Cos’è l’Esecuzione Forzata e Quando può Essere Avviata
Scopri cos’è l’esecuzione forzata, quando può essere avviata e quali strumenti ha il creditore per recuperare il proprio credito.
Sebbene le semplificazioni non siano mai del tutto corrette, si deve in linea di massima operare una profonda distinzione tra i giudizi di merito volti a far accertare l’esistenza di un diritto e quelli esecutivi destinati invece a far sì che quei diritti canonizzati in un titolo sia esso giudiziale (sentenza, ordinanza o decreto ingiuntivo) o stragiudiziale (atto notarile, cambiale, assegno) possano trovare concreta attuazione.
Il lavoratore che ha vinto una controversia contro il proprio datore di lavoro, l’imprenditore che si è visto rifiutare un assegno dato in pagamento per la propria attività, il coniuge separato al quale non vengono corrisposti gli importi pattuiti dinnanzi al Tribunale, il danneggiato che ha ottenuto un risarcimento danni hanno tutti un titolo che in astratto gli riconosce un diritto di credito nei confronti di un altro soggetto, ma al tempo stesso, in assenza di un adempimento spontaneo da parte del debitore, hanno la necessità che il diritto che gli spetta non rimanga lettera morta.
A riguardo l’articolo 2910 del codice civile prevede espressamente che il creditore per conseguire quanto gli è dovuto può far espropriare i beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile e parallelamente, ai sensi dell’art. 2740 del codice civile, salvo casi straordinari che devono essere espressamente previsti per legge, che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri senza dunque eccezioni o limitazioni.
Per completezza è bene ricordare, anche se l’ipotesi è forse meno comune, che può accadere che vengano espropriati a garanzia del credito non solo beni del debitore ma anche quelli di un terzo quando questi sono stati vincolati allo scopo o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
L’ipotesi è per esempio frequente nei contratti di mutuo ed in genere nei finanziamenti bancari nei quali familiari o persone comunque legate al mutuatario da vincoli societari concedono in garanzia propri beni personali sui quali in caso di risoluzione del finanziamento per mancato pagamento di una o più rate il creditore potrà soddisfarsi, o quella della revoca dell’atto di vendita o donazione dei beni di un debitore che prevedendo un’azione legale nei propri confronti si sia liberato di quanto di sua proprietà sperando di poterlo così mettere al sicuro dall’aggressione dei creditori.
Cos’è l’Esecuzione Forzata
Definizione Giuridica
Una volta che un creditore ha ottenuto il riconoscimento dell’esistenza di un determinato diritto in un giudizio di merito, o comunque attraverso un documento di natura stragiudiziale, se il debitore non intende adempiere spontaneamente occorrerà dunque agire esecutivamente.
In linea del tutto generale possiamo dire che l’esecuzione forzata è volta al soddisfacimento dell’interesse di un creditore a vedersi in concreto riconosciuto quanto previsto da un titolo già formato ed esistente; interesse che può essere volto, come abbiamo visto, al recupero di un proprio credito quale ad esempio canoni di locazione non corrisposti, prestazioni lavorative o professionali non saldate, crediti alimentari dovuti a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale o risarcimenti danni, oppure, e parliamo di esecuzione in forma specifica, alla concreta attuazione di un diritto quale la consegna di un bene specifico acquistato ma non consegnato.
Le disposizioni che regolano il processo di esecuzione forzata civile non trovano in linea di massima applicazione all’ipotesi nella quale lo Stato decide di agire per il recupero delle imposte non pagate per il tramite della cosiddetta esecuzione esattoriale.
Dette procedure, delle quali oggi non ci occuperemo, sono infatti regolate da una distinta e specifica normativa ed hanno caratteristiche e tempistiche loro proprie.
Fondamento Normativo
L’esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sui concetti di certezza, liquidità ed esigibilità si è a lungo discusso e si continua ancora oggi a discutere.
In linea di massima possiamo dire che un diritto è certo quando risulta chiaro nel suo contenuto, nei suoi limiti e non è controverso fatte salve ovviamente le ipotesi delle opposizioni esecutive. Le statuizioni di una sentenza o di un decreto ingiuntivo devono, ad esempio, ritenersi certe sino alla riforma del provvedimento.
