Tar Campania - NapoliSEZIONE SESTA31 gennaio 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202500827/2025

Del Rigetto Formatosi Per La Richiesta Di Concessione Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Stagionale.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al TAR della Campania avverso il rigetto della domanda di concessione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La situazione riguarda una richiesta amministrativa di soggiorno temporaneo per lo svolgimento di attività lavorativa stagionale in Italia, domanda che era stata respinta dall'autorità competente. Il ricorrente aveva impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta, contestando la legittimità del provvedimento ablativo e chiedendo l'annullamento del rigetto e il conseguente riconoscimento del diritto al permesso richiesto. Nel corso del giudizio amministrativo, la situazione fattuale si è evoluta, generando una modifica della posizione giuridica del ricorrente e della rilevanza della controversia stessa.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, in coordinamento con le norme sulla sicurezza sociale, il diritto del lavoro e i regolamenti ministeriali che attuano le disposizioni sulla gestione dei flussi migratori per scopi lavorativi. I permessi di soggiorno stagionali costituiscono una forma di titolo di soggiorno temporaneo rilasciato per consentire lo svolgimento di attività lavorativa non superiore a nove mesi in un anno solare. La concessione di tali permessi è subordinata al verificarsi di requisiti specifici quali la disponibilità di una proposta di lavoro, il possesso di documenti validi, la mancanza di precedenti penali significativi e il superamento dei controlli sanitari previsti dalla legge.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità del rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero se l'amministrazione aveva correttamente applicato i criteri e i presupposti normativi per la valutazione della richiesta. Il ricorrente contestava la motivazione addotta dall'autorità amministrativa nel negare il permesso, ritenendo che fossero stati violati i principi di trasparenza decisionale, corretta istruttoria e proporzionalità dell'atto amministrativo. La questione comportava valutare se il rigetto fosse supportato da idonea motivazione e se l'esercizio del potere discrezionale amministrativo fosse rimasto entro i limiti della legge.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha esaminato la situazione giuridica all'atto della decisione e ha constatato che la materia del contendere aveva cessato di rilevanza giuridica pratica. Tale conclusione è stata raggiunta poiché nel decorso del tempo, intercorso tra il rigetto amministrativo e il giudizio dinanzi al TAR, gli elementi fattuali che avevano determinato la controversia non sussistevano più, o erano mutati significativamente, rendendo la sentenza di accoglimento o rigetto priva di effetti concreti e vincolanti per il ricorrente. Il collegio giudicante ha ritenuto che il procedimento fosse divenuto oggettivamente privo di utilità pratica, in quanto il pronunciamento sulla controversia originaria non avrebbe potuto modificare la situazione attuale del ricorrente in maniera sostanziale e apprezzabile.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha dichiarato cessata la materia del contendere, determinando l'estinzione del giudizio amministrativo senza pronunciamento nel merito della controversia sulla legittimità del rigetto originario. Tale pronunciamento comporta che il ricorso è stato ritenuto privo di oggetto a causa della sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia, situazione che ricorre frequentemente nei ricorsi su permessi di soggiorno stagionali dove il termine della stagione lavorativa o il decorso temporale rendono il provvedimento impugnato ormai privo di conseguenze pratiche. Non è stata pronunciata sentenza di accoglimento o rigetto nel merito, ma soltanto una sentenza di rito che ne ha dichiarato l'estinzione.

Massima

La domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale perde rilevanza giuridica dinanzi al giudice amministrativo quando, per il decorso del tempo o per il mutamento dei presupposti fattuali, il pronunciamento sulla controversia non può produrre effetti concreti e apprezzabili sulla posizione giuridica del ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi,	Primo Referendario
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione dopo il rilascio del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, e per l’ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro stagionale o attesa occupazione.
sul ricorso numero di registro generale 4717 del 2024, proposto da
Baljeet Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Mazzitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei signori magistrati:

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