Avviso di accertamento: come comportarsi e cosa fare

L’Agenzia delle entrate effettua un controllo sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e qualora accerta una differenza tra quanto dichiarato e quanto accertato provvede a notificare un atto che è l’avviso di accertamento al contribuente.

Hai bisogno di un avvocato tributarista? Tramite il servizio di AvvocatoFlash, attivo in tutta Italia, potrai trovare un buon avvocato tributarista in breve tempo.

1. Il contenuto dell’avviso di accertamento

L’Agenzia delle entrate effettua un controllo sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e qualora accerta una differenza tra quanto dichiarato e quanto accertato provvede a notificare un atto che è l’avviso di accertamento al contribuente.

Affinché l’avviso di accertamento sia produttivo di effetti in capo al contribuente l’atto deve presentare determinati requisiti.

Prima tra tutti l’avviso deve essere emesso dall’organo competente ad emettere l’atto ovvero l’Amministrazione Statale che è per legge legittimata a riscuotere il tributo: per le imposte dirette e l’IVA l’Agenzia delle Entrate, per l’IMU il Comune.

Ogni avviso di accertamento deve essere motivato (come d’altronde tutti i provvedimenti amministrativi), indicando i presupposti di fatto e di diritto in forza dei quali è giunta la decisione dell’amministrazione, dopo aver esplicato l’istruttoria, eventualmente facendo riferimento ad altri atti amministrativi richiamati dalla decisione stessa.

Deve altresì indicare il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere per impugnare l’avviso medesimo.

In mancanza di motivazione, l’avviso è invalido e come tale annullabile da parte dell’autorità giurisdizionale, trattandosi di un vizio insanabile.


Vedi qui la formula per il calcolo degli interessi legali
 

L’atto di accertamento per produrre effetti deve essere notificato al contribuente (trovando applicazione le norme del codice di procedura civile in materia di notificazione), entro un certo termine, previsto dalla legge, a pena di decadenza.

Qualora l’Amministrazione provvedesse a notificare l’avviso di accertamento, oltre il termine di decadenza, l’avviso è impugnabile in quanto illegittimo.

In via esemplificativa, per le imposte dirette l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; per l’IVA il termine è il 31 dicembre del quarto o del quinto anno successivo a quello in cui è stata rispettivamente presentata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

L’avviso di accertamento può essere impugnato anche se presenta vizi di contenuto ovvero vizi che riguardano la parte dispositiva dell’atto, consistenti nella violazione di norme tributarie sostanziali.

2. Cosa fare quando si riceve un avviso di accertamento e come riconoscerlo

L’avviso di accertamento viene notificato al contribuente quando quest’ultimo risulta essere debitore di una somma dovuta a titolo di imposta ma non versata o versata in misura inferiore, a seguito di una verifica svolta dall’Amministrazione. Ogni avviso contiene il termine entro il quale il contribuente deve provvedere al pagamento e il termine entro il quale si può contestare l’addebito in quanto ritenuto infondato. Dalla notifica il contribuente ha sessanta giorni di tempo per impugnare l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente oppure nello stesso termine deve provvedere a pagare la somma indicata al fine di evitare sanzioni e interessi.

Una volta ricevuta la notifica, il contribuente deve verificare sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale che l’avviso sia corretto.

Qualora il contribuente ritenga fondato l’accertamento effettuato dall’Amministrazione, può beneficiare di una riduzione degli importi da pagare attraverso l’istituto dell’ACQUIESCIENZA consistente nella rinuncia all’impugnazione: i vantaggi consistono nella riduzione da un minimo di un terzo ad un massimo di un sesto dell’importo accertato, da versarsi in un’unica soluzione entro i 60 giorni dalla data della notifica.

In presenza di vizi formali o di contenuto, tali da rendere manifestamente infondato l’atto, il contribuente può chiedere in AUTOTUTELA l’annullamento dell’avviso, senza necessità di ricorrere alla Commissione Provinciale competente ma rivolgendosi direttamente all’Ente impositore presentando un’istanza e indicando i vizi dell’avviso al fine di ottenerne il suo annullamento.

Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza e in ogni altro caso, il soggetto potrà adire l’Autorità giudiziaria, tramite un professionista di fiducia (avvocato o commercialista) nel termine di 60 giorni dalla notifica, provvedendo a notificare a sua volta il ricorso all’Ente impositore e iscrivendo a ruolo la controversia davanti alla Commissione.

Così facendo il contribuente parteciperà ad un vero e proprio processo avente natura tributaria assumendo il rischio, in caso di esito negativo di dover altresì corrispondere le spese legali all’Amministrazione, oltre al pagamento di un terzo in più del tributo oggetto della controversia.

3. L’atto di accertamento: sua definitività

L’atto di imposizione diviene definitivo quando sono decorsi i termini per proporre l’impugnazione e l’atto non è stato impugnato oppure è stato impugnato ma con un ricorso dichiarato inammissibile oppure quando l’impugnazione è stata respinta con sentenza passata in giudicato.

4. Tipologia degli accertamenti

A seconda del metodo con cui viene determinata l’imposta o la maggiore imposta l’atto di imposizione assume denominazioni diverse; in particolare l’accertamento può essere analitico, sintetico, analitico-contabile e induttivo-extracontabile (per i redditi d’impresa); con adesione (o concordato), catastale.

4.1 L’accertamento con adesione

Il contribuente può raggiungere un accordo con l’Amministrazione attraverso la rettifica della dichiarazione e così facendo potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Ciò può avvenire sia prima che dopo la notifica dell’avviso di accertamento.

Se avviene prima, l’Amministrazione può invitare il contribuente a concordare mentre se avviene dopo la notifica, spetta al contribuente prendere l’iniziativa.

L’accordo è definitivo e non potrà più essere modificato dall’Ufficio né potrà essere impugnato dal contribuente.

Il contribuente verserà quindi soltanto l’imposta accertata nella misura del 100%, senza sanzioni ed interessi.

Sia nel caso di acquiescenza che nel caso di accertamento con adesione il contribuente potrà versare le imposte a rate, variabili a seconda degli importi dovuti da un minimo di 8 rate fino a 16 rate trimestrali.

5. L’esecutività degli avvisi di accertamento

Gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate diventano esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla loro notifica) e devono espressamente riportare l’avvertimento che trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

Di conseguenza il contribuente che non ha provveduto al pagamento delle somme accertate o non ha proposto l’impugnazione, senza bisogno di ricevere la notifica di una cartella esattoriale è soggetto ad esecuzione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Questo si verifica per tutte le imposte dirette, IRAP e per l’IVA.

Sono escluse dall’immediata esecutività gli accertamenti aventi per oggetto le imposte sulle successioni e donazioni, l’imposta di registro, tributi locali, per i contributi previdenziali e le altre entrate aventi natura non tributaria per le quali è ancora previstola riscossione in base al ruolo.

Avv. Benedetta Taglioli Bertuzzi

Fonti normative

DPR 633/1972: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto

DPR 600/1073: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

D.L. 78/2000 art. 29: disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

Legge n. 111 del 15/07/2011: conversione in legge con modificazioni del DL 98/11

Hai ricevuto la notifica di un atto di accertamento? Non sai a chi rivolgerti per una consulenza? Sei un professionista e un Tuo cliente di ha chiesto un parere su un atto di accertamento ma non sai cosa rispondergli? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.