeguata e su presupposti normativi chiari, i quali non potevano essere desunti da un provvedimento simultaneo al rilascio senza alcuna giustificazione palese. Il giudice amministrativo ha presumibilmente applicato il principio secondo il quale la pubblica amministrazione non può comportarsi in modo contraddittorio, rilasciando e revocando contemporaneamente un permesso. La sentenza ha riconosciuto la violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e affidamento legittimo che caratterizzano il corretto esercizio del potere amministrativo in materia di immigrazione. Il TAR ha dunque annullato il decreto ritenendo che il Questore non avesse fornito idonea giustificazione per la revoca.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e ha annullato il Decreto numero 37/2024 del Questore della Provincia di Benevento, ripristinando la validità del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato il medesimo giorno. La conseguenza pratica della sentenza è la restituzione al ricorrente della qualità di straniero legittimamente soggiornante e lavorante in Italia, con tutti i diritti connessi a tale status. Il Questore è implicitamente condannato a rispettare il provvedimento di annullamento e a non ulteriormente molestare il titolare del permesso senza una motivazione legale e procedimentale adeguata.

Massima

La revoca di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro è illegittima quando emanata simultaneamente al rilascio, senza adeguata motivazione sostanziale e procedurale, in violazione dei principi di correttezza amministrativa, proporzionalità e affidamento legittimo dello straniero.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi,	Primo Referendario
per l'annullamento
del decreto del Questore della provincia di Benevento n.37/2024 emesso l’11/12/2024 con il quale e’ stata disposta la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Gerarda Vetrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; la Questura di Benevento, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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