Tar Abruzzo - PescaraSEZIONE PRIMA22 novembre 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202500458/2025

Accertamento Dell’illegittimità Del Silenzio/inadempimento Della Questura Di Pescara Sull’istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale In Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato, Nonché Per L’accertamento Dell’obbligo Dell’amministrazione Di Provvedere.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ha presentato istanza alla Questura di Pescara per ottenere la conversione di tale permesso in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, avendo trovato una collocazione occupazionale. La Questura, in luogo di adottare un provvedimento esplicito di accoglimento o rigetto, è rimasta inerte, non rispondendo alla richiesta nel termine legalmente previsto e configurando così una condotta omissiva di cui il ricorrente ha lamentato l'illegittimità. Dinanzi al persistente silenzio, il ricorrente ha promosso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del comportamento omissivo e l'obbligo per l'amministrazione di adottare un provvedimento sulla richiesta di conversione entro un termine perentorio.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo 286/1998, che prevede vari titoli di permesso di soggiorno in relazione alle finalità della permanenza dello straniero nel territorio nazionale. Le norme prevedono che il permesso per protezione speciale, rilasciato nei casi di condizioni personali o familiari particolari, possa essere convertito in altre tipologie di permesso qualora vengono a realizzarsi i presupposti di legge, come l'acquisizione di una posizione lavorativa stabile. L'amministrazione è tenuta a decidere entro i termini previsti dalla legge, pena l'illegittimità dell'inazione, secondo i principi generali dell'azione amministrativa fissati dalla legge 241/1990. Il silenzio della pubblica amministrazione su istanze volte a ottenere provvedimenti ad effetto favorevole integra, di regola, un comportamento illegittimo che può dar luogo a ricorso giurisdizionale.

La questione giuridica

Il nodo della controversia risiedeva nel diritto del ricorrente di ottenere una pronuncia dell'amministrazione sulla propria richiesta di conversione del permesso di soggiorno e nel carattere illegittimo del silenzio prolungato della Questura. Era contestato se l'amministrazione fosse tenuta a provvedere d'ufficio o se esistessero discrezionalità amministrativa circa la valutazione dei requisiti per la conversione. Inoltre era rilevante verificare se la permanenza nello stato di inerzia amministrativa per un periodo prolungato costituisse di per sé violazione di norma di rango costituzionale in tema di diritti dei privati a ricevere provvedimenti amministrativi tempestivi e corretti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha accertato che nel corso del procedimento giurisdizionale, anteriormente alla pronuncia della sentenza, la Questura di Pescara ha provveduto a dare risposta al ricorrente, verosimilmente emettendo il provvedimento sulla richiesta di conversione o adottando comunque un atto amministrativo che ha risolto la questione di fondo, oppure la situazione di fatto del ricorrente si è modificata in modo tale da rendere non più necessaria la conversione richiesta. Questa circostanza estingue l'interesse concreto alla prosecuzione del giudizio perché viene meno l'oggetto della controversia, pur permanendo la questione di principio sulla legittimità del pregresso silenzio amministrativo. Il collegio ha quindi valutato opportuno dichiarare cessata la materia del contendere, ritenendo che il ricorrente aveva comunque ottenuto il risultato pratico cui tendeva la propria istanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, Sezione Prima, ha dichiarato cessata la materia del contendere, estinguendo il procedimento giurisdizionale. Con questa pronuncia, pur non entrando nel merito della legittimità dell'inazione amministrativa precedente, il giudice ha preso atto che l'interesse del ricorrente alla conversione del permesso di soggiorno era stato realizzato o aveva comunque perso attualità. Il ricorrente, nel concreto, ha ottenuto quanto richiedeva o le circostanze sono mutate, eliminando così l'utilità pratica della sentenza sul merito.

Massima

L'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere è dichiarabile quando, nel corso del procedimento, la situazione di fatto che ne costituiva l'oggetto sia mutata o quando l'amministrazione abbia provveduto a soddisfare la pretesa del ricorrente, rendendo inattuale l'esigenza di una pronuncia sulle questioni controverse.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Passoni,	Presidente
Silvio Lomazzi,	Consigliere
Giovanni Giardino,	Primo Referendario, Estensore
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio/inadempimento della Questura di Pescara sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, oltre che per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere.
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2025, proposto da
Ahmed Ablulameer Jaeilan Jaeilan, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorena Di Giambattista, Houssam Dakraoui, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota dell’Ufficio immigrazione della Questura di Pescara in data 27 agosto 2025, versata agli atti del giudizio, con cui si rappresenta che in data 20.08.2025, l’Amministrazione ha disposto il  rilascio  del  titolo richiesto dal ricorrente;
Vista la dichiarazione resa nel corso dell’udienza camerale del 14/11/2025 dal patrono di parte ricorrente che ha concluso affinché venga dichiarata la cessata la materia del contendere previa condanna alle spese a carico dell’Amministrazione sulla base del principio della soccombenza virtuale;
Ritenuto che, in riferimento a quanto sopra esposto, sia venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, stante l’oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso con piena soddisfazione della pretesa del ricorrente;
Ritenuto, in definitiva, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto, da ultimo, che in ossequio al canone della soccombenza virtuale, le spese vadano poste a carico della parte resistente, atteso che il soddisfacimento dell’interesse di parte ricorrente ad ottenere l’invocato provvedimento è avvenuto solo successivamente all’instaurazione dell’odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’Amministrazione a pagare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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