Tar Abruzzo - PescaraSEZIONE PRIMA18 agosto 2025Accolto

Sentenza n. 202500318/2025

Declaratoria Di Illegittimità Del Silenzio Inadempimento Serbato Dall’amministrazione In Ordine Alla Richiesta Per Il Rilascio Dell’autorizzazione Volta Conseguire Il Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione (pratica P- Pe/l/q/2023/101631 In Data 10.12.2024)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Barakat Abdelhalim Salem Abdelrazek, cittadino straniero, ha presentato istanza al Ministero dell'Interno in data 10 dicembre 2024 per ottenere l'espletamento degli atti propedeutici al conseguimento di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione. L'Amministrazione, tuttavia, non ha provveduto entro i termini legali a rispondere o a evadere la richiesta, determinando una fattispecie di silenzio-inadempimento. Il ricorrente, non avendo ricevuto alcun provvedimento esplicito o conclusivo, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, nel gennaio 2025, chiedendo non solo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio ma anche la nomina di un commissario ad acta quale rimedio per superare la persistente inerzia amministrativa e garantire il diritto del ricorrente a ricevere una decisione sulla propria istanza entro termini ragionevoli.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel sistema del diritto dell'immigrazione e della permanenza di stranieri in Italia, disciplinato principalmente dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998. Il permesso di soggiorno in attesa di occupazione rappresenta una categoria specifica di titolo di permanenza, prevista per coloro che sono giunti legittimamente sul territorio italiano in attesa di trovare una collocazione lavorativa. L'Amministrazione ha l'obbligo di espletare gli incombenti procedurali entro termini prestabiliti, e il silenzio della pubblica amministrazione per oltre il termine legale configurata un'ipotesi di silenzio-inadempimento, caratterizzato dal fatto che l'Amministrazione non ha neppure comunicato il diniego esplicito della richiesta, ma ha semplicemente omesso di agire. Il principio generale del diritto amministrativo, codificato nella legge numero 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa e nella giurisprudenza consolidata, impone che il silenzio oltre il termine costituisca illegittimità idonea a fondare una sentenza amministrativa.

La questione giuridica

Il punto di diritto centrale era se il Ministero dell'Interno, non avendo risposto entro i termini all'istanza del ricorrente per l'espletamento degli incombenti propedeutici al permesso di soggiorno in attesa di occupazione, avesse integrato una fattispecie di silenzio-inadempimento, e conseguentemente se fosse necessario e opportuno che il giudice amministrativo accertasse tale illegittimità e ordinasse all'Amministrazione di provvedere, eventualmente su intervento di un commissario ad acta. Il ricorso sollevava altresì il problema della tutela di diritti fondamentali della persona, quali il diritto alla libertà personale e la dignità umana, che risultano compromessi quando un cittadino straniero rimane in una situazione di incertezza sulla propria permanenza legale nel territorio dello Stato, a causa dell'inerzia amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR Abruzzo ha ritenuto fondato il ricorso sulla base della consolidata giurisprudenza in materia di silenzio-inadempimento, secondo la quale la mancanza di una risposta esplicita dell'Amministrazione oltre il termine legale integrala violazione del diritto del cittadino a ricevere una pronuncia sulla propria istanza. Il tribunale ha accolto la tesi secondo cui il Ministero dell'Interno aveva violato i propri obblighi procedurali, non provvedendo a comunicare neppure un diniego formale all'istanza del ricorrente presentata il 10 dicembre 2024. La sentenza ha altresì considerato rilevante il fatto che il ricorrente, cittadino straniero, versava in una condizione di particolare vulnerabilità, in attesa di una decisione sulla propria permanenza legale nel territorio italiano. Il giudice ha ritenuto proporzionato e necessario non solo accertare l'illegittimità del silenzio, ma anche ordinare al Ministero dell'Interno di provvedere con carattere di urgenza, mediante l'esecuzione della sentenza da parte dell'Autorità amministrativa, al fine di rimediare all'inerzia e garantire al ricorrente una risposta effettiva sulla propria istanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso numero 168 del 2025, provvedendo a dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Interno e ordinando formalmente a quest'ultimo di eseguire la sentenza e di adempiere agli obblighi procedurali, ossia di espletare gli incombenti propedeutici al conseguimento del permesso di soggiorno in attesa di occupazione. Il giudice ha inoltre compensato le spese di giudizio, liquidando le spese della parte ricorrente nella misura di 800 euro oltre ai relativi accessori di legge, a carico dello Stato, ritenendo che l'Amministrazione avesse dato causa al giudizio mediante la propria inerzia ingiustificata. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Massima

L'omissione dell'Amministrazione di pronunciarsi entro il termine legale su un'istanza di rilascio di permesso di soggiorno costituisce silenzio-inadempimento illegittimo, idoneo a fondare accoglimento del ricorso amministrativo e obbligo di adempimento mediante esecuzione della sentenza da parte dell'Autorità competente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Passoni,	Presidente
Massimiliano Balloriani,	Consigliere
Silvio Lomazzi,	Consigliere, Estensore
per l'accertamento
del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza del 10 dicembre 2024, relativa all’espletamento degli incombenti prodromici al conseguimento di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia del Soggetto pubblico.
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2025, proposto da Barakat Abdelhalim Salem Abdelrazek, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione, il ricorso n.168/2025 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti; spese della parte ricorrente, liquidate in €800,00 (Ottocento/00) oltre ad accessori di legge, poste a carico dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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