Un diritto è poi liquido quanto è il suo ammontare è facilmente calcolabile anche mediante il ricorso a mere operazioni matematiche effettuate sulla base degli elementi indicati nel titolo stesso: il problema si è ad esempio posto con il calcolo degli interessi nei contratti di finanziamento bancario per i quali gli importi dovuti sono indicati con il rimando a parametri esterni tra i quali il più noto è forse il parametro Euribor ed è stato generalmente risolto nel senso di ritenere comunque liquido il credito.
Un diritto è infine esigibile quando non è sottoposto a condizioni o termini ed è dunque azionabile dal creditore senza dover attendere ulteriormente.
Quando può Essere Avviata
Titolo Esecutivo
Il primo problema da risolvere è, dunque, di stabilire se si dispone o meno di un titolo esecutivo che giustifichi un’esecuzione forzata.
A riguardo l’art. 474 del codice di procedura civile stabilisce che sono titoli esecutivi le sentenze rese dai diversi Uffici Giudiziari (Tribunali, Corti di Appello, Corte di Cassazione, Ufficio del Giudice di pace), i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva come ad esempio in ambito civile i decreti ingiuntivi o talune ordinanze rese in corso di causa, le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia come ad esempio gli assegni, almeno negli stretti limiti temporali previsti dalla legge – decorso un certo lasso di tempo senza che sia stata avviata una procedura esecutiva sulla base di un assegno non pagato, infatti, lo stesso non varrà più come titolo esecutivo ma come mera promessa di pagamento idonea a fondare la richiesta di un decreto ingiuntivo – e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, categoria nella quale rientrano ad esempio i diversi contratti di mutuo.
Il codice di procedura civile precisa, ma non dovrebbe neanche essere necessario farlo, che l’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo in forza di scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute o per cambiali ed altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia.
Va infine segnalato anche che un tempo, e sino alla cosiddetta riforma Cartabia, il titolo doveva contenere la formula esecutiva ovvero l’ordine a tutti gli ufficiali giudiziari che ne fossero richiesti e ad a chiunque spettasse di porre in esecuzione il titolo. Attualmente la formula esecutiva è stata abolita ed è ora possibile agire sulla sola base di una copia autentica del titolo.
Atto di Precetto
Il passo successivo alla notificazione del titolo esecutivo è la notificazione dell’atto di precetto che ai sensi dell’art. 480 del codice di procedura civile deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti e, dunque, del creditore e del debitore, della data in cui era stato notificato il titolo esecutivo se questa avvenuta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso quando come nelle ipotesi di cambiali ed assegni è prevista dalla legge.
Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
A seguito delle ultime riforme legislative, inoltre, il precetto deve anche contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale.
Da ultimo, il precetto deve essere notificato alla parte personalmente e non dunque al procuratore costituito.
Sull’importanza del rispetto dei requisiti formali dell’atto torneremo più oltre quando parleremo delle opposizioni agli atti esecutivi.
Inadempimento del Debitore
Una volta notificato il titolo ed il precetto, al creditore ed al debitore si aprono due strade.
La prima, evidentemente, è l’ipotesi che il debitore scelga di adempiere spontaneamente pagando il dovuto.
In questo caso non vi sarà alcuna azione esecutiva non essendovi infatti alcuna ragione perché il creditore debba chiedere l’ausilio della giustizia per ottenere ciò che gli spetta e la procedura si chiuderà senza ulteriori attività.
Se, al contrario, il debitore non intende rispettare le obbligazioni assunte oppure non è in grado di farlo e non riesce ad addivenire ad un accordo con il creditore, quest’ultimo potrà porre in esecuzione il titolo esecutivo ottenuto.
Dal punto di vista del debitore, la scelta di saldare il dovuto solo a seguito della notificazione del precetto trova però poche giustificazioni. La notificazione del precetto è, infatti, generalmente preceduta da trattative e richieste stragiudiziali di adempimento che ove fossero state accolte avrebbero portato alla definizione dell’esposizione quanto meno senza l’imputazione delle spese legali e vive di precetto.
Tipi di Esecuzione Forzata
Esecuzione Mobiliare
Stabilito che il debitore non ha pagato quanto dovuto, si apre la fase dell’esecuzione forzata che può concretizzarsi nelle diverse forme dell’esecuzione mobiliare, sia essa presso il debitore o presso terzi, e dell’esecuzione immobiliare.
Per quanto riguarda la prima di queste, non meno di dieci e non più di novanta giorni dopo la notifica del precetto l’ufficiale giudiziario si reca presso l’abitazione del debitore e ricerca beni con i quali soddisfare il credito vantato dal creditore.
Non tutti i beni rinvenibili presso l’abitazione del debitore possono essere oggetto di pignoramento. Il codice di procedura civile stabilisce infatti l’impignorabilità tra gli altri delle cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto, dell'anello nuziale, dei vestiti, della biancheria, dei letti, dei tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, degli armadi guardaroba, dei cassettoni, del frigorifero, delle stufe e dei fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, della lavatrice, degli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi con l’unica eccezione dei mobili ad esclusione dei letti di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.
Sono altresì considerati impignorabili i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione, gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali ed anche gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
Una volta pignorati, i beni saranno presi in custodia e quindi venduti all’asta per il tramite di soggetti specializzati accreditati presso il Tribunale ed il ricavato, dedotte le spese di vendita, distribuito ai creditori.
L’ampio catalogo dei beni impignorabili fa tuttavia sì che il pignoramento mobiliare sia ormai divenuto forma residuale di soddisfazione degli interessi del creditore da attivarsi come extrema ratio comunque con scarse prospettive di recupero o nell’ipotesi in cui si ha la certezza che il debitore possieda beni di rilevante valore artistico come ad esempio quadri o gioielli.
Esecuzione Immobiliare
Stabilisce il codice di procedura civile che il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale vengono esattamente indicati con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato i beni ed i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione.
La procedura esecutiva immobiliare è una modalità di esecuzione lenta ed estremamente dispendiosa per il creditore che dovrà anticipare tutte le spese sino al termine della procedura ma al tempo stesso è in grado di garantire, se il bene immobile oggetto di pignoramento ha una seppur minima appetibilità, buone percentuali di recupero di crediti anche importanti che le altre forme di esecuzione non riescono a garantire.
Esecuzione presso Terzi
Infine, nell’esecuzione mobiliare presso terzi i creditori aggrediscono beni mobili di proprietà del debitore ma che sono nella disponibilità di soggetti terzi come, ad esempio, i conti correnti bancari o postali, gli stipendi o le pensioni o anche i canoni di locazione che il debitore dovrebbe percepire dai propri affittuari o conduttori. Rispetto al pignoramento immobiliare al quale abbiamo appena fatto cenno il pignoramento presso terzi presenta l’indubbio vantaggio di essere maggiormente economico e generalmente anche più rapido ma salvo casi eccezionali non garantisce il recupero di somme importanti per le quali occorrerà dunque far sempre riferimento alle procedure immobiliari.
Come pure avviene per il pignoramento mobiliare presso il debitore, esistono dei vincoli alla pignorabilità dei crediti che limitano fortemente la possibilità per un creditore di realizzo.
La principale e più importante limitazione riguarda gli stipendi e le pensioni ed è stabilita dall’art. 545 del codice di procedura civile in forza del quale le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.
Difese del Debitore
Opposizione agli Atti Esecutivi
Il debitore può opporsi ad una procedura esecutiva avviata nei suoi confronti sia per vizi formali che per questioni di merito.
Le opposizioni relative a vizi formali, delle quali avevamo fatto cenno nei precedenti paragrafi, sono regolate dall’art. 617 del codice di procedura civile ed attengono soprattutto alla regolarità del titolo esecutivo e del precetto.
Possono essere proposte prima che sia iniziata l'esecuzione con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell’atto da impugnare e comunque non oltre l’udienza fissata per la vendita.
Nello stesso termine debbono anche essere proposte tutte le contestazioni relative a singoli atti di esecuzione ma nella forma del ricorso al giudice dell’esecuzione.
