Rateizzazione a Equitalia. Come fare?

Ricevere una cartella esattoriale non è mai piacevole, ma cerchiamo di capire come è possibile diluire nel tempo la somma dovuta.

1. In quali casi è possibile rateizzare la somma dovuta ad Equitalia?

La domanda di rateizzazione ad Equitalia può essere presentata in qualsiasi momento da cittadini o imprese che abbiano ricevuto una cartella esattoriale: l’ente di riscossione, infatti, non indica alcun termine entro il quale è necessario presentare la relativa domanda.

Non solo non vi è alcun termine di decadenza, ma non vi è nemmeno una somma minima necessaria per poter accedere alla dilazione di cui si discute.

Vi è solo una distinzione per quanto concerne la modulistica da presentare:

- nel caso in cui il debito sia inferiore a 60mila euro, sufficiente presentare un’autodichiarazione relativa alla propria situazione di difficoltà economica, semplicemente barrando la relativa casella presente nel modulo contenente l’istanza di rateizzazione;

- nel caso in cui invece il debito sia superiore a 60mila euro, non basterà più un’autodichiarazione relativa alla propria situazione di indigenza economica, ma sarà necessario allegare all’istanza l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), il quale, tra l’altro, può essere calcolato anche online, collegandosi al sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) oppure, in alternativa, ci si può recare al patronato più vicino per ottenere la relativa assistenza.

Per determinare tale importo, non dovrà farsi riferimento esclusivamente alla cartella esattoriale per cui si chiede la rateizzazione, ma anche all’eventuale somma che sia ancora dovuta all’ente per precedenti piani di dilazioni, non ancora estinti.

2. In quante rate può essere suddiviso il debito?

Equitalia può concedere una rateizzazione pari a 72 rate al massimo (piano ordinario), a prescindere dall’importo del debito, quindi anche nel caso in cui questo sia superiore a 60mila euro.

È possibile tuttavia richiedere un piano di rateizzazione più ampio, ma in ogni caso pari al massimo a 120 rate di importo costante (piano straordinario), dimostrando di non poter estinguere il proprio debito sulla base del piano ordinario. Ciò può accadere laddove il debito sia superiore al 20% del reddito mensile del proprio nucleo familiare: per fare un esempio, se il reddito mensile del proprio nucleo familiare è pari a 2mila euro, il piano straordinario potrà essere richiesto nel caso in cui il debito sia pari o superiore a 400 euro.

Anche in questo caso dovrà essere allegata alla domanda di rateizzazione la certificazione Isee, a prescindere dalla somma oggetto della cartella esattoriale di cui si chiede la dilazione.

3. Come presentare la richiesta di rateizzazione

La richiesta di rateizzazione ad Equitalia deve essere presentata compilando necessariamente il modulo predisposto dall’ente stesso e reperibile presso lo sportello competente per territorio oppure online.

Vi sono due moduli differenti, relativi rispettivamente a debiti inferiori o superiori a 60mila euro, alla luce della distinzione sopra descritta.

Il modulo, una volta compilato, può essere presentato all’ente di riscossione nei seguenti modi:

- recandosi direttamente allo sportello Equitalia competente per territorio, sportello che è indicato nella stessa cartella esattoriale e consegnando il modulo di persona;

- inviando una raccomandata allo sportello Equitalia competente per territorio. L’indirizzo è riportato sempre sulla cartella esattoriale;

- online, ma solo nel caso in cui il debito non sia superiore a 60mila euro.

Alla domanda di rateizzazione dovrà essere inoltre allegata una copia della propria carta d’identità, ma solo nel caso in cui il relativo modulo non sia presentato personalmente allo sportello. Laddove ci si rechi allo sportello per consegnare la propria domanda di rateizzazione, quindi, non sarà necessario avere con sé una copia della propria carta d’identità, ma esclusivamente l’originale, il quale potrà essere richiesto dall’addetto Equitalia per verificare l’identità del richiedente.  

4. Perché è bene pagare alle scadenze previste?

Se i pagamenti sono effettuati secondo le scadenze previste, al cittadino non può essere imputato alcun inadempimento e quindi Equitalia non può procedere, iscrivendo eventuali fermi amministrativi o ipoteche, né può attivare alcuna procedura di riscossione e ciò già a partire dal pagamento della prima rata.

