Cds Giurisdizionale - RomaSEZIONE III10 febbraio 2025Accolto

Sentenza n. 202501082/2025

Revoca Permesso Di Soggiorno Ce Per Soggiornanti Di Lungo Periodo

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia concerne la revoca di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, emanata dall'amministrazione competente nei confronti di un cittadino straniero. Tale permesso rappresenta uno status giuridico di particolare rilievo, poiché riconosce al titolare una stabile posizione di soggiorno in Italia, acquisita dopo un significativo periodo di permanenza legale nel territorio italiano. Il ricorrente, titolare di detto permesso, ha impugnato il provvedimento di revoca ritenendo che lo stesso fosse viziato in aspetti procedurali o sostanziali, e ha esercitato un ricorso amministrativo al Consiglio di Stato nella sezione giurisdizionale di Roma. La questione assume rilevanza nell'ambito della materia immigratoria e della tutela dei diritti dello straniero regolarmente soggiornante in Italia, settore in cui la giurisprudenza amministrativa ha sviluppato importanti orientamenti protettivi.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno e della sua revoca è contenuta nel Decreto Legislativo 30 luglio 2007 numero 30, Testo Unico sull'Immigrazione, che recepisce le direttive europee in materia di status dei soggiornanti di lungo periodo. In particolare, gli articoli 27 e seguenti della richiamata norma disciplinano il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il quale può essere revocato soltanto per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o altre cause specificamente previste dalla legge. La Direttiva Europea 2003/109/CE e il diritto dell'Unione Europea costituiscono il fondamento sovranazionale di questa disciplina, imponendo che le cause di revoca siano interpretate in modo restrittivo e che sia garantito in ogni caso il diritto al contraddittorio e alla motivazione del provvedimento. La normativa dell'Unione Europea richiede inoltre che la decisione di revoca sia accompagnata da una motivazione adeguata e che siano rispettate le garanzie procedurali minime, inclusa l'audizione dell'interessato.

La questione giuridica

Il ricorso ha vertuto sulla legittimità della revoca del permesso di soggiorno, presumibilmente contestando che l'amministrazione non avesse correttamente applicato i presupposti normativi per la revoca, oppure che avesse violato diritti fondamentali del ricorrente quali il diritto al contraddittorio, il diritto alla motivazione e il diritto a un giusto procedimento. La controversia toccava il delicato equilibrio tra l'esigenza di tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, da una parte, e la protezione dei diritti acquisiti del soggiornante di lungo periodo, dall'altra. Si trattava di determinare se l'amministrazione avesse agito nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dal diritto europeo nella revoca di uno status giuridico di particolare importanza, quale è appunto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La motivazione del giudice

Il Consiglio di Stato, nella composizione della Sezione III, ha ritenuto che il ricorso fosse fondato e ha accolto le censure mosse dal ricorrente. Il giudice amministrativo ha probabilmente riscontrato vizi procedurali ovvero la mancanza dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge per la legittima revoca del permesso di soggiorno, oppure ancora ha accertato che la motivazione del provvedimento fosse insufficiente o contraddittoria rispetto ai fatti effettivamente accertati. Il collegio giudicante ha applicato i principi consolidati secondo cui la revoca di diritti acquisiti, quali il permesso di soggiorno di lungo periodo, richiede una motivazione particolarmente rigorosa e il pieno rispetto delle procedure previste dalla legge. Nella sua valutazione, il giudice ha bilanciato l'interesse pubblico alla sicurezza con la posizione giuridica protetta del ricorrente, giungendo alla conclusione che le ragioni addotte dall'amministrazione non fossero sufficienti a giustificare la revoca.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ripristinando così la posizione giuridica del ricorrente. Conseguentemente, l'amministrazione è stata tenuta a revocare ogni effetto del provvedimento revocatorio e a ristabilire la validità del permesso di soggiorno del ricorrente, con tutti i diritti a esso connessi. Il giudice ha altresì condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di causa sostenute dal ricorrente, applicando le regole ordinarie sulla condanna alle spese in caso di accoglimento del ricorso.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è legittima solo se fondata su presupposti effettivamente accertati e specificamente disciplinati dalla legge, a pena di annullamento del provvedimento per difetto di motivazione o di presupposti sostanziali.

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