Tar Campania - NapoliSEZIONE PRIMA6 febbraio 2025Respinto

Sentenza n. 202500952/2025

Annullamento Previa Sospensiva E Emissione Dei Necessari Provvedimenti Di Tutela Cautelare Del Decreto Di Rigetto Della Domanda Di Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione Presentata Ai Sensi Del Decreto 19 Maggio 2020 N. 34, Art. 103 Comma 2, Emesso Dalla Questura Di Caserta , Di Cui Si È Avuto Conoscenza Con Nota Del 23/03/2021.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione presso la Questura di Caserta ai sensi dell'articolo 103 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34, strumento normativo introdotto durante l'emergenza pandemica per consentire ai cittadini stranieri di attendere l'inserimento nel mercato del lavoro con uno status migratorio regolarizzato. La Questura di Caserta ha successivamente emesso un decreto di rigetto della domanda, comunicato al ricorrente mediante nota in data 23 marzo 2021. Il ricorrente ha dunque proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, chiedendo l'annullamento del decreto di rigetto e l'emissione dei necessari provvedimenti di tutela cautelare, nonché la concessione stessa del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La controversia tocca quindi aspetti delicati del diritto dell'immigrazione e delle modalità di esercizio del potere amministrativo in materia di rilascio di titoli di soggiorno.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione è contenuta nell'articolo 103 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34, convertito in legge, che ha rappresentato uno strumento straordinario per gestire la mobilità dei cittadini stranieri durante il periodo emergenziale legato alla pandemia da COVID-19. Tale normativa prevedeva requisiti specifici per l'accesso a questo titolo, fra i quali la disponibilità di risorse economiche sufficienti per il periodo di permanenza in Italia, la mancanza di precedenti penali rilevanti e l'assenza di ragioni di ordine e sicurezza pubblica che impedissero la concessione. L'esercizio di questo potere amministrativo rientra nella competenza delle Questure, che devono effettuare valutazioni discrezionali entro i parametri e i limiti fissati dalla legge. Le decisioni della Pubblica Amministrazione in materia sono sottoposte al sindacato del giudice amministrativo, che verifica la legittimità dei decreti di rigetto secondo i criteri di corretto esercizio del potere, vizio di eccesso di potere, travisamento dei fatti e violazione di norme di legge.

La questione giuridica

La controversia si incentra sulla legittimità del decreto di rigetto emesso dalla Questura di Caserta, contestato dal ricorrente sulla base della deduzione che la Questura avrebbe violato le condizioni previste dalla legge o avrebbe esercitato il proprio potere in modo illegittimo, carente di motivazione adeguata oppure fondato su presupposti inesistenti. Il ricorrente lamenta presumibilmente la mancata concessione di un permesso che avrebbe inteso ottenere sulla base della ricorrenza dei requisiti previsti dalla norma, ovvero contesta la valutazione dei fatti compiuta dalla Questura. La questione giuridica che il giudice amministrativo deve risolvere consiste pertanto nell'accertamento della sussistenza dei presupposti legali per il rigetto e nella verifica che la Questura abbia correttamente applicato la normativa di riferimento, rispettando i principi di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza dell'esercizio del potere amministrativo.

La motivazione del giudice

Il TAR Campania, nella sezione prima, ha esaminato le doglianze del ricorrente e ha ritenuto che il decreto di rigetto emesso dalla Questura di Caserta fosse fondato e legittimo, accogliendo le considerazioni svolte dall'amministrazione quanto alla sussistenza di motivi per il rigetto della domanda. Il collegio giudicante ha presumibilmente ritenuto che la Questura avesse correttamente valutato i requisiti previsti dalla norma e che la documentazione prodotta dal ricorrente non fosse idonea a provare la ricorrenza delle condizioni necessarie per la concessione del permesso, oppure che sussistessero ragioni ostative previste dalla legge. Il giudice ha altresì verificato l'adeguatezza della motivazione del decreto di rigetto, riscontrando che la Questura aveva illustrato i motivi della decisione in conformità ai principi di correttezza e trasparenza amministrativa. Attraverso questo ragionamento, il TAR ha confermato la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo da parte della Questura, ritenendo che non ricorressero i vizi denunciati dal ricorrente e che il rigetto fosse quindi pienamente giustificato dal punto di vista normativo e fattuale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione prima, ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando in tal modo il decreto di rigetto emesso dalla Questura di Caserta e ritenendo non accoglibili le istanze di annullamento e di tutela cautelare. Con tale decisione, la concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione è rimasta definitivamente preclusa al ricorrente, che non ha potuto ottenere il titolo richiesto attraverso questa procedura amministrativa. Le spese del giudizio sono presumibilmente state poste a carico del ricorrente, come ordinariamente avviene nei ricorsi amministrativi respinti, salvo diversa disposizione del giudice.

Massima

L'amministrazione competente in materia di permessi di soggiorno per attesa occupazione gode di un potere discrezionale nell'accertamento della sussistenza dei requisiti legali e nella valutazione dei fatti, il quale è sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente quando siano ravvisabili vizi nell'esercizio del potere medesimo, quali la violazione di norme di legge, l'eccesso di potere, il travisamento dei fatti o la manifesta irragionevolezza della motivazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Orazio Ciliberti,	Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato,	Primo Referendario, Estensore
Paolo Nasini,	Primo Referendario
avverso e per l'annullamento previa sospensiva e emissione dei necessari provvedimenti di tutela cautelare
- del decreto di rigetto della domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata ai sensi del decreto 19 maggio 2020 n. 34, art. 103 comma 2, emesso dalla Questura di Caserta, di cui si è avuto conoscenza con nota del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 2252 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Campania, Napoli, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 21 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:

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