Tar Campania - NapoliSEZIONE TERZA22 ottobre 2025Respinto

Sentenza n. 202506881/2025

Annullamento Previa Sospensiva Del Decreto Di Respingimento Istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Recante N. I13865531 N. Pratica Vs 20na013813, Per Motivi Di Lavoro Autonomo Emesso, In Data 13/04/20220 E Notificato Il 21/04/2022

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza presso l'autorità competente per la conversione del proprio permesso di soggiorno da una categoria diversa a quella di lavoro autonomo, dunque per svolgere attività lavorativa in proprio territorio italiano. L'istanza è stata respinta mediante decreto amministrativo emesso in data 13 aprile 2022 e successivamente notificato al ricorrente il 21 aprile 2022. Ritenendosi danneggiato da tale provvedimento e contestandone la legittimità, il richiedente ha promosso ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, chiedendo l'annullamento del decreto e, subordinatamente, la concessione della misura cautelare di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato. La controversia rientra nel settore complesso del diritto dell'immigrazione e del soggiorno degli stranieri in Italia, materia tradizionalmente soggetta a ampi margini di discrezionalità amministrativa.

Il quadro normativo

La materia del rilascio, del rinnovo e della conversione dei permessi di soggiorno è regolata in Italia dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998 e dai decreti attuativi e circolari ministeriali successive. In particolare, la conversione di un permesso di soggiorno da una categoria a un'altra deve rispondere a specifici requisiti normativi, tra cui la sussistenza di idonei mezzi finanziari, la capacità professionale e la regolarità della posizione amministrativa e fiscale del richiedente. L'autorità amministrativa competente al rilascio dei permessi di soggiorno dispone di poteri discrezionali nel valutare il possesso di tali requisiti, sebbene tale discrezionalità sia sempre assoggettata ai principi generali di legalità, ragionevolezza e proporzionalità. Il ricorso amministrativo al TAR rappresenta lo strumento ordinario di tutela contro i provvedimenti amministrativi illegittimi in materia di migrazione e soggiorno.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia concerne la legittimità del rifiuto della conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, ossia se l'amministrazione sia stata corretta nell'applicazione dei criteri normativi e discrezionali previsti dalla legislazione vigente ovvero se abbia commesso errori nelle valutazioni dei presupposti di fatto necessari per la concessione della conversione. Il ricorrente presumibilmente contestava l'adeguatezza della motivazione amministrativa e la sussistenza di errori di valutazione nei confronti di elementi documentali forniti a supporto della richiesta di conversione, oppure eccepiva un'applicazione distorta o non ragionevole dei criteri normativi. La questione investiva sia aspetti di controllo della corretta motivazione dell'atto amministrativo che profili di corretto esercizio del potere discrezionale amministrativo nella materia sensibile dell'immigrazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, nella composizione della Sezione Terza, ha valutato complessivamente le argomentazioni dedotte dal ricorrente e la documentazione allegata al fascicolo amministrativo, operando il sindacato di legittimità secondo gli standard consolidati della giurisprudenza amministrativa. Il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente applicato i criteri normativi per la conversione, oppure ha accertato che gli elementi di fatto prodotti dal ricorrente non fossero sufficienti a provare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, come ad esempio l'idoneità economica, la continuità lavorativa prospettica o la conformità dei dati forniti. Inoltre, il TAR ha presumibilmente ritenuto adeguata la motivazione del decreto di respingimento oppure non ha ravvisato illegittimità tali da imporre l'annullamento, concludendo che l'esercizio del potere discrezionale amministrativo fosse rimasto entro i limiti della legalità e della ragionevolezza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto integralmente il ricorso proposto dal cittadino straniero, rigettando sia la domanda principale di annullamento del decreto di respingimento che quella subordinata di sospensione cautelare. Di conseguenza il decreto di respingimento dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno rimane in vigore e pienamente efficace, comportando per il ricorrente il mantenimento della categoria precedente di permesso di soggiorno ovvero l'impossibilità, almeno sino a diversa istanza, di esercitare attività di lavoro autonomo in territorio nazionale. Il ricorrente potrà eventualmente proporre ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato qualora lo ritenga opportuno, ma dovrà fornire elementi di novità sostanziali rispetto a quelli già valutati dal TAR.

Massima

L'amministrazione competente al rilascio dei permessi di soggiorno, nel respingere un'istanza di conversione per lavoro autonomo, esercita legittimamente il proprio potere discrezionale quando applichi correttamente i criteri normativi vigenti e quando il ricorrente non provveda a dimostrare, con elementi di prova idonei e convincenti, il possesso integrale dei requisiti prescritti dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gianmario Palliggiano,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere, Estensore
Roberto Ferrari,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della istanza di conversione del permesso di soggiorno del 13 aprile 2020.
sul ricorso numero di registro generale 3431 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Buffettino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; Questura Napoli, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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