Sentenza n. 202500826/2025
Del Rigetto Formatosi Per La Richiesta Di Concessione Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Stagionale.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al TAR Campania di Napoli contro il rigetto della richiesta di concessione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, formulata presso gli organi amministrativi competenti. La questione riguardava la valutazione della compatibilità tra la domanda di soggiorno temporaneo per attività lavorativa stagionale e i requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di immigrazione e diritti dei lavoratori stranieri. La controversia si inserisce nel più ampio contesto della gestione amministrativa dei flussi migratori e dell'accesso al mercato del lavoro italiano per i cittadini extracomunitari. Nel corso del procedimento dinanzi al giudice amministrativo, le circostanze di fatto sottostanti la controversia hanno subito una mutazione tale da determinare la cessazione della materia contenzioso.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale è contenuta nel decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) e successive modificazioni, integrato dalle disposizioni regolamentari e dalle circolari ministeriali riguardanti le modalità di concessione, le scadenze annuali dei contingenti e i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso. La competenza su tali provvedimenti spetta al Ministero dell'Interno e agli Uffici Immigrazione territoriali, con facoltà di verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il soggiorno. La concessione o il rigetto del permesso costituisce manifestazione di un potere amministrativo vincolato dalla legge, il cui esercizio deve avvenire nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza.
La questione giuridica
Il ricorso impugnava il provvedimento di rigetto eccependo vizi nella motivazione, nell'applicazione della normativa vigente o nell'esercizio del potere amministrativo con riguardo ai requisiti soggettivi per l'accesso al soggiorno stagionale. La controversia risultava complessa in quanto coinvolgeva l'interpretazione corretta delle norme di legge sulla tutela dei lavoratori migranti e l'applicazione concreta dei criteri amministrativi di valutazione alle singole situazioni personali. Era in gioco il diritto del ricorrente all'accesso al mercato del lavoro italiano secondo le modalità legalmente previste e la corretta applicazione dell'atto amministrativo.
La motivazione del giudice
Il TAR, nel corso dell'istruttoria, ha verificato che la situazione di fatto che aveva originato la controversia risultava venuta meno durante il pendenza del ricorso, determinando l'impossibilità di acquisire un pronunciamento utile alla composizione della lite. Tale mutamento potrebbe consistere nella concessione successiva del permesso richiesto, nell'avvenuto completamento del periodo stagionale di riferimento, o in altra modificazione delle circostanze rilevanti. Il collegio, pertanto, ha ritenuto che non sussistessero più i presupposti per una pronuncia nel merito della controversia, giungendo alla decisione di dichiarare cessata la materia del contendere quale unica soluzione logicamente coerente con la situazione processuale.
La decisione
Il TAR Campania di Napoli, con sentenza del 31 gennaio 2025, ha dichiarato cessata la materia del contendere, estinguendo il giudizio senza affrontare nel merito i vizi lamentati nel ricorso. La decisione ha comportato la chiusura della controversia dinanzi al giudice amministrativo, impedendo una pronuncia che avrebbe potuto consolidare un orientamento interpretativo sulla questione. Le conseguenze pratiche per il ricorrente derivano dalla circostanza che la sentenza non accoglie neppure il ricorso, né respinge definitivamente le allegazioni di illegittimità dell'atto impugnato.
Massima
Quando durante il giudizio amministrativo viene meno la situazione di fatto che ha originato la controversia, il giudice amministrativo deve dichiararare cessata la materia del contendere, estinguendo il giudizio senza affrontare il merito delle allegazioni di vizio dell'atto amministrativo impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore Mara Spatuzzi, Primo Referendario per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione dopo il rilascio del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, e per l’ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro stagionale o attesa occupazione. sul ricorso numero di registro generale 4716 del 2024, proposto da Harpreet Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Mazzitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che con il presente ricorso si lamenta l’illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta di convocazione per la conclusione della procedura di primo ingresso, al fine dell’ottenimento del permesso di lavoro stagionale ovvero, in ogni caso, per un titolo per attesa occupazione. Rilevato che la Avvocatura dello Stato, nel costituirsi in giudizio, e preliminarmente rilevando la inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso, depositava in ogni caso nota della Prefettura mercè la quale il ricorrente risultava essere stato convocato per il giorno 29 gennaio 2025 ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ritenuto, pertanto al di là e a prescindere dalle questioni di rito, che si imponga, anche in ossequio al principio della “ragione più liquida”, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente sostanzialmente ottenuto quanto richiesto con il gravame, sulla scorta di quanto allegato e documentato dalla Amministrazione. Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei signori magistrati:
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