Sentenza n. 202501224/2025
Per L’annulamento E/o La Revoca Previa Sospensiva 1. Del Decreto - Prot. Cat. A.12/2021/imm/1^sez/dinieghi 322 Emesso Dal Questore Di Napoli In Data 24.08.2021 E Notificato Al Ricorrente Il 02.09.2021 Che Dispone La Revoca Del Permesso Di Soggiorno N. 114663600 Rilasciato Dalla Questura Di Napoli Il 10.05.2019;
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero è ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per ottenere l'annullamento e la sospensiva del decreto emesso dal Questore di Napoli in data 24 agosto 2021, successivamente notificato il 2 settembre 2021, che disponeva la revoca del permesso di soggiorno numero 114663600 precedentemente rilasciato dalla Questura di Napoli il 10 maggio 2019. Il ricorrente contestava l'atto amministrativo che aveva determinato l'estinzione del suo titolo legale di permanenza nel territorio italiano, una misura che produce effetti drastici sulla posizione giuridica dello straniero e sulla sua capacità di permanere legalmente nel paese. La revoca del permesso di soggiorno rappresenta un provvedimento della massima gravità in materia di immigrazione, in quanto priva il titolare di ogni diritto a permanere nel territorio nazionale e lo espone al rimpatrio forzato.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno e della sua revoca è contenuta nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo numero 286 del 1998, e successive modifiche. Il Questore, quale autorità amministrativa competente, ha il potere di revocare il permesso di soggiorno quando ricorrono circostanze tassativamente indicate dalla legge, quali comportamenti dello straniero contrari all'ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato, alla moralità pubblica, ovvero quando vengono a mancare i presupposti che avevano giustificato il rilascio del titolo. La revoca deve essere preceduta da un procedimento amministrativo rispettoso dei principi di correttezza, trasparenza e contraddittorio, sebbene in alcuni casi la legge consenta l'adozione di provvedimenti d'urgenza. Il Tribunale Amministrativo ha il compito di verificare la legittimità del provvedimento sotto il profilo della conformità alla legge, dell'assenza di vizi procedurali e della proporzionalità della misura adottata.
La questione giuridica
Il ricorso verteva sulla legittimità della revoca del permesso di soggiorno, sollevando presumibilmente questioni relative alla correttezza del procedimento amministrativo, alla sussistenza effettiva dei presupposti legali per la revoca, alla proporzionalità della misura e al rispetto dei diritti procedurali del ricorrente. Il ricorrente doveva dimostrare che il Questore aveva agito in difetto di potere, in eccesso di potere, in violazione di legge o aveva commesso errori procedurali tali da inficiare la validità dell'atto impugnato. La complessità della questione risiedeva nel bilancio tra l'interesse dello Stato alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale da una parte, e i diritti fondamentali dello straniero alla permanenza e alla vita privata e familiare dall'altra.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha esaminato approfonditamente le circostanze che avevano condotto alla revoca e ha ritenuto che il Questore avesse operato in conformità alle disposizioni normative applicabili e avesse agito legittimamente. Il collegio ha verosimilmente riscontrato che i presupposti per la revoca del permesso di soggiorno erano effettivamente sussistenti, come ad esempio comportamenti del ricorrente riconducibili alle fattispecie di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, oppure ha ritenuto che il procedimento seguito dal Questore fosse proceduralmente corretto e rispettasse i principi di legalità e proporzionalità. Il TAR ha presumibilmente rigettato i motivi di ricorso fondandosi sulla documentazione istruttoria acquisita e sulla constatazione che nessun vizio procedurale o sostanziale inficiava la validità dell'atto impugnato. La decisione ha considerato come prevalente l'interesse dello Stato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto alle eccezioni sollevate dal ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania in composizione collegiale ha respinto il ricorso del ricorrente, confermando integralmente la legittimità del decreto del Questore di Napoli che disponeva la revoca del permesso di soggiorno. La revoca rimane dunque in vigore e produce pienamente i suoi effetti giuridici, esponendo il ricorrente agli obblighi di rimpatrio previsti dall'ordinamento. Il ricorrente rimane inoltre condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dall'amministrazione ritenuta nella controparte, secondo la regola generale della soccombenza in materia amministrativa.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno disposta dal Questore in conformità ai presupposti legali costituisce atto legittimo che il giudice amministrativo non può annullare quando ricorrano effettivamente le condizioni di fatto e di diritto che la legge subordina all'esercizio del potere di revoca.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Severini, Presidente Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore Giovanni Giardino, Primo Referendario per l'annullamento - del decreto di revoca del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Napoli il -OMISSIS-; sul ricorso numero di registro generale 4980 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ammendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ottaviano, viale Elena 12; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, con l’intervento dei magistrati:
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