Stante il carattere estremamente tecnico delle contestazioni che possono essere formulate appare opportuno che gli atti ricevuti a partire dalle prime raccomandate vengano senza indugio visionati da un legale che ben potrà verificare se sussistono o meno i presupposti per un’impugnazione ed è bene osservare che i termini per rilevare i vizi meramente formali è strettissimo – venti giorni dalla ricezione dell’atto – e, dunque, è opportuno interessare immediatamente il legale per valutare la migliore strada da seguire.
Opposizione all’Esecuzione
Al di fuori delle ipotesi di vizi formali, il debitore può comunque opporsi all’esecuzione se rileva che le somme richieste sono in tutto o in parte non dovute. Ai sensi dell’art. 615 del codice di procedura civile.
È bene ricordare che se l’opposizione all’esecuzione concerne un diritto canonizzato in un titolo di natura giudiziale come ad esempio una sentenza o un decreto ingiuntivo non è possibile formulare contestazioni relative alla genesi del rapporto: se in sostanza in sentenza è stato accertato che il debitore deve corrispondere una determinata somma, questi non potrà formulare in sede di opposizione all’esecuzione eccezioni che avrebbe potuto e dovuto formulare in sede di giudizio di merito.
Nelle opposizioni all’esecuzione relative a titoli giudiziali, dunque, è possibile far valere solo fatti successivi alla formazione del titolo come l’intervenuto pagamento o la prescrizione del credito.
Diversa è l’ipotesi delle opposizioni a titoli stragiudiziali quali ad esempio i contratti di mutuo nelle quali il potere di formulare eccezioni è molto più ampio. Anche in questo caso tuttavia, ricevuto un precetto, sarà bene consultarsi rapidamente con un legale per valutare la strada migliore da percorrere.
Conversione del Pignoramento
Una strada diversa per evitare la vendita dei propri beni in sede di esecuzione forzata è quella prevista dall’art. 495 del codice di procedura civile.
Il debitore prima che sia disposta la vendita del bene o l'assegnazione dei crediti può infatti chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
A garanzia della concreta volontà di onerare il proprio impegno, il debitore deve depositare in cancelleria a pena di inammissibilità una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
La somma da sostituire al bene pignorato è poi concretamente determinata con un’ordinanza del giudice dell’esecuzione sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione. Con la stessa ordinanza il giudice dispone che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
Grosso modo ogni sei mesi con provvedimento del Giudice si provvede a distribuzioni parziali delle rate medio tempore accreditate. È bene ricordare che qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice, le somme versate vanno a formare parte dei beni pignorati ed il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
Occorre inoltre tenere a mente che l'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità e che dunque se si viene dichiarati decaduti non resta altra strada che saldare integralmente il creditore o accettare la perdita del proprio bene.
Con il versamento dell'intera somma i beni vengono invece liberati.
Conseguenze dell’Esecuzione Forzata
Vendita dei Beni e Soddisfazione del Creditore
L’esecuzione forzata è destinata per sua stessa natura alla soddisfazione di un interesse economico del creditore. Nell’esecuzione presso terzi questa soddisfazione avviene per il tramite dell’assegnazione dei crediti – come ad esempio le giacenze su conti correnti bancari – direttamente al creditore. In buona sostanza, il Giudice dell’esecuzione stabilirà quale e quanta parte della disponibilità bancaria potrà considerarsi disponibile e la assegnerà ai creditori che hanno promosso o sono intervenuti nella procedura e l’istituto di credito provvederà quindi a bonificare le somme accantonate.
Per le procedure esecutive mobiliari presso il debitore e per le procedure immobiliari sarà invece necessario vendere all’asta i beni pignorati attraverso procedure regolamentate e gestite sotto il controllo del Tribunale ed all’esito verrà distribuito al creditore il ricavato della vendita dedotte le spese.
Rischi per il Debitore
Visto dal lato del debitore, il rischio principale che può derivare dal subire un’esecuzione forzata non appare tanto la mera perdita dei propri beni siano essi crediti giacenti sui conti correnti bancari o beni immobili, ma il permanere di un consistente debito all’esito delle diverse procedure esecutive in suo danno.
