Legittima difesa: cosa cambia rispetto al passato?

Se tizio mi tirasse un pugno o Caio cercasse di entrare in casa per derubarmi, in che modo potrò legittimamente difendermi?

legittima difesa cosa cambia

1. Cos’è la legittima difesa?

La legittima difesa è una causa di giustificazione prevista dall’ordinamento italiano in cui, nei casi previsti dalla legge, è autorizzata la realizzazione di un fatto penalmente rilevante per salvaguardare un bene che si ritiene preminente.

Secondo l’art 52 del codice penale, non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta,sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

I requisiti necessari per l’applicazione della norma, nello specifico sono:

Come pericolo attuale si intende il concetto di pericolo imminente (ad es. un soggetto che avendo un’arma non si limita a minacciarvi verbalmente, ma l’estrae e ve la punta contro).

Invece il pericolo non è attuale quando è:

l’oggetto del pericolo deve essere un’offesa ingiusta ad un diritto tutelato dall’ordinamento che può essere quello alla vita, all’integrità fisica, alla libertà personale etc. 

Diversamente non ci si potrà difendere di fronte a pericoli generati nell’adempimento di un dovere giuridico o nell’esercizio di una facoltà legittima (ad es. la persona che sta per essere arrestata da un agente, non potrà impedire l’arresto con violenza in virtù della norma).

Per parlare di difesa legittima, la stessa deve essere necessaria. Ovvero il pericolo non potrà essere sventato né da un’azione alternativa lecita né da una meno lesiva di quella esercitata.

La Cassazione ha infatti più volte sottolineato che non è necessaria la difesa quando, si è in possesso di una pistola e si spari uccidendo l’aggressore, avendo la possibilità di allontanarsi da un litigio.

Oltre ad essere necessaria, la difesa deve essere proporzionata all’offesa. Per la valutazione di questo requisito, viene effettuata una comparazione tra il bene leso dell’aggredito e quello leso dell’aggressore. Se per esempio, una donna che sta per subire uno stupro può difendere la propria libertà sessuale anche a costo di uccidere l’aggressore, nonostante la disparità di valore dei due beni tutelati.

  1. Il pericolo attuale
    • passato, perché già tradotto in danno o perché è stato già neutralizzato (ad es. quando l’aggressore è caduto a terra, disarmato oppure in fuga, non si può parlare di legittima difesa);
    • futuro, nel senso che non è lecita la difesa preventiva su pericoli che non si sono ancora verificati (ad es., chi si reca nella casa di chi ha manifestato l’intenzione di ucciderlo e ne cagioni di conseguenza la morte quale metodo di prevenzione dell’evento).
  2. L’ingiustizia dell’offesa
  3. La difesa di un diritto proprio o altrui
  4. La reazione all’offesa

Questo perché non vi è un divario eccessivo di valore tra i due beni tutelati dalla Costituzione.

2. La legittima difesa domiciliare

Con la Lg.13 febbraio 2006, n.59, sono stati inseriti il secondo e il terzo comma che hanno ampliato i limiti di applicazione della norma in esame.

Tutti i requisiti di cui al primo comma restano invariati ma è sostanzialmente eliminato il concetto di proporzione qualora il fatto sia commesso:

    • nel domicilio o in altri luoghi di privata dimora (circoli privati, sede di partito);
    • nei luoghi in cui venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale (ristoranti, negozi, banche).

Si parla, infatti, di legittima difesa domiciliare in cui vi è presunzione assoluta di proporzione, che si traduce nel fatto che è autorizzato l’uso delle armi legittimamente detenute (o altro mezzo idoneo) per la difesa della propria o altrui incolumità o per quella dei propri o altrui beni, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

L’applicazione del secondo comma è possibile solo per le persone che si trovano legittimamente nei luoghi espressi dalla norma (ad es. proprietario, familiari, ospiti, domestici).

Infatti, l’aggressore che reagisce a sua volta ad una reazione sproporzionata dell’aggredito potrà invocare esclusivamente l’applicazione del primo comma.

3. Cosa può cambiare con la nuova proposta di legge?

Con il nuovo testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia del Senato in data 3 ottobre 2018, e varato il 25 ottobre 2018 e ora al vaglio della Camera, sono state introdotte importanti novità nella disciplina della legittima difesa.

Tra queste:

  1. la difesa si considera sempre proporzionata all’offesa, e punta a eliminare ogni possibilità di discrezionalità da parte del giudice nel valutare la proporzionalità tra la difesa e offesa;
  2. inoltre, all’interno dei luoghi indicati dal secondo comma, chi cerca di allontanare l’intrusione effettuata con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi da parte di uno o più soggetti è considerabile sempre in condizione di legittima difesa;
  3. in più, in caso di eccesso colposo nella legittima difesa, al danneggiato (il ladro che cerca di entrare in casa) spetterebbe, con la normativa in vigore, una indennità che il giudice calcola con equità tenendo conto della gravità con la quale lo stesso ha realizzato il danno. Con questa proposta potrebbe essere aggiunto un secondo comma in base al quale, in caso di eccesso colposo nella legittima difesa, non è comunque punibile chi, avendo commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, ha agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo;
  4. circa il patrocinio a spese dello Stato la proposta di legge, introdurrebbe una nuova disposizione che estenderebbe le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.

Fonti normative

Art. 52 c.p.

L. 13 febbraio 2006 n. 56

Cass. n. 32282/2006

Cass. n. 46396/2013

Cass. n. 44976/2014

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