Tar Campania - NapoliSEZIONE PRIMA3 febbraio 2025Inammissibile

Sentenza n. 202500879/2025

Per L'annullamento Previa Sospensione Del Provvedimento, Cat. A.12/imm/20 Prot. N. 385 Della Questura Di Caserta, Di Revoca Del Permesso Di Soggiorno N. I13909353 E Di Ogni Altro Atto Antecedente,

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR della Campania contro il provvedimento della Questura di Caserta che disponeva la revoca del suo permesso di soggiorno, portante numero di identificazione I13909353. Il ricorso, classificato nella categoria A.12/imm/20 (controversie in materia di immigrazione e permessi di soggiorno), mirava all'annullamento della revoca previa sospensione cautelare del provvedimento amministrativo. Nel corso del procedimento, tuttavia, si è verificato un mutamento della situazione fattuale originaria che ha comportato la perdita della utilità pratica del ricorso stesso, rendendo impossibile al giudice amministrativo di accordare alcuna tutela effettiva al ricorrente.

Il quadro normativo

Le controversie relative ai permessi di soggiorno sono regolate dal decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, recante norme sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, integrato e modificato da successivi interventi normativi. Il procedimento di revoca del permesso di soggiorno è soggetto alle regole generali del diritto amministrativo in materia di provvedimenti amministrativi, con obbligo di motivazione e conformità ai principi di legalità, proporzionalità e correttezza amministrativa. La giurisdizione del TAR è obbligatoria per le controversie aventi ad oggetto provvedimenti amministrativi in materia di soggiorno dello straniero. Le condizioni di ricevibilità dei ricorsi amministrativi includono la persistenza dell'interesse del ricorrente a che il giudice accolga il ricorso, essendo la carenza di interesse causa di improcedibilità sopravvenuta.

La questione giuridica

La questione centrale della causa concerneva la legittimità della revoca del permesso di soggiorno disposta dalla Questura di Caserta nei confronti del ricorrente. Il ricorso era fondato sulla contestazione della correttezza del procedimento di revoca e sulla eventuale violazione dei principi di proporzionalità e di correttezza amministrativa che devono guidare l'esercizio dei poteri amministrativi in materia di soggiorno dello straniero. Tuttavia, nel corso del procedimento, la situazione sostanziale sulla quale il ricorso si basava ha subito una trasformazione che ha inciso sulla possibilità stessa di emanare una sentenza utile alle parti.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha rilevato come il sopraggiungere di circostanze di fatto nuove abbia determinato una obiettiva carenza di interesse del ricorrente a che il procedimento proseguisse, rendendo impossibile l'adozione di un provvedimento giurisdizionale che avrebbe potuto incidere concretamente sulla posizione del ricorrente medesimo. La giurisprudenza amministrativa consolidata insegna che la carenza di interesse sopravvenuta rappresenta causa di improcedibilità del ricorso, indipendentemente dall'effettivo fondamento delle ragioni prospettate dall'istante, in quanto viene a mancare il presupposto essenziale della utilità della tutela giurisdizionale. Il giudice ha ritenuto che le circostanze sopravvenute escludevano la permanenza di un interesse concreto e attuale del ricorrente a che fosse pronunciata una sentenza nel merito sulla legittimità del provvedimento impugnato. Pertanto, il collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile secondo le regole processuali del rito amministrativo, senza entrare nel merito delle questioni di legittimità sollevate.

La decisione

Il TAR della Campania ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, determinando così l'archiviazione del procedimento senza un pronunciamento nel merito sulla legittimità della revoca del permesso di soggiorno. Non essendo stato accolto il ricorso e non essendo stato respinto nel merito, le conseguenze ricadono sull'assetto degli oneri processuali secondo le regole ordinarie in materia di improcedibilità. La decisione comporta che il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno rimane vigente e produttivo di effetti, essendo venuta meno la possibilità di ottenere dal giudice una pronuncia di annullamento.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo costituisce causa di improcedibilità del ricorso, prescindendo dal merito delle questioni controverse, allorché le circostanze fattiche sopraggiunte rendano privo di effetti concreti il provvedimento giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Orazio Ciliberti,	Presidente
Gianmario Palliggiano,	Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento, Cat. -OMISSIS-/-OMISSIS- della Questura di Caserta, di -OMISSIS- n. -OMISSIS- e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente presupposto o comunque connesso anche non comunicato o notificato e di cui la ricorrente non sia a conoscenza.
sul ricorso numero di registro generale 978 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mara Biancamano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 156;
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Caserta;
Vista la nota depositata il 20 gennaio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Gianmario Palliggiano, nessuno presente in collegamento da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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