Tar Campania - NapoliSEZIONE SESTA30 giugno 2025Respinto

Sentenza n. 202504867/2025

Avverso E Per L’annullamento Previa Sospensiva Del Provvedimento Cat.a/12/2021/ Imm./1 Sez/ Dinieghi 387 Del 05.11.2021 Notificato In Data 28/01/2022 Con Il Quale È Stato Decretato Il Respingimento Dell’istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Presentato Dal Sig. Idumonyu Eugene In Data 29 Giugno 2020. Di Ogni Altro Atto Ad Esso Preordinato, Connesso, Consequenziale E Conseguente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, rappresentato dall'avvocato Clemente Manzo, ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per impugnare un provvedimento della Questura di Napoli risalente al 5 novembre 2021, notificato il 28 gennaio 2022. Il provvedimento contestato riguardava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, decisione che incideva direttamente sulla permanenza regolare della persona nel territorio italiano. La controversia è stata iscritta al registro generale del TAR con numero 1493 del 2022 ed è stata discussa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato il 14 maggio 2025. Il ricorrente ha agito sostenendo che il diniego del rinnovo fosse illegittimo e contrario alla legge, chiedendo l'annullamento dell'atto e di ogni atto ad esso correlato, preordinato o consequenziale.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, il Testo Unico sull'Immigrazione, che stabilisce le condizioni e i requisiti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi di soggiorno. La legge italiana prevede diverse categorie di permesso in base allo scopo della permanenza in Italia, quali motivi di lavoro, famiglia, asilo, motivi umanitari. L'Amministrazione competente, rappresentata dalla Questura, deve motivare adeguatamente i provvedimenti di diniego e il rilascio di tali atti rientra nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, sebbene vincolata ai principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e rispetto dei diritti fondamentali. Il giudizio dinanzi al TAR consente il sindacato sulla legittimità dell'atto amministrativo sotto il profilo della violazione di legge, dell'eccesso di potere e dell'incompetenza.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia era se il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura di Napoli fosse stato fondato su presupposti legittimi e motivati adeguatamente oppure se costituisse un atto illegittimo per violazione di norme procedurali o sostanziali. Il ricorrente presumibilmente contestava i motivi sottesi alla decisione di rigetto, sostenendo che ricorressero i requisiti legali per il rinnovo oppure che la Questura avesse esercitato il potere discrezionale in maniera irragionevole, sproporzionata o arbitraria. La questione riguardava quindi se l'Amministrazione avesse rispettato il vincolo di legge nell'adottare il diniego, tenendo conto della situazione personale e fattuale del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, composto dal Presidente Rita Luce, dal Consigliere Marco Rinaldi e dal Referendario estensore Nicola Ciconte, ha esaminato la documentazione amministrativa prodotta dalla Questura e gli argomenti dedotti dal ricorrente e dal suo difensore in fase di discussione orale. Valutando la legittimità del provvedimento, il tribunale ha ritenuto che il diniego del rinnovo fosse stato adeguatamente motivato e che l'Amministrazione avesse agito entro i margini della propria discrezionalità, non eccedendoli. Il giudice ha presumibilmente accertato che sussistessero giustificati motivi per il rigetto, sia che attinessero a carenze dei requisiti normativi richiesti sia a ragioni di pubblica sicurezza o ordine pubblico, valutazioni che rientrano nella sfera di valutazione tecnico-amministrativa dell'autorità competente e non appaiono censurabile per arbitrarietà. Pertanto, il collegio ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero dell'Interno e della Questura nella loro difesa dell'atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando così la legittimità del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Napoli. Ha inoltre respinto l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente, considerando presumibilmente che non sussistessero i presupposti di indigenza richiesti dalla legge. Il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, cioè che ciascuna parte sopporti le proprie spese di giudizio, e ha ordinato all'autorità amministrativa di eseguire la sentenza. Infine, su richiesta del ricorrente e applicando le norme sulla protezione dei dati personali, il tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato identificativo del ricorrente nel testo pubblico della sentenza al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata.

Massima

L'esercizio della discrezionalità amministrativa nel diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è legittimo quando fondato su presupposti normativi e motivato adeguatamente in relazione alla situazione fattuale del ricorrente, e il sindacato del giudice amministrativo ne verifica soltanto la conformità alle norme sulla competenza, sulla forma e sui vizi procedurali sostanziali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Rita Luce,	Presidente
Marco Rinaldi,	Consigliere
Nicola Ciconte,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento Cat.A/12/2021/ Imm./1 Sez/ Dinieghi -OMISSIS- del 5 novembre 2021 notificato in data 28 gennaio 2022, recante diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, e di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso, consequenziale e conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 1493 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge, altresì, l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Altre sentenze di Tar Campania - Napoli

n. 202602539/2026 · 21 aprile 2026
Del Decreto Cat. A/12/imm./22 Prot. N. 142 Del 24/06/2022 Di Rigetto Dell'istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato, Adottato Dal Questore Della Provincia Di Caserta E Notificato In Data 29 Settembre 2022
Accolto
n. 202602470/2026 · 20 aprile 2026
Il Decreto Di Revoca Del Nulla Osta Flussi N. P-Na/l/q/2023/119924 Per Il Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato, Emesso In Data 6.33.2025 E Notificato In Data 7 Maggio 2025
Accolto
n. 202602509/2026 · 20 aprile 2026
Provvedimento Di Respingimento Dell’istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato (istanza N. 22na001795) Cat.a-12/2022/imm/2^sez/istr Emesso Dal Questore Della Provincia Di Napoli In Data 09/02/2022 E Notificato Alla Ricorrente In Data 10/10/2022
Inammissibile
n. 202602401/2026 · 16 aprile 2026
Avverso E Per La Declaratoria Di Illegittimità Del Provvedimento Di Silenzio - Inadempimento Sulla Richiesta Di Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione Nei Confronti Del Sui Di Caserta
Inammissibile

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash