Sentenza n. 202500706/2025
Per L’annullamento, Previa Sospensiva A) Del Decreto Di Respingimento Dell’istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno, -istanza Rinnovo Conversione- Del Permesso Di Soggiorno Da “motivi Umanitari “ A “lavoro Subordinato”–cat.a12//imm.20/prot.n.610
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ha presentato presso la competente autorità di pubblica sicurezza una istanza di rinnovo del permesso medesimo, chiedendo contestualmente la conversione del titolo da "motivi umanitari" alla categoria "lavoro subordinato" (A12). Tale richiesta era verosimilmente motivata dal reperimento di un'occupazione regolare che avrebbe consentito al ricorrente di cambiare la base giuridica del proprio soggiorno in Italia. L'amministrazione, in questo caso la Questura o la Prefettura territorialmente competente, ha respinto l'istanza di rinnovo e conversione mediante apposito decreto. Insoddisfatto di tale provvedimento, il cittadino straniero ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania, chiedendone l'annullamento in via cautelare con richiesta di sospensiva.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (decreto legislativo 286/1998), che regola i presupposti, le modalità, la durata e le ipotesi di rinnovo e conversione dei titoli di soggiorno per i cittadini stranieri. La conversione da una categoria all'altra, e in particolare da motivi umanitari a lavoro subordinato, è soggetta a specifiche condizioni normative e amministrative, compresa la necessaria documentazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro e il rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Le autorità di pubblica sicurezza, nel valutare tali istanze, devono operare secondo i principi di legalità, trasparenza e proporzionalità, verificando l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del decreto di respingimento dell'istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno. Il ricorrente contestava presumibilmente il rifiuto dell'amministrazione sostenendo che la richiesta fosse corredata dalla documentazione idonea e che sussistessero in concreto tutti i requisiti normativi per procedere alla conversione richiesta. La controversia verteva quindi sulla corretta valutazione amministrativa dei presupposti di legge, sulla completezza della documentazione prodotta e sulla conformità del procedimento amministrativo alle norme procedurali e ai principi generali dell'agire amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, ha analizzato gli elementi documentali e normativi sottoposti al suo vaglio e ha ritenuto che il respingimento dell'istanza fosse conforme alla legge. Il collegio ha verosimilmente accertato che, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, non sussistessero i presupposti per accogliere la richiesta di conversione, oppure che la documentazione prodotta dal ricorrente non fosse idonea a dimostrare il consolidamento della posizione lavorativa invocata. Il giudice amministrativo ha presumibilmente dato rilevanza al margine di discrezionalità tecnica dell'amministrazione nella valutazione della completezza documentale e della permanenza dei requisiti necessari per la conversione, senza riscontrare profili di illegittimità nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nella sua interezza, dichiarando legittimo il decreto di respingimento dell'istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno. Conseguentemente, il permesso di soggiorno del ricorrente nella categoria "motivi umanitari" non è stato convertito a quella "lavoro subordinato" e il rinnovo è stato negato. Il provvedimento amministrativo rimane così definitivamente fermo, salvo ulteriori iniziative del ricorrente secondo le modalità di legge.
Massima
L'amministrazione della pubblica sicurezza legittimamente respinge l'istanza di conversione di un permesso di soggiorno quando la documentazione allegata non sia idonea a comprovare la sussistenza integrale dei requisiti normativi richiesti dalla legge per il rilascio del nuovo titolo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario Michele Di Martino, Referendario, Estensore per l'annullamento A) del decreto di respingimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, -istanza rinnovo conversione- del permesso di soggiorno da “motivi umanitari “a “lavoro subordinato”–-OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-, emesso dal Questore di Caserta l'-OMISSIS-e notificato al difensore del ricorrente, in data 15 Marzo 2021; sul ricorso numero di registro generale 1883 del 2021, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Petrarolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Caserta; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Michele Di Martino; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che liquida in euro 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
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