Tar Abruzzo - PescaraSEZIONE PRIMA17 novembre 2025Accolto

Sentenza n. 202500449/2025

Declaratoria Di Illegittimità Del Silenzio Inadempimento Serbato Dall’amministrazione In Ordine Alla Richiesta Per Il Rilascio Dell’autorizzazione Volta Conseguire Il Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione (pratica P- Pe/l/q/2023/101618 In Data 10.12.2024)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato richiesta all'amministrazione competente per il rilascio dell'autorizzazione volta al conseguimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ovvero quel titolo di soggiorno destinato ai cittadini extracomunitari che si trovano nel territorio italiano in cerca di un'occupazione. A distanza di tempo considerevole, l'amministrazione non ha fornito alcuna risposta alla richiesta, determinando una situazione di silenzio inadempimento in cui il procedimento è rimasto sospeso senza alcun provvedimento esplicito. Il ricorrente ha quindi impugnato dinanzi al TAR tale inerzia amministrativa, contestando l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione che avrebbe dovuto concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine previsto dalla normativa vigente. La pratica amministrativa in questione risulta registrata al fascicolo P-PE/L/Q/2023/101618 con data 10 dicembre 2024, ed il giudizio amministrativo si è concluso il 17 novembre 2025.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, Testo Unico sull'Immigrazione, il quale stabilisce le tipologie di titoli di soggiorno e i presupposti per la loro concessione. Tra questi figura il permesso di soggiorno per attesa occupazione, destinato ai cittadini che intendono cercare lavoro nel territorio della Repubblica Italiana e che soddisfino i requisiti di legge. Per quanto concerne il procedimento amministrativo, si applica la Legge n. 241 del 1990 come modificata dal Decreto Legislativo n. 76 del 2020, che prevede il principio della conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso e stabilisce le conseguenze del silenzio inadempimento, qualificato come illegittimo quando l'amministrazione non provvede a concludere il procedimento nel termine stabilito dalla legge. L'articolo 1, comma 1-ter della Legge 241/1990 dispone che il silenzio dell'amministrazione costituisce inadempimento di un obbligo di provvedere qualora la legge non disponga altrimenti.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dell'inerzia della Questura o dell'ufficio amministrativo competente nel non aver dato corso alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione per il permesso di soggiorno per attesa occupazione entro i termini prescritti. La questione comportava l'accertamento circa l'applicabilità del regime del silenzio inadempimento al procedimento in questione e la verifica del mancato rispetto dei termini procedimentali. Era altresì rilevante determinare se l'amministrazione avesse compiuto valutazioni sul merito della richiesta ovvero si fosse astenuta da qualsiasi attività, configurando una vera e propria negligenza amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato gli atti di causa e ha riscontrato che l'amministrazione, pur destinataria della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non ha formulato alcuna risposta né ha emesso alcun provvedimento esplicito nei termini di legge. Il collegio giudicante ha qualificato tale comportamento come silenzio inadempimento, secondo quanto previsto dalla normativa sulla conclusione dei procedimenti amministrativi. Ha inoltre considerato come il ricorrente, avendo regolarmente proposto istanza all'amministrazione, aveva diritto a ricevere una pronuncia amministrativa nei modi e nei tempi stabiliti dall'ordinamento. Il TAR ha accolto la tesi secondo cui il silenzio prolungato dell'amministrazione integrava una violazione dei principi di effettività della tutela amministrativa e del diritto di accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini stranieri legittimamente presenti sul territorio. La logica argomentativa ha portato alla conclusione che nessuna eccezione potesse giustificare il mancato esercizio della funzione amministrativa di decisione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione competente in riferimento alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione per il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Di conseguenza, l'amministrazione è stata tenuta a provvedere con un atto formale e motivato entro un termine ragionevole, revocando di fatto la situazione di inerzia e costringendo l'ufficio competente a concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. La sentenza ha efficacia costitutiva della nuova situazione giuridica, imponendo all'amministrazione l'obbligo di valutare il merito della richiesta e di assumere una decisione nel rispetto dei principi di correttezza e legalità.

Massima

Il silenzio dell'amministrazione nel rilasciare un permesso di soggiorno richiesto per attesa occupazione, quando manteneuto oltre i termini di legge, integra un inadempimento illegittimo delle funzioni amministrative e può essere impugnato mediante ricorso per accertamento di illegittimità e conseguente ordine di provvedere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Passoni,	Presidente
Massimiliano Balloriani,	Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino,	Primo Referendario
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio Inadempimento serbato dall’amministrazione in ordine alla richiesta presentata in data 10.12.2024 in connessione alla pratica P- PE/L/Q/2023/101618 volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sportello Unico per L'Immigrazione di Pescara, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Prefettura di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in ragione della serialità della controversia
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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