Termini di decadenza delle cartelle esattoriali

La decadenza è il termine entro il quale la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente. Il suo decorso rappresenta anche una via per sfuggire alle richieste di pagamento.

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1. Prescrizione e decadenza

Prima di entrare nel merito dell’argomento oggetto del presente tema, è opportuna soffermarsi, brevemente, sulla distinzione tra due istituti giuridici, di particolare importanza, che regolano gli effetti del decorso del tempo.
L’ordinamento giuridico italiano riconosce e tutela svariati diritti; si pensi ai numerosissimi diritti di cui si può essere titolari, come il diritto di riscuotere un credito, per es. uno stipendio o la pigione delle case, il diritto a vedersi risarcito un danno da circolazione stradale, il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da fatto illecito, il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi o le rate di un mutuo e così via.

Tuttavia, il fatto di essere titolare di un diritto riconosciuto e tutelato dalla legge, non sempre esclude la possibilità di perderlo, soprattutto quando si assume un comportamento inerte in relazione all’esercizio del proprio diritto.
La legge, difatti, prevede un termine entro il quale esercitare i propri diritti, in assenza del quale si rischia l’estinzione degli stessi. Proprio per questo motivo, entrano in gioco due istituti fondamentali per il nostro ordinamento, la prescrizione e la decadenza.
La prescrizione rappresenta un modo di estinzione del diritto per il suo mancato esercizio da parte del titolare, entro un certo termine previsto dalla legge (ordinario o breve), e dunque presuppone un comportamento di inerzia da parte del titolare medesimo.

La decadenza, viceversa, prescinde dal comportamento inerte del titolare, e implica la perdita della possibilità di esercitare un diritto per il semplice decorso di un termine di regola molto breve.
I due istituti, come detto, sono di fondamentale importanza, in quanto è ben possibile che ci si trovi di fronte ad un obbligo, cui si è dovuti per legge, per sentenza o da contratto ecc., e che tale obbligo sia venuto meno proprio per l’inerzia del suo avente diritto, in quanto ha mancato di esercitalo quando poteva. Uno dei campi in cui gli istituti in parola assumono un ruolo spesso determinante al fine di evitare l’adempimento di un obbligo, nella fattispecie il pagamento, risulta essere quello relativo alle imposizioni fiscali e/o di natura contravvenzionale, ossia con riguardo alle cartelle esattoriali

2. Iscrizioni a ruolo e cartelle esattoriali

L’Amministrazione Finanziaria, dopo aver accertato il mancato pagamento di tributi e imposte, notifica al contribuente un avviso di accertamento in cui si sollecita il pagamento. Lì dove il contribuente non adempie al pagamento, la somma viene iscritta a ruolo e questo viene trasmesso all’ente incaricato della riscossione. Quest’ultimo provvede alla predisposizione e alla notifica delle cartelle esattoriali. Successivamente provvede anche alla riscossione delle somme e, in caso di mancato pagamento, all’avvio dell’esecuzione forzata.

Le cartelle esattoriali, dette anche cartelle di pagamento, sono dunque gli atti che il contribuente si vede notificare da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (prima Equitalia) per il recupero dei crediti vantati da vari enti (Inps; Comuni; Agenzia delle Entrate).Le cartelle esattoriali, dette anche cartelle di pagamento, sono dunque gli atti che il contribuente si vede notificare da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (prima Equitalia) per il recupero dei crediti vantati da vari enti (Inps; Comuni; Agenzia delle Entrate).

Le somme oggetto delle cartelle di pagamento sono iscritte a ruolo. Il ruolo è un elenco in cui vengono riportati i nominativi dei debitori e le somme dovute.

Le cartelle, inoltre, devono essere caratterizzate dalla chiarezza e riportare espressamente:

  • la somma da pagare;
  • il titolare del diritto di credito;
  • la motivazione;
  • il termine di pagamento di 60 giorni dalla notifica;
  • le modalità di pagamento;
  • le istruzioni per presentare un ricorso;
  • le istruzioni per la rateizzazione del pagamento;
  • il nominativo del responsabile del procedimento;
  • le conseguenze in caso di mancato pagamento entro il termine fissato.

Se il pagamento non è effettuato entro i 60 giorni, sulle somme richieste, matureranno, dal giorno della notifica, gli interessi di mora. Inoltre, decorso tale termine, l’agente della riscossione procederà ad azionare le procedure cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva del credito.

