Tar Abruzzo - PescaraSEZIONE PRIMA5 marzo 2025Inammissibile

Sentenza n. 202500099/2025

Annullamento Del Provvedimento Di Rifiuto Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato Cat. D1/2023 Imm. Prot. 82/2023 Emesso In Data 21/11/2023 E Notificato Il 6/12/2023

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, sezione prima, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato nella categoria D1, relativo all'anno 2023. Il provvedimento impugnato era stato emesso dalla competente autorità in data ventuno novembre duemilaventitré, con numero di protocollo immigrazione 82/2023, e notificato al ricorrente il sei dicembre dello stesso anno. Durante lo svolgimento del procedimento davanti al giudice amministrativo, tuttavia, la situazione di fatto si è modificata, determinando una trasformazione delle circostanze giuridiche e materiali che avevano originato il ricorso.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno per lavoro in Italia è contenuta nel Decreto Legislativo numero 286 del 1998, Testo Unico sull'Immigrazione, che stabilisce i presupposti, le procedure e i criteri per il rilascio dei titoli autorizzativi di permanenza nel territorio nazionale. I permessi di soggiorno per lavoro subordinato sono sottoposti a una procedura amministrativa che prevede l'esame della domanda da parte dell'amministrazione competente, la quale può accoglierla o rifiutarla sulla base della sussistenza dei requisiti normativi. Contro i provvedimenti di rifiuto sono previsti ricorsi amministrativi, il cui esercizio è condizionato dalla sussistenza e dalla permanenza dell'interesse giuridicamente rilevante del ricorrente, quale presupposto necessario per la prosecuzione del giudizio innanzi agli organi della giustizia amministrativa.

La questione giuridica

La questione centrale riguarda la sopravvenuta carenza di interesse nella prosecuzione del giudizio, un istituto procrastinale che comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando, durante lo svolgersi del procedimento davanti al giudice amministrativo, viene meno la situazione di fatto che rendeva necessario e concretamente utile ottenere l'annullamento del provvedimento amministrativo impugnato. Tale problema si pone con particolare acutezza nei ricorsi concernenti permessi di soggiorno, dove variabilità notevole caratterizza le circostanze soggettive e oggettive che determinano l'interesse del ricorrente nel prosieguo della controversia. Il giudice amministrativo si trovava dunque a valutare se la situazione del ricorrente, rispetto al momento iniziale della presentazione del ricorso, avesse subito modificazioni tali da estinguere l'interesse alla pronuncia di annullamento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accertato l'intervenuta carenza di interesse del ricorrente durante il corso del procedimento amministrativo, rilevando che le circostanze di fatto avevano subito un'evoluzione tale da determinare la perdita di utilità pratica della pronuncia giudiciale richiesta. Questa valutazione può derivare da molteplici fattori: il ricorrente potrebbe avere ottenuto il permesso di soggiorno per mezzo di una procedura diversa, oppure attraverso un'istanza successiva, ovvero ancora potrebbero essere intervenute circostanze sopravvenute che hanno eliminato la necessità concreta della pronuncia di annullamento del rifiuto originario. Il collegio giudicante ha ritenuto opportuno non proseguire nel merito della controversia, bensì dichiarare il ricorso improcedibile, applicando il principio per cui il giudice amministrativo non può pronunciarsi su questioni divenute prive di rilevanza pratica nel corso del procedimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale pronuncia ha determinato l'estinzione del procedimento senza che il giudice si pronunciasse nel merito della questione relativa alla legittimità del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno. La sentenza è stata depositata in data cinque marzo duemilaventicinque e rappresenta l'epilogo di una controversia nella quale, pur se non affrontata nel merito, la modificazione della situazione sostanziale ha reso superflua la pronuncia del giudice amministrativo.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente durante il procedimento amministrativo, determinata dall'estinzione della necessità pratica di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, con conseguente estinzione del giudizio senza pronuncia nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Passoni,	Presidente
Massimiliano Balloriani,	Consigliere
Giovanni Giardino,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato cat. -OMISSIS- emesso in data 21/11/2023 e notificato il 6/12/2023.
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Setta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura Pescara, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Pescara;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Vista la dichiarazione, resa nel corso dell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2025, con la quale il procuratore di parte ricorrente rappresenta il venir meno dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione del contenzioso atteso che è stato rilasciato in favore del medesimo un nuovo provvedimento, nessun altro interesse residuando in capo allo stesso in relazione all’atto gravato con l’odierno ricorso;
considerato, pertanto, che il predetto procuratore conclude affinché venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
ritenuto che alla predetta dichiarazione debba conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422);
ritenuto, da ultimo, che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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