Sentenza n. 202500460/2025
Del Provvedimento Di Diniego Della Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale Emesso Dalla Questura Di Crotone – Ufficio Immigrazione Cat. A12/imm/2024, Prot. 0009176 In Data 23.02.2024 Nei Confronti Del Ricorrente E Di Ogni Atto (anche Istruttorio) Presupposto, Connesso O Consequenziale Del Provvedimento Di Diniego, Ancorché Ad Oggi Non Conosciuto.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria impugnando il provvedimento di diniego della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dalla Questura di Crotone in data 23 febbraio 2024. Il ricorrente aveva evidentemente presentato istanza di conversione di un precedente titolo di soggiorno in permesso per protezione speciale, ritenendo di trovarsi in una situazione che giustificasse tale cambio di status giuridico. La Questura aveva respinto tale istanza, formulando un provvedimento di diniego senza accogliere le argomentazioni e i presupposti allegati dal ricorrente. Il ricorso amministrativo è stato diretto non soltanto contro il provvedimento di diniego principale ma anche contro tutti gli atti istruttori, presupposti e consequenziali ad esso collegati, al fine di ottenere l'annullamento totale della procedura amministrativa.
Il quadro normativo
La materia della protezione speciale è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, che regola l'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero in Italia, integrato dalle disposizioni in materia di protezione internazionale. La protezione speciale rappresenta una forma di protezione distinta dalla protezione internazionale vera e propria, riconosciuta nelle situazioni in cui sussistano motivi particolari di ordine umanitario o comunque ragioni di interesse pubblico che giustifichino il riconoscimento di un permesso di soggiorno anche in assenza dei presupposti formali per rifugio o asilo. Le decisioni dell'amministrazione in materia di permessi di soggiorno devono rispettare i principi di legalità, proporzionalità, ragionevolezza e motivazione, e sono sempre soggette al controllo del giudice amministrativo, il quale può annullare provvedimenti carenti di motivazione adeguata o presi in violazione di norme di legge.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la corretta valutazione da parte della Questura dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente, ovvero se sussistessero effettivamente i motivi particolari di protezione che il ricorrente asseriva di possedere. In particolare, era in discussione se la decisione di diniego fosse stata adottata nel rispetto della procedura amministrativa corretta e sulla base di una idonea motivazione, oppure se fosse stata viziata da errori di fatto o di diritto, da carenza di motivazione, ovvero dall'applicazione scorretta della normativa vigente in materia di protezione speciale. La complessità giuridica risiedeva nel dovere del giudice di sindacare sia la legittimità del procedimento amministrativo seguito sia la ragionevolezza della valutazione discrezionale operata dall'amministrazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il provvedimento di diniego fosse illegittimo per vizi procedurali e sostanziali. Sulla base dell'istruttoria della causa, il collegio ha evidenziato che la Questura non aveva adeguatamente valutato o aveva erroneamente rigettato i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale invocati dal ricorrente. Il TAR ha applicato il principio di ragionevolezza e proporzionalità, concludendo che l'amministrazione aveva agito in contrasto con i principi generali del diritto amministrativo e con la normativa sulla protezione speciale. La decisione di accoglimento è stata fondata sulla constatazione che i vizi del provvedimento impugnato erano tali da determinarne l'annullamento, e che non era necessario che la Questura potesse replicare in sede giudiziale poiché il vizio era evidente e determinante.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando integralmente il provvedimento di diniego della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di Crotone in data 23 febbraio 2024 e tutti gli atti istruttori, presupposti e consequenziali ad esso collegati. Tale pronuncia comporta il dovere dell'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento conforme ai principi affermati dal giudice, e nella pratica implica l'obbligo della Questura di riesaminare la posizione del ricorrente e di decidere, sulla base di una corretta valutazione dei presupposti normativi, se concedere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesta. Il ricorrente ha quindi ottenuto l'annullamento della decisione amministrativa che lo sfavoriva e il diritto a una nuova valutazione della sua istanza secondo criteri legittimi.
Massima
L'amministrazione nel valutare le istanze di riconoscimento della protezione speciale è vincolata ai principi di legittimità, ragionevolezza e corretta motivazione, e il provvedimento di diniego che non dia conto adeguato dei presupposti normativi invocati dall'interessato è illegittimo e deve essere annullato dal giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ivo Correale, Presidente Francesco Tallaro, Consigliere Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di diniego della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di Crotone – Ufficio Immigrazione Cat. -OMISSIS-, in data -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 797 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Lucà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Crotone, con la relativa documentazione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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