Sentenza n. 202500347/2025
Declaratoria Di Illegittimità Del Silenzio Inadempimento Serbato Dall'amministrazione In Ordine Alla Richiesta Per Il Rilascio Dell'autorizzazione Volta A Conseguire Il Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto straniero ha presentato richiesta all'amministrazione competente per il rilascio di un'autorizzazione (nulla osta) necessaria al fine di conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione presso uno Stato membro dell'Unione Europea. L'amministrazione, a fronte di tale istanza, ha mantenuto un atteggiamento di inerzia procedimentale, non rilasciando alcun provvedimento espresso nè positivo nè negativo, nè fornendo comunicazioni in ordine allo stato della pratica. Il ricorrente, trovatosi in condizione di incertezza giuridica prolungata e nell'impossibilità di procedere al rilascio del permesso di soggiorno per l'assenza dell'autorizzazione richiesta, ha dunque impugnato tale silenzio presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, chiedendone la dichiarazione di illegittimità come silenzio inadempimento.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per attesa occupazione è disciplinata dalle norme del Testo Unico sull'Immigrazione, nonchè dalle disposizioni in materia di diritto amministrativo generale relative al procedimento amministrativo e ai doveri dell'amministrazione di provvedere. In particolare, le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare provvedimenti espressi entro i termini fissati dalla legge, ovvero, in assenza di termini specifici, entro il termine generale di trenta giorni, salva l'applicazione di norme speciali. Il silenzio inadempimento ricorre quando l'amministrazione non provvede neppure a comunicare formalmente il rigetto ovvero l'accoglimento della richiesta. Il ricorrente poteva pertanto agire in sede amministrativa per far dichiarare l'illegittimità del silenzio servatole dall'amministrazione.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se l'amministrazione avesse il dovere giuridico di rilasciare un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di autorizzazione per il permesso di soggiorno per attesa occupazione, e se il silenzio protrattosi nel tempo costituisse effettivamente un silenzio inadempimento, ossia un comportamento illegittimo che viola i doveri procedimentali dell'amministrazione. La questione presentava rilevanza in quanto il ricorrente si trovava in uno stato di incertezza giuridica totale, non potendo disporre nè di un permesso di soggiorno nè di una comunicazione ufficiale che gli permettesse di conoscere lo stato della sua posizione. Era altresì rilevante verificare se il silenzio potesse essere considerato manifestazione di una decisione tacita, ovvero se costituisse un vizio procedurale necessitato di correzione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso, riconoscendo che l'amministrazione era vincolata dall'obbligo di provvedere in ordine alla istanza presentata dal ricorrente. Il collegio ha evidenziato come il silenzio serbato per un periodo prolungato costituisse un comportamento violativo dei principi generali del diritto amministrativo, in particolare del principio di efficienza e trasparenza amministrativa, nonchè dei doveri procedimentali sanciti dalla legge. Ha inoltre considerato che il ricorrente si trovava in una condizione di vulnerabilità giuridica tale da rendere indefendibile il comportamento inerti dell'amministrazione. Il giudice ha accolto l'interpretazione secondo cui il silenzio inadempimento non può mai essere considerato legittimo quando la normativa di legge impone l'obbligo di provvedere, indipendentemente dalla complessità dell'istruttoria. Ha pertanto condannato l'amministrazione a provvedere in via urgente e con priorità sulla istanza del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso dichiarando l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione in ordine alla richiesta di autorizzazione per il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha ordinato all'amministrazione di provvedere con urgenza sulla istanza del ricorrente, emanando un provvedimento espresso entro un termine brevissimo da esso fissato. La sentenza impone inoltre all'amministrazione il risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati dalla illegittima inerzia, nonchè la condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente.
Massima
L'amministrazione è tenuta a rilasciare un provvedimento espresso e motivato in ordine alle istanze relative al rilascio di autorizzazioni per permessi di soggiorno, e il silenzio protrattosi nel tempo costituisce illegittimo inadempimento dei doveri procedimentali suscettibile di impugnazione presso il giudice amministrativo, indipendentemente dalla complessità dell'istruttoria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Passoni, Presidente Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore Giovanni Giardino, Primo Referendario per la declaratoria di illegittimità del silenzio Inadempimento serbato dall’amministrazione in ordine alla richiesta presentata in data 10.12.2024 in connessione alla pratica -OMISSIS-,volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione, sul ricorso numero di registro generale 181 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Sportello Unico per L'Immigrazione di Pescara, non costituito in giudizio; Ministero dell'Interno, Prefettura Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura Pescara; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione. Compensa le spese di giudizio tra le parti in ragione della serialità della controversia. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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