Se le procedure esecutive si protraggono a lungo negli anni non è infrequente infatti che una volta venduti i beni ed attribuito il ricavato al creditore, a causa del maturare degli interessi il debito originario non si estingua ed il debitore si trovi nella spiacevole situazione di aver perso buona parte delle proprie sostanze senza tuttavia essersi liberato dai debiti accumulati, debiti che possono portare a future azioni legali su nuovi beni acquisiti ed anche a segnalazioni nelle banche dati del sistema creditizio con conseguente negazione dell’accesso ad ulteriori finanziamenti o all’utilizzo di carte di credito.
Da questo punto di vista il ricorso alle opposizioni di cui si è fatto sinora cenno a mero scopo dilatorio non costituisce, dunque, un mezzo consigliabile dovendosi piuttosto procedere d’intesa con un legale specializzato con piani di ristrutturazione del debito e procedure concorsuali che garantiscano un effetto liberatorio per il debitore.
Conclusioni
Traendo le fila di quanto sin qui scritto, possiamo osservare che l’esecuzione forzata costituisce uno snodo fondamentale della giustizia civile perché consente di contemperare l’interesse del creditore a vedersi riconosciuto quanto gli spetta con quello del debitore a non pagare somme eccessive o ingiuste.
È soprattutto uno snodo che tocca o può toccare qualsiasi cittadino sia come creditore che come debitore.
Il proprietario di casa che deve recuperare i canoni di locazione non pagati dal proprio inquilino, il coniuge separato che non riceve regolarmente gli alimenti, il piccolo imprenditore al quale non sono stati pagati i lavori effettuati, il lavoratore che non ha ricevuto parte di quanto gli spettava o un danneggiato in un sinistro sono tutti creditori di somme piccole o grandi che impattano i bilanci familiari ed aziendali.
Il soggetto che non ha pagato una o più rate di un finanziamento ottenuto, ad esempio, per l’acquisto di una autovettura, il conduttore di un immobile che non ha pagato in tutto o in parte i canoni dovuti o che per la rottura di un elettrodomestico ha causato danni agli altri appartamenti del condominio sono tutti debitori di somme piccole o grandi che impattano i bilanci familiari ed aziendali.
All’attività esecutiva deve, dunque, essere prestata particolare attenzione affidandosi sin da subito a legali specializzati che possano suggerire la strada migliore da seguire per recuperare i propri crediti o per gestire una situazione creditoria o debitoria prima che divenga non più riparabile.
FAQ sull’Esecuzione Forzata
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Quanto tempo passa tra il precetto e il pignoramento?
Salvo espressa autorizzazione del Tribunale, il pignoramento può essere notificato dopo non meno di dieci giorni dal perfezionamento della notificazione del precetto e non oltre i novanta giorni da detta data. Il termine non è soggetto a sospensione feriale e, dunque, contano anche i 31 giorni del mese di agosto.
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Che differenza c’è tra esecuzione mobiliare e immobiliare?
L’esecuzione immobiliare ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari. Si tratta di una forma di pignoramento complessa, cara e di lunga durata che tuttavia può garantire realizzi maggiori rispetto alle altre forme di esecuzione. L’esecuzione mobiliare nella sua duplice forma dell’esecuzione presso il debitore e presso terzi ha ad oggetto crediti o beni mobili anche registrati quali autovetture o natanti.
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Posso oppormi a un pignoramento?
Sì. È possibile opporsi per ragioni formali con l’opposizione agli atti esecutivi o per ragioni sostanziali con l’opposizione all’esecuzione. L’opposizione agli atti esecutivi è possibile solo nei venti giorni dalla ricezione dell’atto. L’opposizione all’esecuzione non ha termini temporali stretti ma evidentemente deve essere presentata prima della chiusura della procedura esecutiva.
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Cosa succede se pago dopo il precetto?
Se il debitore paga dopo la notifica del precetto viene meno l’interesse a procedere esecutivamente. Il presupposto è evidentemente che il debitore abbia pagato l’intera somma precettata perché diversamente il creditore potrebbe agire per la differenza.
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Andrea Greco
Dopo essermi laureato con lode presso la Seconda Università degli Studi di Roma - Roma Torvergata ho conseguito l'abilitazione forense presso la Corte di appello di Roma nella prima sessione utile e quindi il patrocinio dinnanzi a ...