3. Decadenza e prescrizione delle cartelle di pagamento

Il termine entro il quale la cartella di pagamento deve essere notificata per la prima volta, dopo l’iscrizione delle somme a ruolo, rappresenta il c.d. termine di decadenza.
Quindi, il termine di decadenza, va calcolato dalla data di iscrizione a ruolo, riportata nella cartella di pagamento.
Se, al momento della notifica, il termine di decadenza previsto è già decorso, la cartella è nulla e il credito non può più essere riscosso.

La contestazione della decadenza da parte del contribuente può avvenire mediante un ricorso in autotutela o il ricorso al giudice tributario. I termini di decadenza e di prescrizioni, come detto al capitolo 1, sono da tenere ben distinti e da non confondere.
La decadenza, rappresenta il termine entro il quale deve avvenire, da parte dell’Agente della Riscossione, la notifica della cartella di pagamento da quando l’imposta non pagata è stata iscritta a ruolo.
La prescrizione, invece, rappresenta il termine oltre il quale il creditore non potrà più far valere il proprio diritto di credito. Quindi, l’Agente della Riscossione, dopo aver notificato ritualmente la cartella di pagamento, ha un termine predeterminato per recuperare il credito, in difetto si genera la prescrizione e il pagamento non sarà più esigibile. Anche la prescrizione, come la decadenza, non è unica per ogni tributo non pagato

4. I termini di decadenza delle imposte

I termini di decadenza variano in base al tipo di tributo.

Per le imposte sul reddito, Irpef, Ires, Iva e Irap la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  • del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata;
  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta;
  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale;
  • del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

Per i tributi locali, quali IMU, ICI, TASI e TARI e anche per il bollo auto, la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  • del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Per multe relative alla violazione del Codice della Strada:

  • la notifica deve avvenire entro due anni dalla data di consegna del ruolo da parte del Comune all’Agente della Riscossione.

Per i contributi Inps la decadenza si riferisce all’iscrizione a ruolo che deve avvenire entro il 31 dicembre:

  • dell’anno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento;
  • dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento per i contributi dovuti in seguito ad accertamenti effettuati dagli uffici.

5. Rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle di pagamento

Complice la grave crisi economica degli ultimi anni, il Decreto Legge n. 119/2018 (c.d. Pace Fiscale) ha introdotto la definizione agevolata 2018 c.d. “rottamazione-ter” rivolta a tutti coloro che hanno debiti con l’Agenzia delle entrate-riscossione. Con tale strumento si prevedeva la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, comprese le multe stradali, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Questo meccanismo di sanatoria riguardava le cartelle di pagamento emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 relative ad omessi versamenti dovuti in base alle dichiarazioni annuali e ai contributi previdenziali. Inoltre, il saldo e stralcio, esclude il pagamento di sanzioni ed interessi e il nuovo importo potrà essere pagato in una unica soluzione o con una rateizzazione con massimo 5 rate e un interesse pari al 2%.

Il termine entro il quale si poteva aderire era il 30 aprile 2019, poi prorogato dal Decreto Crescita. Risultavano esclusi dal beneficio: il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea; crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

In ultimo, non va tralasciato di ricordare che, nel decreto fiscale del 2019 è stato previsto il condono, con stralcio automatico, da parte dello Stato di tutti i debiti fino ad euro 1.000,00 (mille), notificati dall’anno 2000 e fino al 2010, tra questi i debiti per multe e/o bollo auto non pagati. Successivamente, il Decreto Crescita, approvato il 27/06/2019, ha stabilito la riapertura dei termini per presentare le domande in ossequio alla pace fiscale, prorogando la scadenza per le domande al 31/07/2019.

6. Il Decreto rilancio e rottamazione quater?

Con il Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è intervenuto proprio sulla disciplina della Rottamazione-ter per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020, vista la situazione di difficoltà economica generata dalla pandemia di COVID.
Più precisamente, tale decreto ha previsto che, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non comporta la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro la data del 10 dicembre 2020.

In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. Infine, stante la delicata situazione economica aggravata dagli esiti del confinamento per COVID, al momento è al vaglio alla Camera un possibile nuovo condono e rottamazione (c. d. quater).

 

Redatto da: Martina Rapone

Aggiornato da: Marco Mosca

Fonti normative

D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973

D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973

Decreto Legge del 17 giugno 2005, numero 106, articolo 1, comma 5 ter

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)

Artt. 2 e 9 DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159

Legge 58/2019 di conversione del decreto-legge n.34/2019 (Decreto Crescita);

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