Sentenza n. 202500120/2025
Impugnazione Rifiuto Rilascio Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha impugnato un provvedimento amministrativo mediante il quale un'autorità competente (presumibilmente una questura o un ufficio immigrazione) ha rifiutato il rilascio di un permesso di soggiorno. Il ricorso è stato proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, sezione di Pescara, contestando la legittimità del diniego e chiedendo l'annullamento del provvedimento. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziale, sono sopravvenute circostanze di fatto che hanno inciso sulla situazione giuridica dedotta in giudizio, rendendo venuta meno la ragione pratica della controversia per il ricorrente. Tale sviluppo ha determinato l'estinzione della questione dedotta in ricorso per venir meno dell'interesse concreto al suo proseguimento.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno è contenuta principalmente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, e s.m.i., che regola l'ingresso, il soggiorno, l'integrazione e l'allontanamento degli stranieri dal territorio della Repubblica. Le modalità di rilascio, i motivi di rifiuto e le procedure per l'impugnazione dei relativi provvedimenti sono specificamente normati da questo testo. Nel contesto del giudizio amministrativo, la carenza di interesse ad agire rappresenta una causa di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, disciplinata dalle norme sul processo amministrativo e dai principi del diritto processuale secondo cui il ricorso deve proporsi al fine di ottenere una tutela che sia ancora utile e non virtuale. La sopravvenuta carenza di interesse costituisce evento che fa venire meno la legittimazione passiva all'azione e, di conseguenza, rende il giudizio improcedibile ratione materiae.
La questione giuridica
Il punto di diritto centrale riguarda la procedibilità di un ricorso amministrativo quando, nel corso del giudizio, vengono meno i presupposti di fatto che hanno originato la controversia. Specificamente, la questione era se il ricorso contro il rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno potesse ancora proseguire quando la situazione fattuale sottostante fosse stata modificata da circostanze sopravvenute, tali da eliminare l'utilità pratica della sentenza che il ricorrente richiedeva. Questo aspetto tocca il principio fondamentale secondo cui il processo amministrativo è strumento di tutela non astratta ma concretamente utile, e non può proseguire quando la sua prosecuzione diverrebbe priva di effetti pratici. La questione è stata risolta sulla base della verifica se l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato fosse ancora attuale e concretamente realizzabile.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha analizzato la situazione processuale e ha accertato che, nel corso del procedimento, le circostanze di fatto erano mutate in modo tale da incidere sulla legittimazione attiva del ricorrente. Il ragionamento seguito dal tribunal è stato rigoroso: verificato che l'interesse concreto e attuale del ricorrente all'annullamento del diniego originario era venuto meno per sopravvenute circostanze (plausibilmente il rilascio successivo del permesso di soggiorno richiesto), il tribunale ha ritenuto che proseguire il giudizio comporterebbe l'emissione di una sentenza priva di effetti pratici. Secondo il giudice amministrativo, tale situazione configura una carenza di interesse ad agire che deve dar luogo a pronuncia di improcedibilità, coerentemente con il principio di economicità processuale e di concretezza della tutela. La sentenza ha quindi concluso che il ricorso non poteva proseguire poiché era venuta meno la ragione della causa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna sentenza nel merito è stata emessa, in quanto l'improcedibilità comporta l'estinzione della causa senza esame del merito della controversia. Tale pronuncia ha avuto l'effetto pratico di estinguere il giudizio e lasciare in vigore il provvedimento originario di rifiuto, nella misura in cui questo risultasse ormai privo di effetti concreti a causa della modificazione della situazione fattuale. Le spese di giudizio sono state verosimilmente compensate o poste a carico della parte soccombente secondo la normale disciplina processuale.
Massima
La carenza sopravvenuta di interesse ad agire nel corso del giudizio amministrativo determina l'improcedibilità del ricorso, rendendo inutile la prosecuzione della causa laddove venga meno la concretezza della tutela richiesta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Passoni, Presidente Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore Silvio Lomazzi, Consigliere per l''annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: rifiuto rilascio permesso di soggiorno Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 23\07\2024: rifiuto rilascio permesso di soggiorno sul ricorso numero di registro generale 79 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Ciafardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Pescara; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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