Oblazione: Cosa significa, come funziona

Il codice penale italiano contempla una serie di cause di estinzione del reato, fattori che rientrano nella categoria delle cause di estinzione della punibilità e che sopravvengono ad un reato già perfetto, incidendo sulla sola punibilità per ragioni estranee o contrastanti con la protezione del bene protetto dalla norma incriminatrice.

Esse incidono sulla “punibilità astratta”, operando su un in un momento che precede la pronuncia di una sentenza penale di condanna, estinguendo la potestà statale di applicare la pena prescritta. Salvo diversa disposizione, operano solo nei riguardi della persona per la quale sono previste.

Cosa si intende per oblazione in diritto penale?

Nel diritto penale italiano per oblazione si intende un rito alternativo che consente di portare all’estinzione di un reato contravvenzionale, mediante la corresponsione in pagamento allo stato di una somma di denaro stabilita.

Per meglio comprendere l’istituto in questione occorre precisare che la ratio ad esso sottesa consiste nell’esigenza di consentire all’amministrazione della giustizia di dedicare maggiore tempo ai reati considerati più gravi, tentando di eliminare la punibilità di quelli minori (contravvenzionali). Per far sì che ciò accada, peraltro, l’ordinamento si avvale della collaborazione dei soggetti privati. Ciò premesso, è opportuno osservare che il codice penale contempla due ipotesi di oblazione, quella obbligatoria di cui all’articolo 162 e quella facoltativa di cui all’articolo 162bis.

Come premesso, l’istituto si applica esclusivamente alle contravvenzioni. Ma vediamo brevemente cosa dispone la disciplina. In proposito, si osserva, innanzitutto, che l’originario impianto codicistico prevedeva che l’oblazione potesse essere disposta in via esclusiva per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda (art. 162 c.p.).

In detta ipotesi si riconosce in capo all’indagato/imputato un vero e proprio diritto soggettivo di chiedere ed ottenere l’applicazione dell’istituto, non residuando in capo al giudice alcun margine di valutazione discrezionale, potendo esclusivamente effettuare un mero controllo di tipo formale. Solo in un secondo momento è stata introdotta una seconda ipotesi di oblazione, definita “facoltativa” e, cioè, applicabile a discrezione del giudice, riguardante le contravvenzioni punite, indifferentemente, con la pena dell’arresto o dell’ammenda (art. 162bis c.p.).

In tale caso, la valutazione è rimessa al giudice, il quale nel decidere se applicarla o meno deve tenere in debito conto gli indici di commisurazione della pena previsti e disciplinati dall’articolo 133 del codice penale e, in specie, quelli concernenti la gravità del fatto di reato.

Per l’effetto, l’oblazione facoltativa è esclusa allorquando debba farsi applicazione effettiva della norma in materia di recidiva reiterata (ossia quando il soggetto, già recidivo, commette un ulteriore delitto non colposo), di intervenuta dichiarazione di abitualità o professionalità del reato ovvero, ancora quando permangano, comunque, conseguenze del reato dannose o pericolose, eliminabili grazie al contributo del soggetto che ha posto in essere la contravvenzione.

Come funziona l’oblazione?

Come si è già avuto modo di evidenziale, l’oblazione consiste nella causa di estinzione del reato che si concretizza mediante il pagamento di una somma di denaro nella misura prevista dalla legge e, cioè:

- un terzo del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge quale pena per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda;

- metà del massimo della pena qualora si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l’ammenda o con l’arresto.

A fronte del pagamento delle suddette somme il reato si estingue per ogni effetto di diritto e, in conseguenza di ciò, non si dà luogo ad alcuna iscrizione nel certificato del casellario giudiziale del soggetto nei confronti del quale l’estinzione è dichiarata.

Quando si applica l’oblazione?

L’applicazione dell’istituto dell’oblazione può essere richiesta, innanzitutto, durante lo svolgimento delle indagini preliminari, essendo disposto che il pubblico ministero procedente, prima di formulare al giudice la richiesta di emissione di un decreto penale di condanna, debba informare l’indagato della possibilità di formulare istanza di oblazione e, conseguentemente, estinguere il reato mediante il pagamento di una determinata somma di denaro.

Ove non provveda nel termine anzidetto e il giudice abbia già provveduto ad emettere decreto penale di condanna sarà la stessa notifica del provvedimento da ultimo indicato a dover contenere l’avviso all’indagato che di possa procedere alla richiesta dell’obbligazione. Qualora l’indagato ritenga di voler procedere in tal senso dovrà, di conseguenza, depositare domanda l’istanza presso la cancelleria del tribunale e la decisione conseguente da parte del giudice. S

e accettata la domanda, il giudice fissa con ordinanza la somma da versare ed il soggetto potrà procedere al pagamento mediante apposito modello F23 fornito dalla cancelleria del tribunale. Il giudice rimetterà, quindi, gli atti al pubblico ministero per l’assunzione delle determinazioni conseguenti. Se, diversamente, la richiesta sia formulata nel corso del giudizio il termine ultimo per la proposizione è quello della dichiarazione di apertura del dibattimento ed il giudice pronuncia definitivamente sentenza.

Conclusione

In conclusione, l’oblazione costituisce una concreta opportunità per il soggetto agente che si sia reso colpevole della commissione di un fatto di reato contravvenzionale, consentendogli, sussistendone i presupposti, di accedere alla richiesta del rito alternativo e fruire delle norme di favore previste per il caso di specie, considerato che dalla conseguente dichiarazione di estinzione vengono altresì meno tutte le ulteriori implicazioni dal punto di vista della disciplina penalistica in punto di pena.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...