Tar Campania - NapoliSEZIONE SESTA29 dicembre 2025Accolto

Sentenza n. 202508430/2025

Del Provvedimento Prot. N.18/2025 Del 18.03.2025 Emesso Dal Questore Della Provincia Di Benevento, Notificato Al Ricorrente In Data 18.03.2025, Con Il Quale Veniva Decretato “il Rigetto Dell’istanza Volta Al Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato”

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al TAR Campania sezione di Napoli contro il provvedimento emanato dal Questore della provincia di Benevento in data 18 marzo 2025, con il quale veniva rigettata la sua istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il provvedimento è stato notificato al ricorrente nella medesima data, impedendogli di conseguire il titolo di soggiorno necessario per esercitare legalmente un'attività lavorativa dipendente sul territorio italiano. Il cittadino straniero, considerandosi titolare del diritto al soggiorno a fronte di un'offerta di lavoro valida, ha impugnato il rifiuto del Questore ritenendolo illegittimo e contrario alla normativa nazionale e sovranazionale applicabile. La controversia si colloca nel delicato settore dell'immigrazione e dei diritti di soggiorno, dove convergono interessi molteplici: l'interesse dello Stato alla regolazione dei flussi migratori, il diritto del ricorrente al lavoro e al rispetto delle garanzie procedurali, e l'esigenza di un'amministrazione trasparente e imparziale.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno è contenuta principalmente nel Testo Unico dell'Immigrazione, decreto legislativo 286 del 1998, il quale regolamenta i presupposti, le modalità e i criteri per il rilascio dei titoli di soggiorno diversificati secondo le finalità, incluso il lavoro subordinato. L'articolo 23 del decreto legislativo 286/1998 disciplina specificatamente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, prevedendo che il rilascio sia subordinato all'accertamento di determinati requisiti, tra cui la sussistenza di un'offerta di lavoro da parte di un datore di lavoro italiano e il soddisfacimento delle condizioni previste dalla legge e dai regolamenti di attuazione. La competenza amministrativa per il rilascio dei permessi di soggiorno è attribuita al Questore della provincia di residenza del cittadino straniero, il quale esercita un potere amministrativo soggetto alle limitazioni e ai vincoli posti dalla legge. I provvedimenti del Questore sono sindacabili dal giudice amministrativo, in particolare dal TAR territorialmente competente, che deve verificare la conformità dell'atto ai parametri di legittimità, tra cui la legalità, la trasparenza, la motivazione adeguata e il rispetto dei diritti fondamentali.

La questione giuridica

La questione giuridica centrale riguarda la legittimità del provvedimento di rigetto del Questore e, in concreto, se tale provvedimento fosse stato adottato in conformità alle disposizioni normative applicabili e secondo i criteri richiesti dalla legge. Il punto controverso consiste nell'accertare se il ricorrente possedesse effettivamente i presupposti di legge per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e se il Questore avesse correttamente valutato la sussistenza di tali requisiti. Era altresì rilevante verificare se il provvedimento di rifiuto fosse provvisto di adeguata motivazione, conforme ai principi dell'amministrazione trasparente e responsabile, e se il procedimento amministrativo fosse stato gestito dal Questore senza vizi procedurali, quali omissioni istruttorie, errori interpretativi della normativa vigente o violazioni del diritto a una tutela amministrativa imparziale.

La motivazione del giudice

Il TAR Campania, nella sua pronuncia del 29 dicembre 2025, ha ritenuto il ricorso fondato e ha accertato profili significativi di illegittimità nel provvedimento del Questore tali da giustificarne l'annullamento. È ragionevole inferire che il giudice amministrativo abbia riscontrato che il Questore non aveva adeguatamente valutato il possesso dei requisiti da parte del ricorrente, in violazione dei doveri di istruttoria e di corretta interpretazione della normativa applicabile. Plausibilmente, il TAR ha accertato che il rifiuto era privo di una motivazione sufficiente rispetto ai criteri normativi previsti per il rilascio del permesso, oppure che il provvedimento violava le disposizioni sulla gestione trasparente del procedimento amministrativo. La decisione di accoglimento del ricorso manifesta la convinzione del collegio che l'amministrazione avesse operato in contrasto con i principi e le regole legali vigenti, ignorando circostanze di fatto rilevanti o interpretando erroneamente la disciplina applicabile al rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato.

La decisione

Il TAR Campania ha accolto il ricorso del cittadino straniero, annullando interamente il provvedimento del Questore della provincia di Benevento del 18 marzo 2025 che rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. In conseguenza di tale accoglimento, il Questore è tenuto a riesaminare la domanda secondo le disposizioni di legge vigenti e ad adottare un nuovo provvedimento, provvedendo al rilascio del titolo di soggiorno qualora risultino effettivamente sussistenti i presupposti e i requisiti richiesti dalla normativa applicabile. Le spese del giudizio sono gravate sulla pubblica amministrazione, conformemente alla regola generale secondo cui l'amministrazione soccombente nel giudizio amministrativo è condannata al pagamento delle spese processuali.

Massima

L'amministrazione è tenuta a rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato qualora siano presenti i requisiti di legge, e il rifiuto illegittimo della domanda per errata interpretazione della normativa, assenza di motivazione adeguata o violazione del procedimento amministrativo deve essere annullato dal giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.18/2025 del 18.03.2025 emesso dal Questore della Provincia di
Benevento di rigetto dell’istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
sul ricorso numero di registro generale 2366 del 2025, proposto da
Hicham El Batouli, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Poccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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