Sentenza n. 202503130/2025
Del Decreto Prot. Nr. 183-20imm. - Datato 8.4.2020, Notificato Il 23.3.21, Con Il Quale La Questura Di Caserta Ha Rigettato La Richiesta Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Autonomo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania impugnando il decreto della Questura di Caserta Prot. Nr. 183-20imm. del 8 aprile 2020 e notificato il 23 marzo 2021, con il quale l'amministrazione locale ha rigettato la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il ricorrente aveva avanzato istanza presso la Questura per ottenere l'autorizzazione a soggiornare e lavorare in Italia in qualità di lavoratore autonomo, intendendo così esercitare un'attività imprenditoriale o professionale nel territorio nazionale. La Questura, dopo l'istruttoria della pratica, ha deciso di respingere la richiesta sulla base di valutazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di immigrazione e permessi di soggiorno. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto, ha deciso di impugnarlo presso il giudice amministrativo competente per fare valere i propri diritti e l'illegittimità delle motivazioni addotte dall'amministrazione.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per lavoro autonomo è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale fissa i requisiti e le condizioni per il rilascio di tali autorizzazioni ai cittadini stranieri. La normativa prevede che il richiedente deve dimostrare di possedere specifici requisiti economici, finanziari e professionali, nonché di disporre di idonei mezzi di sostentamento per esercitare l'attività autonoma nel territorio italiano. La Questura, in qualità di amministrazione competente, deve svolgere una valutazione approfondita della documentazione presentata e della congruità dei requisiti rispetto a quanto previsto dalle disposizioni nazionali, dovendo altresì rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella formazione dei propri provvedimenti amministrativi. I principi generali del diritto amministrativo impongono che i provvedimenti di rigetto siano motivati e basati su valutazioni concrete e obiettive della situazione del richiedente.
La questione giuridica
Il ricorso verteva sulla legittimità della decisione della Questura di Caserta di respingere la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, sollevando dubbi in merito alla corretta applicazione della normativa vigente e alla adeguata valutazione dei requisiti posseduti dal ricorrente. La questione centrale consisteva nel verificare se l'amministrazione avesse correttamente valutato la documentazione prodotta dal richiedente, se avesse applicato i criteri normativi in modo conforme ai dettami di legge, e se il provvedimento di rigetto fosse stato adeguatamente motivato. Il TAR doveva esaminar se le ragioni esposte dalla Questura nel decreto di rifiuto fossero effettivamente fondate e se la valutazione amministrativa risultasse immune da difetti di illegittimità, quale l'eccesso di potere, l'errore di fatto o il vizio di motivazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto un'attenta valutazione della documentazione amministrativa e della situazione di fatto sottoposta al suo esame, concludendo che la Questura di Caserta aveva correttamente esercitato i propri poteri di valutazione in merito al possesso dei requisiti normati dalla legislazione vigente. Il collegio giudicante ha ritenuto fondate le considerazioni svolte dall'amministrazione circa l'insufficienza di taluni elementi ritenuti essenziali per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, valutando che la Questura non aveva ecceduto i margini di discrezionalità amministrativa consentiti. Il TAR ha esaminato la corrispondenza tra le circostanze di fatto deducibili dal fascicolo amministrativo e i requisiti normalmente richiesti dalla legge per il rilascio di siffatte autorizzazioni, confermando la legittimità della decisione amministrativa. La motivazione del giudice ha quindi seguito un percorso di verifica della corretta applicazione della normativa sostanziale ai fatti concreti della controversia, concludendo all'assenza di vizi procedurali o sostanziali nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, con sentenza del 15 aprile 2025, ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto della Questura di Caserta, confermando così la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo. La decisione determina la definitiva acquisizione della validità del decreto Prot. Nr. 183-20imm. e implica il mantenimento del regime di non autorizzazione del ricorrente a soggiornare e lavorare in Italia secondo le modalità da questi richieste. Il ricorrente rimane pertanto escluso dal rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta, salvo eventuale rinnovo della domanda qualora ricorrano circostanze diverse in futuro.
Massima
Nella concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, la Questura legittimamente rigetta la richiesta quando il cittadino straniero non dimostra il possesso dei requisiti economici e professionali prescritti dalla legge, e tale valutazione amministrativa rimane sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risultino vizi procedurali manifesti o carente motivazione del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore Michele Di Martino, Referendario per l'annullamento - del Decreto Prot. nr. -OMISSIS-, notificato il 23.3.21, con il quale la Questura di Caserta ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. sul ricorso numero di registro generale 2628 del 2021, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura di Caserta, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Questura di Caserta; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Rigetta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
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