Sentenza n. 202503285/2025
Dell’illegittimità Del Silenzio Serbato Dalla Questura Di Napoli Sulla Domanda Di Rilascio Di Permesso Di Soggiorno Per Residenza Elettiva Presentata Dal Ricorrente In Data 25.06.2024 (assicurata N. 05599041481-5)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato domanda di rilascio di permesso di soggiorno per residenza elettiva presso la Questura di Napoli in data 25 giugno 2024, formalizzando la richiesta attraverso una comunicazione assicurata al fine di provare il ricevimento da parte dell'amministrazione. Trascorso un periodo considerevole senza ricevere alcuna risposta al riguardo, il ricorrente ha deciso di impugnare il silenzio serbato dall'ufficio, ricorrendo al TAR della Campania per far dichiarare l'illegittimità del comportamento omissivo della Questura. La residenza elettiva rappresenta una particolare forma di permesso di soggiorno riservata ai cittadini extracomunitari che intendono risiedere in Italia per finalità ricreative, culturali o di reddito da capitale, una categoria che richiede un apposito procedimento amministrativo di valutazione della documentazione presentata.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno per residenza elettiva è contenuta nel Decreto Legislativo 286 del 1998, il Testo Unico sull'immigrazione, che prevede specifiche condizioni e termini entro i quali l'amministrazione deve pronunciarsi sulle domande presentate. In materia di procedimento amministrativo, trovano applicazione i principi generali della Legge 241 del 1990, in particolare quelli relativi ai termini di conclusione dei procedimenti, all'obbligo di comunicazione della decisione e alle conseguenze giuridiche dell'inerzia amministrativa. Il silenzio della pubblica amministrazione, quando il procedimento non è stato regolarmente concluso entro i termini previsti, costituisce normalmente un elemento di illegittimità che il richiedente può far valere dinanzi al giudice amministrativo, quale fondamento del ricorso per violazione di legge.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità dell'inerzia della Questura nel concludere il procedimento relativo alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno e se tale comportamento omissivo potesse essere qualificato come diniego implicito oppure come pura e semplice violazione dell'obbligo di provvedere entro i termini legali. Il ricorrente lamentava sostanzialmente che l'amministrazione, pur avendo ricevuto regolarmente la documentazione, non aveva fornito alcuna risposta, creando una situazione di incertezza giuridica circa la propria posizione amministrativa. La questione presentava profili rilevanti tanto dal punto di vista della tutela del diritto di accesso ai servizi amministrativi quanto da quello della corretta gestione dei flussi migratori secondo le procedure di legge.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR Campania, sezione sesta, ha valutato il ricorso secondo i criteri generali di ammissibilità e fondatezza, ma ha ritenuto opportuno pronunciarsi sulla questione attraverso la dichiarazione di cessata materia del contendere. Tale provvedimento è stato adottato perché in corso di giudizio è sopravvenuto un mutamento della situazione fattuale originaria, vale a dire che la Questura di Napoli ha presumibilmente concluso il procedimento relativo alla domanda di permesso di soggiorno, sia mediante il rilascio del titolo che mediante un provvedimento di diniego esplicito. Questa circostanza ha reso superfluo e privo di interesse il proseguimento del giudizio di merito sulla questione dell'illegittimità del silenzio, poiché il ricorrente ha acquisito la tutela che cercava oppure ha potuto formare la propria azione con riguardo a un provvedimento già definitivamente concludente.
La decisione
Il TAR Campania ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso proposto contro l'illegittimità del silenzio della Questura di Napoli e ha disposto conseguentemente l'estinzione del giudizio. Non è stato quindi pronunciato un merito sulla legittimità o illegittimità dell'inerzia amministrativa, ma piuttosto è stata accertata l'avvenuta modificazione della situazione giuridica che aveva motivato il ricorso. Le spese di giudizio sono state presumibilmente compensate tra le parti secondo le consuetudini processuali.
Massima
L'interesse a ricorrere per illegittimità del silenzio amministrativo viene meno quando sopravviene, in corso di giudizio, la conclusione del procedimento mediante un provvedimento esplicito dell'amministrazione che risolve la situazione di incertezza originaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore Mara Spatuzzi, Primo Referendario per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Napoli sulla domanda di rilascio di permesso di soggiorno per residenza elettiva presentata dal ricorrente in data 25.06.2024 (assicurata n. 05599041481-5). sul ricorso numero di registro generale 67 del 2025, proposto da Andeng Xu, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Il ricorrente instava per il rilascio di un permesso di soggiorno per residenza elettiva e stante l’inerte contegno serbato dalla Amministrazione inorgeva avanti questo TAR. Si costituiva la intimata Amministrazione rimarcando di avere provveduto ad anticipare la convocazione finalizzata al ridetto rilascio. Lo stesso ricorrente, di poi, dichiarava la sua piena soddisfazione, avendo la Amministrazione provveduto a convocarlo, instando per la cessazione della materia del contendere, solo insistendo per la condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale. Orbene, la emanazione degli atti richiesti con la istanza del privato, quale che ne sia la natura, determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817). Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
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