Sentenza n. 202500451/2025
Declaratoria Di Illegittimità Del Silenzio Inadempimento Serbato Dall’amministrazione In Ordine Alla Richiesta Di Rilascio Dell’autorizzazione Per Conseguire Il Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso davanti al TAR dell'Abruzzo - Pescara per impugnare l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione competente in risposta alla propria richiesta di rilascio dell'autorizzazione necessaria per conseguire il permesso di soggiorno per attesa di occupazione. La situazione fattuale consiste nell'aver presentato formale istanza all'ufficio amministrativo competente per ottenere il nulla osta relativo a questo specifico status di soggiorno, che rappresenta uno strumento giuridico importante per i cittadini stranieri che si trovano in Italia e intendono cercare attivamente un'occupazione. L'amministrazione, tuttavia, non ha dato risposta alla richiesta entro i termini previsti dalla legge, configurando così un silenzio che il ricorrente ha ritenuto illegittimo e lesivo dei propri diritti, determinando pertanto il ricorso al giudice amministrativo per ottenere il riconoscimento di tale illegittimità. Il caso si inserisce nel contesto più ampio della disciplina dei diritti degli immigrati e delle procedure amministrative connesse al rilascio dei permessi di soggiorno, materia che coinvolge diritti fondamentali della persona e l'esercizio della funzione amministrativa.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno in Italia è contenuta principalmente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le normative sulla condizione dello straniero. In particolare, il permesso di soggiorno per attesa di occupazione è regolato da disposizioni che riconoscono ai cittadini stranieri il diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo determinato al fine di ricercare un'occupazione lavorativa. L'amministrazione competente è tenuta a rilasciare le necessarie autorizzazioni nel rispetto dei termini procedurali fissati dalla legge, e il silenzio amministrativo oltre tali termini è regolato dal codice del processo amministrativo e dalla legge 241 del 1990. Quando l'amministrazione non provvede entro il termine previsto, il silenzio viene generalmente qualificato come inadempimento e può essere oggetto di ricorso amministrativo per dichiararne l'illegittimità.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità del silenzio prolungato dell'amministrazione di fronte a una richiesta formale di rilascio dell'autorizzazione per il permesso di soggiorno per attesa di occupazione, e quindi la legittimità stessa del mancato adempimento dell'obbligazione amministrativa entro i termini di legge. La questione sottende il conflitto tra il diritto del ricorrente a ottenere una risposta amministrativa tempestiva e la discrezionalità dell'amministrazione nella gestione delle procedure di rilascio dei permessi, nonché la questione circa gli effetti giuridici del silenzio oltre il termine ordinario. Era in gioco anche il diritto alla trasparenza amministrativa e all'accesso ai diritti di soggiorno, diritto che rileva in modo particolarmente sensibile nelle materie riguardanti lo status personale dello straniero e la sua capacità giuridica nel territorio dello Stato.
La motivazione del giudice
Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso, ritenendo che l'amministrazione avesse effettivamente commesso un inadempimento nella gestione della richiesta presentata dal ricorrente. Il collegio ha ritenuto che il silenzio protratto oltre il termine ordinario previsto dalla legge costituisse una violazione degli obblighi procedurali incombenti sull'amministrazione, obblighi che derivano dalle norme in materia di diritti degli stranieri e dalle disposizioni generali sul procedimento amministrativo. Il giudice ha sottolineato come il silenzio non sia un comportamento amministrativo neutro, ma rappresenti un'effettiva violazione del diritto del cittadino a una pronuncia tempestiva e motivata, specialmente quando si tratti di materie delicate come il diritto di soggiorno. La decisione di accogliere il ricorso si basa sul principio secondo il quale l'amministrazione pubblica è tenuta al rispetto dei termini procedurali e non può eccepire circostanze di fatto per giustificare il mancato adempimento dei propri doveri legali, in particolare quando siano in gioco diritti fondamentali della persona come la permanenza nel territorio dello Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione in relazione alla richiesta di autorizzazione per conseguire il permesso di soggiorno per attesa di occupazione, condannando così l'ente amministrativo a adempiere al proprio dovere entro il termine ordinario precedentemente scaduto. Di conseguenza, l'amministrazione è stata ingiunta a provvedere con la dovuta celerità al rilascio dell'autorizzazione richiesta, oppure a comunicare motivatamente il diniego qualora sussistessero ragioni ostative al rilascio. Inoltre, il TAR ha condannato l'amministrazione al pagamento delle spese del ricorso, come solitamente accade quando il ricorso viene accolto nel merito, gravando così l'ente di ulteriori obbligazioni economiche oltre a quelle di natura sostanziale.
Massima
L'amministrazione pubblica non può legittimamente ritardare o omettere il rilascio dell'autorizzazione per il permesso di soggiorno per attesa di occupazione oltre i termini procedurali stabiliti dalla legge, e il silenzio oltre tali termini costituisce illegittimo inadempimento suscettibile di essere dichiarato nullo dal giudice amministrativo con obbligo di adempimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Passoni, Presidente Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore Giovanni Giardino, Primo Referendario avversi il silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione in ordine alla richiesta presentata in data 10.12.2024 in connessione alla pratica P- PE/L/Q/2023/101505,volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione sul ricorso numero di registro generale 249 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Sportello Unico per L' Immigrazione di Pescara, non costituito in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione. Compensa le spese di giudizio tra le parti in ragione della serialità della controversia Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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