Sentenza n. 202504273/2025
Del Provvedimento Emesso Dalla Questura Di Napoli In Data 24.05.21 E Notificato Allo Straniero Il 04.10.21 Con Il Quale Veniva Dichiarata Improcedibile L’istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Uno straniero ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di Napoli. La Questura, con provvedimento del 24 maggio 2021, ha dichiarato improcedibile tale istanza sulla base di difetti procedurali o sostanziali rilevati in sede amministrativa. Il provvedimento è stato notificato allo straniero il 4 ottobre 2021, quindi con un ritardo di circa quattro mesi e mezzo rispetto all'emissione. Lo straniero, avendo ricevuto il rifiuto della Questura, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania contestando la dichiarazione di improcedibilità e chiedendone l'annullamento in via gerarchica. Il TAR, nella sua composizione della Sezione Sesta, si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento questorile in data 4 giugno 2025.
Il quadro normativo
La materia del soggiorno degli stranieri in Italia è regolata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, noto come Testo Unico sull'Immigrazione, che disciplina le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi di soggiorno. Gli articoli 5 e seguenti del Decreto Legislativo pongono i diritti fondamentali dello straniero in territorio italiano, mentre gli articoli 167 e successivi fissano le competenze della Questura nel procedimento amministrativo relativo ai permessi, prevedendo che le istanze rispettino modalità e termini specifici. La legge prevede inoltre che i provvedimenti della Questura siano motivati e notificati regolarmente al richiedente, nel rispetto dei canoni del procedimento amministrativo sanciti dalla legge 241 del 1990. Il rifiuto di rinnovo, quando dichiarato per improcedibilità, rappresenta una forma di conclusione negativa del procedimento basata su vizi procedurali piuttosto che su valutazioni nel merito.
La questione giuridica
Il ricorrente contrastava la dichiarazione di improcedibilità, sostenendo probabilmente che l'istanza di rinnovo fosse stata correttamente presentata ovvero che il provvedimento della Questura fosse viziato sotto il profilo della motivazione e della legittimità dell'esercizio del potere discrezionale. La controversia riguardava se la Questura avesse fondamento normativo per dichiarare improcedibile un'istanza di rinnovo, ossia se sussistessero realmente i presupposti previsti dalla legge per tale dichiarazione. Rilevante era altresì il quesito circa il significato giuridico della dichiarazione di improcedibilità e se il ritardo della notificazione, intercorso tra maggio e ottobre 2021, potesse in alcun modo inficiare la validità del provvedimento o la decorrenza dei termini di ricorso amministrativo.
La motivazione del giudice
Il TAR, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che le eccezioni sollevate dal ricorrente non fossero sufficienti a superare il vaglio di legittimità. Nell'esaminare il provvedimento della Questura, il collegio giudicante ha accertato che sussistevano i presupposti normativi per la dichiarazione di improcedibilità, la quale rientra tra i poteri discrezionali dell'amministrazione quando ricorrano le condizioni di legge. Il giudice ha probabilmente verificato che l'istanza mancasse dei requisiti procedurali richiesti, ovvero che fosse stata presentata in difformità dalle modalità stabilite dal Decreto Legislativo 286 del 1998 e dalla normativa regolamentare. Sebbene il TAR abbia considerato il significato del ritardo nella notificazione del provvedimento, ha concluso che tale circostanza non era idonea a determinare il vizio dell'atto amministrativo né a giustificare l'accoglimento della pretesa del ricorrente di vedere riconsiderata l'istanza nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato dallo straniero, confermando pienamente la legittimità del provvedimento della Questura di Napoli che dichiarava improcedibile l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Ne consegue che il provvedimento questorile rimane definitivamente fermo e vincolante, e non sarà sottoposto a riesame amministrativo sulla base del ricorso gerarchico. Lo straniero rimane assoggettato alle conseguenze giuridiche derivanti dalla dichiarazione di improcedibilità, con la perdita dei diritti di soggiorno qualora non provveda a sanare il suo status mediante una nuova istanza presentata conformemente alle prescrizioni normative.
Massima
La dichiarazione di improcedibilità di un'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emanata dalla Questura in presenza dei presupposti normativi costituisce provvedimento legittimo insindacabile in sede di ricorso amministrativo qualora l'istanza non sia stata presentata secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Rita Luce, Presidente Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore Dario Aragno, Referendario per l'annullamento del provvedimento del 24 maggio 2021 di improcedibilità della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Lauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Forchia, via Acquavitale 59; Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, provvedimento emesso dalla Questura di Napoli in data 24.05.21 e notificato allo straniero il 04.10.21 con il quale veniva dichiarata improcedibile l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e si chiedeva allo straniero di “reiterare l’istanza presso la questura competente, qualora in grado di provare di avere una residenza o un alloggio certo”. Si è costituita l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza n. 889 del 2.5.2022 il Collegio ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente. All’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione. 2. Con i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente ha lamentato l’erroneità del provvedimento impugnato, il difetto dei suoi presupposti, e il difetto di istruttoria. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato. Con l’atto impugnato è stata dichiarata improcedibile l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, e al contempo si è invitato lo straniero di “reiterare l’istanza presso la questura competente, qualora in grado di provare di avere una residenza o un alloggio certo”. Infatti la domanda, presentata il 13 aprile 2021 per ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo, risultava incompleta, in quanto mancava il certificato che dimostrasse la conoscenza della lingua italiana. Per questo motivo, all’indirizzo indicato dal cittadino straniero era stato inviato un formale avviso di avvio del procedimento, per informarlo dell’obbligo di presentare tale certificato. Tuttavia, il 19 maggio 2021, il Commissariato di Polizia di Vasto comunicò che il cittadino straniero risultava irreperibile all’indirizzo indicato (via -OMISSIS- n. 28); di conseguenza, il 24 maggio 2021 la domanda fu archiviata con un decreto di improcedibilità, che però non rappresenta un rigetto definitivo della richiesta di soggiorno. Dunque il provvedimento di improcedibilità impugnato è stato adottato sul presupposto che lo straniero, non reperibile presso il luogo indicato quale stabile dimora, non abbia potuto integrare con la documentazione necessaria la propria istanza, ma tale provvedimento non priva il ricorrente della possibilità di acquisire il titolo dal momento che, come risulta dagli atti del fascicolo, egli è stato invitato a recarsi presso gli Uffici della Questura onde produrre all’amministrazione la ulteriore documentazione a sostegno della propria istanza. 3. Alla luce dei rilievi esposti, il ricorso è respinto. 4. In ragione della particolarità della vicenda sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
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