Anche se il debito non è estinto, infatti, il debitore si mostra adempiente effettuando i pagamenti secondo le scadenze previste, quindi Equitalia non può andare avanti con alcuna procedura di riscossione.

Nel caso in cui tuttavia l’ente di riscossione abbia già predisposto un fermo amministrativo, il debitore può domandarne la sospensione una volta che abbia effettuato il pagamento della prima rata.

La dilazione inoltre può essere revocata nel caso in cui il debitore non paghi 5 rate, anche non consecutive, quindi è bene effettuare i pagamenti seguendo il piano di rateizzazione predisposto da Equitalia, al fine di poter continuare a beneficiare della relativa dilazione di pagamento.

5. Decreto Milleproroghe 2022

I) Termini

La Legge n°15 del 25 febbraio 2022, c.d. “decreto Milleproroghe”, che ha convertito il Decreto legge n. 228/2021, ha introdotto un' importante novità in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali con l’Agenzia delle Entrate.

Tra le novità degne di nota, va ricordata la possibilità attribuita ai contribuenti i cui piani di rateizzazione risultavano decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente allo stato di emergenza determinato dell’epidemia di Covid-19 (periodo marzo 2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme residue, ossia per quelle ancora dovute, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

La richiesta deve essere presentata entro il 20 aprile 2022. Pertanto, ciò che rileva ribadire è che tale possibilità è riconosciuta a coloro che erano decaduti dal beneficio prima dello stop ai pagamenti disposto nel mese di marzo 2020, ossia la data dell’8 marzo 2020.

La caratteristica principale è data dal fatto che la nuova possibilità di accesso al pagamento rateizzato non richiede di saldare immediatamente l’ammontare delle somme non versate prima del detto stop.

Quindi nel caso di decadenza determinata da mancato pagamento delle somme entro le scadenze previste non occorrerà regolarizzare l’importo delle rate scadute del precedente piano di rateizzazione. Quanto ai termini da rispettare si ricorda che: la possibilità di accesso a nuove rateizzazione senza l’obbligo di dover preventivamente saldare le rate non pagate decorre dal 10/01/2022 e fino alla scadenza del 30/04/2022.

II) Modalità

Quanto alle modalità di richieste occorre fare una distinzione in base all’entità del debito, se inferiore ad €. 60.000,00 (60 mila) ovvero maggiore a tale somma.

- Somme fino ad euro 60 mila

Come indicato analiticamente nel sito stesso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, in caso di debiti fino a 60.000 euro la domanda di rateazione può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente “nell’area riservata”;
  • compilando il modello R1 da inviare via pec (posta elettronica certificata, da non confondere con la mail ordinaria) agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
  • Sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, si potrà accedere al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
  • “Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.”

- somme superiori ad euro 60 mila euro

In tal caso la domanda di rateizzazione si presenta esclusivamente a mezzo PEC Sarà, tuttavia, necessario allegare la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del tuo nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Se la richiesta è accolta, si accede al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

Anche in tal caso si applicano le novità introdotte dal Decreto Rilancio n°34/2020 testé richiamato III) Regole sulla decadenza dal beneficio L’Agenzia delle Entrate riscossioni chiarisce, altresì, che la rateizzazione decade in caso di:

  • inadempienza, mancato pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento (cosiddetta “decadenza per inadempienza”);
  • In tal caso la regola del mancato pagamento di rate varie in base ad alcuni presupposti, ossia:

1) per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;

2) per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive

3) per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive

  • assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;
  • decesso del richiedente;
  • società cancellate dal registro delle imprese.

Al verificarsi delle condizioni di decadenza, l’Agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero normativamente consentite. Va detto, tuttavia, che, nel caso di decadenza per inadempienza, è possibile nuovamente accedere all’istituto della rateizzazione sia per gli stessi debiti che per altri debiti, solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute – calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione - della rateizzazione decaduta, fermo restando, nel caso la decadenza si fosse concretizzata prima dell’8 marzo 2020, quanto previsto dalle specifiche disposizioni intervenute nel corso del periodo emergenziale.

Qualora la rateizzazione riguardi gli stessi debiti di una precedente rateizzazione decaduta, il nuovo piano potrà essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.

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